Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27/9/2006 (dep. l’11/10/2006) il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha assolto B.C. dal reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 (ascrittogli per avere contravvenuto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. disposta dal Tribunale di Ancona, non rispettando l’obbligo di rimanere in casa nella prevista fascia oraria) perchè il fatto non costituisce reato. Il Tribunale ha infatti ritenuto che il mero ritardo di quindici minuti rispetto allo stabilito orario di rientro non costituisse violazione apprezzabile, indicativa della piena consapevolezza e volontarietà del mancato rispetto della prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona con atto del 14/10/2006 lamentando inosservanza ed erronea applicazione di legge, posto che, come più volte statuito dalla Corte di legittimità, qualsiasi ritardo anche modesto rispetto all’orario indicato nella carta precettiva avrebbe integrato la violazione contestata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la censura proposta in ricorso sia affatto condivisibile. Ed infatti, alla stregua dell’indirizzo richiamato dal ricorrente P.G., al quale il Collegio intende dare seguito, la violazione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 resta integrata anche da una cronologicamente modesta inosservanza dell’obbligo di non allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale, solo potendosi valutare la tenuità del ritardo (in una con le altre circostanze nelle quali esso avvenne) in sede di determinazione della pena (cfr. Cass. sentenze nn. 3512 e 5017 del 1986). Dalla fondatezza del ricorso discende l’annullamento della sentenza che di tal principio non ha fatto corretta applicazione, avendo il primo Giudice escluso la sussistenza del reato le volte in cui non sussista un serio ed apprezzabile comportamento elusivo della prescrizione e quindi esercitando un potere valutativo che la norma non consente affatto. Da tanto consegue il rinvio alla Corte di Ancona ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio di secondo grado.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.