ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2010

Misure urgenti per l’allineamento delle spese del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli obiettivi della manovra di finanza pubblica di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, ed altre disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17-12-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 novembre 2001, n. 401; Visto l’art. 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 2010, n. 26, che, tra l’altro, prevede la soppressione delle autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica»; Considerato che la sopra citata manovra di finanza pubblica ha ridotto, tra l’altro, del 10% le risorse finanziarie del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato altresi’ che la grave situazione economica in atto nel Paese impone l’adozione di misure urgenti finalizzate a contenere le spese sostenute dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Tenuto conto che per effetto delle sopra citate riduzioni del bilancio del Dipartimento della protezione civile, quantificate in circa 60 milioni di euro per gli anni 2011-2013, occorre conseguentemente provvedere anche al contenimento delle spese relative alle attivita’ delle componenti che a vario titolo contribuiscono al funzionamento del sistema nazionale di protezione civile; Viste le dichiarazioni di stato d’emergenza adottate per il superamento dei diversi contesti emergenziali in atto sul territorio nazionale e le conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Al fine di ottimizzare e contenere le spese delle componenti che a vario titolo contribuiscono al funzionamento del servizio nazionale di protezione civile, ai compensi spettanti ai commissari delegati nominati ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applica quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122. Al fine di conseguire un’ulteriore economia di spesa non inferiore al 5% di quella attualmente sostenuta, i compensi medesimi sono rideterminati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La corresponsione dei compensi previsti dall’art. 22 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ consentita per attuare le misure strettamente necessarie a far fronte alla gestione ed al superamento dello stato di prima emergenza e comunque per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della situazione emergenziale o di grande evento, rinnovabile una sola volta. 3. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nei casi degli stati d’emergenza prorogati le autorizzazioni previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevedono prestazioni di lavoro straordinario, sono ricondotte entro il limite di 30 ore mensili pro-capite.

Art. 2

1. Al fine di consentire un costante monitoraggio dello stato di
attuazione degli interventi previsti dalle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ferma restando la responsabilita’
esclusiva dei commissari delegati nominati ai sensi e per le
finalita’ di cui all’art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 ed all’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9
novembre 2001 n. 401, i medesimi commissari delegati trasmettono al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento
delle attivita’ da porre in essere, nonche’ l’elenco degli atti e dei
provvedimenti adottati. Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza i medesimi commissari delegati
trasmettono il cronoprogramma e il piano degli interventi.

Art. 3

1. Per il contenimento delle spese inerenti alle attivita’ del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2011 i
comitati per il rientro nell’ordinario e le strutture di missione
istituiti ai sensi della vigente normativa, fatta esclusione per
quelli previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3427/2005, n. 3472/2005, n. 3504/2006, n. 3702/2008, n.
3738/2009 e n. 3750/2009.
2. Il comitato di rientro di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3750 del 2009 provvede all’espletamento
delle attivita’ dei comitati soppressi di cui al comma 1 anche ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n.
51.
3. Dal 1° gennaio 2011, l’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009 e’ abrogato.

Art. 4

1. Dal 1° gennaio 2011 l’indennita’ operativa mensile prevista dal
comma 2 dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007 e’ ridotta del 10%.
2. Il comma 1 dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007, concernente un
incarico di consulenza su base fiduciaria ad un medico specializzato
in materie infettivologiche, e’ soppresso.

Art. 5

1. Per il proseguimento delle iniziative da adottare in favore
della Repubblica Popolare di Haiti, il Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede con i poteri di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche’ al rimborso ad enti anche
internazionali per i beni e servizi forniti.
2. Per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 1 si
provvede anche ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010.

Art. 6

1. Nelle more della costituzione della segreteria per il
coordinamento interministeriale delle attivita’ nazionali, anche in
consessi internazionali, riguardanti le infrastrutture critiche, di
cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30 dicembre 2009,n. 3836, l’incarico di cui all’art.
4, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 28 marzo 2003, n. 3275, gia’ posto alle dipendenze funzionali del
Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve
intendersi prorogato fino al 31 dicembre 2010 con oneri a carico del
Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *