Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 12, 13 e 30 CMR (Convenzione di Ginevra in materia di trasporto internazionale di merci su strada, attuata con legge n. 1621 del 1960/60) nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
Unico legittimato a richiedere il risarcimento dei danni per perdite ed avarie della merce è il destinatario il quale è autorizzato a far valere i diritti che derivano dal contratto di trasporto.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 CMR nonché degli artt. 2943, quarto comma, e 1219 c.c. ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
Il reclamo inoltrato da Y non valeva, per la sua genericità, ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 8, 17 e 18 CMR, in ordine alla presunzione di carenza di responsabilità del vettore, con onere della prova a carico di chi fa valere la pretesa, nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
I giudici di appello avevano rigettato la eccezione relativa alla carenza di responsabilità di X mancando la prova del nesso causale tra evento dannoso ed una delle circostanze indicate dalla CMR.
In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale non aveva considerato che se il trasportatore dimostra che l’avaria poteva derivare da uno o più rischi previsti dall’art. 17, IV comma della stessa Convenzione, deve presumersi che l’avaria sia derivata da tale rischio.
Osserva il Collegio: i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.
Essi non sono fondati.
Le limitazioni in materia di legittimazione attiva in materia di trasporto – secondo quanto correttamente posto in risalto dai giudici di appello – sono volte ad evitare che al subvettore possano essere indirizzate richieste di danni sia dal vettore committente che dal destinatario.
La ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 1 marzo 1978, n. 1034; Cass. 25 ottobre 1982 n. 5565; Cass. 9 febbraio 1980 n. 916; Cass. 26 ottobre 1993 n. 10621, 24 settembre 1997 n. 9369; 21 febbraio 2006 n. 3665) secondo la quale i diritti originati dal contratto di trasporto – che si configura come contratto a favore di terzo – spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente, ai sensi dell’art. 1689, primo comma, c.c., e questo principio vale a maggior ragione ove si verta in tema di vendita con spedizione nella quale, anche nell’ipotesi di vendita internazionale (corrispondente al caso di specie), il mittente – venditore si libera dall’obbligo della consegna nel momento stesso dell’affidamento della merce al vettore (Cass. 14. febbraio 1986, n. 885; Cass. 5 gennaio 1979 n. 29; Cass. 9 febbraio 1987 n. 1335).
La disposizione dettata dall’art. 13 della CMR, analogamente a quanto già previsto dal codice civile, conferma che, una volta effettuata la consegna della merce al destinatario, quest’ultimo è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti derivanti dal contratto di trasporto (tra i quali va pacificamente ricompreso anche quello al diritto al risarcimento del danno).
Tuttavia, la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente (o submittente) e, dall’altro, il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell’istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l’incidenza negativa dell’inadempimento (Cass. 17 novembre 1999 n. 12744).
Analogamente, con riferimento alla ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, è stato ribadito che, per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo per la merce trasportata, occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate (Cass. 30 gennaio 2008 n. 2094; cfr. Cass. 14 luglio 2003 n. 10980).
Nel caso di specie, è stato dimostrato che Y (vettore principale e submittente) aveva tacitato le ragioni del destinatario Z ed aveva sopportato interamente le conseguenze dell’inadempimento di X.
Da tale premessa consegue che Y era legittimata a chiedere di essere risarcita dei danni derivati dall’inadempimento del subvettore X.
Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, la decisione della Corte territoriale, secondo la quale l’unico legittimato a richiedere il risarcimento dei danni doveva essere individuato nella Y (vettore principale e submittente) sulla quale era ricaduto il pregiudizio derivante dalla perdita del carico.
Tale conclusione non si pone in contrasto con quanto riconosciuto da questa stessa Corte, in tema di contratto di trasporto di merci, per cui il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell’ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (Cass. 12 dicembre 2003 n. 19050).
Per quanto riguarda, poi, la eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, i giudici di appello hanno precisato, con accertamento che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimità, che il reclamo scritto di Y (per il quale l’art. 32 della CMR non richiede formule specifiche) doveva considerarsi sufficientemente chiaro e valido. E che il decreto ingiuntivo era stato notificato a X entro l’anno decorrente dalla data di reiezione del reclamo.
La ricorrente ha osservato che l’avaria era dipesa dall’errata collocazione e caricamento della merce.
Anche su questo punto la Corte territoriale ha sottolineato che nessuna riserva era stata formulata dal dipendente del subvettore il quale aveva accettato il carico (con conseguente presunzione di completa regolarità del carico).
Ma ancora prima, appare opportuno sottolinearlo, i giudici di appello hanno osservato che l’appellante non aveva in alcun modo indicato che a provocare la perdita o l’avaria della merce era stato proprio un caricamento non adeguato del carico da parte del mittente (che era stato su appositi pallets ed in contenitori specificamente destinati allo stoccaggio di prodotti chimici).
Sarebbe spettato a X fornire la prova che l’avaria e la perdita del carico erano derivate da una delle circostanze indicate dall’art. 17, quarto comma, della CMR.
In mancanza di tale prova, doveva necessariamente concludersi che il danno fosse derivato dal trasporto, con conseguente responsabilità di X.
Tale conclusione appare pienamente in linea con la disciplina dettata dalla legge n. 1621 del 1960 (relativa al trasporto internazionale di merci su strada, regolata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956).
