Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9 luglio 1994 Z.P. conveniva S.M. davanti al Tribunale di Ferrara, per sentire dichiarare risolto per inadempimento della convenuta il contratto con cui in data 14 maggio 1983 aveva donato alla stessa la nuda proprietà di un appartamento, con riserva di usufrutto e con onere a carico della donataria di mantenerlo vita natural durante, fornendogli vitto, alloggio, vestiario, medicinali e quant’altro necessario per una decorosa esistenza.
S.M. si costituiva, contestando il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Ferrara, con sentenza in data 13 maggio 2003, per non avere l’attore fornito la prova dell’inadempimento della convenuta.
Z.P. proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 21 maggio 2008, in base alla considerazione che nella donazione modale l’onere imposto al donatario costituisce una vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, come nella specie, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia prevista.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, S.M..
Resiste con controricorso Z.P..
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce che la Corte di appello di Bologna ha completamente omesso di motivare in ordine alla qualificazione dei contratto intercorso con Z.P. quale donazione modale e non quale rendita vitalizia, con riferimento alla quale non è ammessa la risoluzione per inadempimento.
La doglianza è infondata.
A prescindere dalla considerazione che la difesa della ricorrente non sembra avere le idee ben chiare in ordine alla distinzione tra rendita vitalizia e vitalizio alimentare (contratto atipico con riferimento al quale secondo la giurisprudenza di questa S.C. è ammissibile la risoluzione per inadempimento del vitalizzante: cfr. sent. 29 maggio 2000 n. 7033; 8 settembre 1998 n. 8851), nella specie non è stato mai contestate che il contratto de qui, come dedotto dall’attore fin dall’atto di citazione, costituisse donazione modale.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 793, 1872 e 1878 c.c. e deduce testualmente:
Nel caso in cui codesta Suprema Corte – fosse dell’avviso che il giudice dell’appello abbia motivato la sua scelta per la donazione modale allora, però, non ci sarebbe dubbio sulla avvenuta violazione delle norme di cui agli artt. 793, 1672 e 1878 c.c. essendo assolutamente palese, attraverso le prove documentali ed induttive che abbiamo richiamato al capo precedente, di quale natura fosse e quali limiti avesse l’"onere" del quale la S. era stata gravata. Non sussistendo dubbio alcuno sul fatto che essa avrebbe dovuto corrispondere allo Z. i beni materiali per fargli condurre una vita "dignitosa" e non anche la assistenza morale e spirituale per offrigli una vita "serena" o l’inarco "felice", la applicazione alla prima fattispecie (della rendita vitalizia) della sanzione della risoluzione contrattuale applicabile solo alla seconda (della donazione modale) costituisce un vizio riconducibile alla ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Per cui la sentenza della Corte di Bologna va cassata con rinvio ad altra Corte con la conferma del seguente quesito di diritto; "Dica la Corte se non sia vero che nella rendita vitalizia ex art. 1872 c.c., l’inadempimento del vitalizzante agli oneri specificatamente impostigli non comporta la risoluzione del vitalizio ma piuttosto determina gli effetti di cui all’art. 1872 c.c.".
Il motivo, di difficile comprensione, sembra sostenere che qualora i giudici di merito avessero motivato la loro scelta per la donazione modale, sarebbero incorsi in errore, trattandosi di rendita vitalizia, con riferimento alla quale non è ammessa la risoluzione per inadempimento.
La infondatezza del motivo deriva dalla infondatezza di quello che lo precede, non essendo mai stato contestato che il contratto all’origine della controversia costituiva donazione modale e non rendita vitalizia (o vitalizio alimentare).
Con il terzo motivo la ricorrente sembra sostenere che nella specie, comunque, ricorrendo una ipotesi di vitalizio, la risoluzione del contratto in tanto avrebbe potuto essere pronunciata in quanto sussistesse la gravità dell’inadempimento, nella specie comunque da escludere, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se non sia vero che l’inadempimento di un contratto di vitalizio va valutato e deciso anche alla stregua dell’art. 1454 c.c.".
Il motivo è infondato. A prescindere dalla idoneità o meno del quesito di diritto, specie in considerazione della incomprensibilità del riferimento nello stesso all’art. 1454 cod. civ., nella specie il contratto è stato qualificato come donazione modale e non come rendita vitalizia (o vitalizio alimentare).
Con il quarto motivo (il quale si conclude con la formulazione del seguente principio di diritto: "Dica la Corte se non sia vero che nel contratto di vitalizio, ai fini della sua risoluzione vanno applicati sia l’art. 1878 che l’art. 1455") la ricorrente sostiene che nella specie i giudici, di merito non avrebbero motivato in ordine alla gravità dell’inadempimento.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla formulazione di un quesito di diritto (del tutto incongruo) in relazione ad un motivo con il quale si denuncia un difetto di motivazione, la sentenza impugnata si è diffusa ampiamente in ordine alla gravità dell’ inadempimento.
Con il quinto motivo (che si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se non sia vero che le testimonianze rese debbono essere valutate con riferimento alla attendibilità dei testi e limitatamente ai puntuali ed esclusivi oneri contrattualmente posti a carico delle parti") la ricorrente si duole della valutazione delle prove testimoniali poste a fondamento della risoluzione del contratto.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla considerazione che la valutazione della attendibilità dei testimoni da parte del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, va ricordato che la Corte di appello di Bologna ha basato la pronuncia di risoluzione soprattutto sul fatto che l’inadempimento di S.M. risultava da elementi oggettivi.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.