CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 30 dicembre 2009, n.27503 RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo dì ricorso si articola su tre profili, con il primo dei quali si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23 L. 689/81, 203, 205 e 223 Dlgs. 285/92, censurandosi la dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione davanti al Giudice di Pace, per la ritenuta competenza del giudice penale anche in ordine alla sanzione accessoria del ritiro della patente, al riguardo obiettandosi che nello stesso verbale era indicata tra le "avvertenze per le infrazioni al codice della strada”, la possibilità di impugnazione dell’atto davanti al Prefetto o al Giudice di Pace, richiamando altresì la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la sospensione provvisoria della patente di guida ex art. 223 cit. Dlgs è un provvedimento amministrativo di esclusiva competenza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale,cui la sospensione sia connessale l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale.

Le censure sono infondate e frutto di erronea lettura delle citate pronunzie di questa Corte, che si riferiscono tutte ad ipotesi nelle quali al materiale ritiro del documento di abilitazione alla guida da parte degli agenti accertatori aveva fatto seguito, come previsto dall’art. 223 C.d.S. l’irrogazione, da parte del Prefetto, della misura cautelare della sospensione della patente, provvedimento quest’ultimo contro il quale, e non anche contro l’atto di accertamento della violazione costituente reato, è prevista nell’ultima parte dell’articolo, la facoltà di opposizione nella forme di cui all’art. 205 c.p.c. (vale a dire con le modalità previste per l’opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni pecuniarie per le violazioni costituenti illecito amministrativo).

Quando il "verbale" consiste nell’accertamento di un fatto costituente reato (come nel caso di specie, in cui era stata ravvisata un’ipotesi di omissione di soccorso, a seguito di incidente con feriti, prevista e punita dall’art. 189 co. l e 7 C.d.S.), lo stesso non è direttamente impugnabile davanti all’A.G., né ai sensi dell’art. 204 bis (rimedio alternativo al ricorso amministrativo previsto dall’art. 203), che si riferisce ai soli casi di accertamento di illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie (per i quali il verbale, ove non impugnato, assume efficacia di titolo esecutivo), né ai sensi dell’art. 223 c.p., considerato, per quanto già detto, che il contestuale ritiro della patente da parte degli agenti costituisce solo un adempimento di natura strumentale rispetto all’esercizio del potere di sospensione cautelare attribuito al Prefetto, cui il rapporto va trasmesso entro dieci giorni. Non essendo stato tale potere ancora esercitato all’atto dell’opposizione, questa non avrebbe potuto proporsi, a nulla rilevando le non pertinenti "avvertenze" contenute sul retro del modulo (evidentemente predisposto per la contestazione di infrazioni amministrative) impropriamente utilizzato dai verbalizzanti.

Correttamente, pertanto, il Giudice di Pace ha dichiarato l’inammissibilità di tale "precoce" opposizione, consideralo che il verbale dì per sé costituiva una ‘notitia criminis’, sottratta alla cognizione del giudice civile, prevista solo per gli atti a contenuto sanzionatorio amministrativo cui agli artt. 22 L. 689/81,204 bis,205 e 223 C.d.S.. Tale decisione risulta peraltro conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte (v.,tra le altre, Cass. sent. n. 13207/05,17342/07,ord. 13388/08,pronunzie sezionali che hanno tutte dichiarato l’inammissibilità di siffatte opposizìoni},i)é si pone in contrasto con il dettato delle Sezioni Unite,n. 2519/06, che pur affermando, in via prioritaria ed astratta, la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell’impugnazione del ritiro della patente operato dagli agenti verbalizzanti al momento della constatazione del fatto,ha tuttavia espressamente fatta salva la diversa e successiva "questione (demandata ai Giudice di detta opposizione) dell’ammissibilità della relativa domanda prima che tuie ritiro si sin tradotto in sospensione”.

Le suesposte considerazioni comportano l’assorbimento,nel la reiezione,del secondo profilo di censura, attinente alla dedotta insussistenza degli estremi della violazione contestata nel verbale, questione in ordine alla quale avrebbe potuto pronunziarsi solo il giudice penale. Quanto ai terzo.attinente alla decurtabilità del punteggio dalla patente di guida,per una violazione commessa proprio nel giorno di entrata in vigore del D.L. 27.6.03 n. 151,che aveva modificato la tabella allegata all’art. 126 bis C.d.S. (la cui effettiva conoscibilità si assume sarebbe stata possibile solo all’indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,non reperibile in quella giornata ),la censura va disattesa, sia perché si basa su circostanza di fatto non provata ( e che neppure risulta essere stata espressamente addotta in sede di merito sotto il suesposto profilo),sia perché non è corredata da alcuna specifica critica all’argomentazione reiettiva esposta dal giudice ‘a quo’,evidenziante il radicale difetto d’interesse al riguardo,non essendo stata ancora applicata tale sanzione accessoria, che sarebbe conseguita "ex lege soltanto ai formarsi della pronuncia giurisdizionale definitiva sull’accertamento del fatto costituente violazione …" Il ricorso va in definitiva respintole spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso ,in favore del Comune di X delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 6 600,00,di cui 200 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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