La disciplina dettata dalla Convenzione del 1956 si può riassumere in questi termini.
L’art. 17, dopo aver enunciato la regola per cui vettore risponde della perdita come dell’avaria delle merci consegnate per il trasporto, individua situazioni in cui la responsabilità del vettore è esclusa ed in tale ambito distribuisce tra mittente e vettore l’incidenza di determinati rischi.
In particolare, l’art. 17.4. alla lett. c) dispone che il vettore è esonerato da responsabilità, tra l’altro, quando la perdita o l’avaria è derivata da rischi inerenti alle operazioni di sistemazione del carico, se vi hanno provveduto il mittente o persone da lui incaricate.
Ciò significa che il vettore non risponde per la perdita o l’avaria se sono conseguenza di fatti che possono prodursi durante il trasporto, se il carico non è assicurato in modo conveniente, avuto riguardo al tipo di mezzo richiesto dal mittente per il trasporto, alla natura delle merci, al loro confezionamento.
L’onere di provare che la perdita o l’avaria è dipesa da fatti che rientrano nell’ambito dei rischi che sono a carico del mittente spetta, in ogni caso, al vettore (art. 18.1.).
Ma la posizione del vettore è resa meno gravosa da una presunzione di irresponsabilità (art. 18.2.).
Il vettore non deve provare lo specifico fatto che ha determinato la perdita o l’avaria né deve provare che esso è la conseguenza, per stare alla sistemazione del carico di una determinata inidonea modalità seguita nella relativa operazione.
La presunzione di irresponsabilità opera a suo favore tutte le volte che, per le particolari circostanze di fatto in cui la perdita o l’avaria si è determinata, è possibile che a provocarla sia stato il verificarsi d’uno dei rischi ad evitare i quali è preordinata una idonea sistemazione del carico.
In questo caso spetta a chi sostiene la responsabilità del vettore dimostrare che invece la perdita o l’avaria si sono prodotte, in tutto o in parte, ovverosia per causa, esclusiva o concorrente, di uno specifico comportamento colposo del vettore o delle persone da lui adibite al trasporto.
Appare opportuno riportare integralmente le disposizioni dettate dagli articoli 17 e 18 della Convenzione di Ginevra del 1956:
“Capitolo IV – Responsabilità del vettore.
Articolo 17.
1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell’avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna.
2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l’avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell’avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
3. Per liberarsi dalla sua responsabilità, il vettore non può eccepire né l’imperfezione del veicolo di cui si serve per effettuare il trasporto, né la colpa della persona dalla quale ebbe a nolo il veicolo o dei dipendenti di quest’ultima.
4. Fermo restando l’articolo 18 paragrafi da 2 a 5, il vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l’avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti:
-a. impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è stato previsto espressamente e menzionato nella lettera, di vettura;
-b. mancanza o stato difettoso dell’imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;
-c. trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario;
-d. natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale o azione dei parassiti e dei roditori;
-e. insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli;
-f. trasporto di animali vivi.
5. Se, in virtù del presente articolo, il vettore non risponde di taluni fattori che hanno provocato il danno, egli è responsabile solo nella misura in cui i fattori, per i quali egli risponde in virtù del presente articolo, hanno contribuito al danno.
Articolo 18.
1. La prova che la perdita, l’avaria o il ritardo abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell’articolo 17 paragrafo 2 incombe al vettore.
2. Qualora il vettore dimostri che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l’avaria ha potuto risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nell’articolo 17 paragrafo 4 si presume che la perdita o l’avaria sia stata così causata. L’avente diritto ha tuttavia la facoltà di provare che il danno non è stato causato, totalmente o parzialmente, da uno di tali rischi.
3. La presunzione di cui sopra non è applicabile nel caso previsto nell’articolo 17 paragrafo 4 a quando vi sia un ammanco rilevante o perdita di colli.
4. Se il trasporto è eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal calore, dal freddo, dai cambiamenti di temperatura o dall’umidità dell’aria, il vettore non può invocare il beneficio dell’articolo 17 paragrafo 4 d a meno che egli fornisca la prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il trattamento e l’impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli.
5. Il vettore non può invocare il beneficio dell’articolo 17 paragrafo 4f se non fornisce la prova di aver adottato tutti i provvedimenti a cui era normalmente tenuto, considerate le circostanze, e d’aver osservato le istruzioni speciali impartitegli”.
Nel caso di specie, al momento del ricevimento della merce da parte del subvettore quest’ultimo non aveva formulato alcuna riserva in ordine all’imballaggio della merce, stivata in appositi pallets. Né aveva sollevato obiezioni in ordine ad un non corretto caricamento della merce, una volta ricevuto il reclamo di Z.
Nel corso del giudizio, X non aveva neppure chiesto di provare che la perdita della merce fosse stata causata da un caricamento non diligente da parte della venditrice … (art. 7 CMR).
In mancanza di qualsiasi osservazione da parte di … …, doveva presumersi la regolarità delle operazioni di caricamento e stivaggio.
In questa situazione, ogni rilievo in ordine alla impossibilità di applicazione della presunzione di esonero da responsabilità del vettore (in conseguenza dell’ammanco o della perdita di parte rilevante di merce, riscontrata al momento della consegna), di cui all’art. 18 n. 3 della CMR perde qualsiasi rilevanza.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
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