Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.
La ricorrente – VFP1, ammessa all’ulteriore ferma annuale – ha impugnato il giudizio di inidoneità per "Tratti di insicurezza PS3" reso nei suoi confronti dalla commissione per gli accertamenti sanitari per il concorso a 4182 V.F.P.4 nell’Esercito, Marina e Aeronautica.
L’interessata denuncia contraddittorietà con la idoneità VFP1 e con le risultanze della visita presso il Dipartimento di Medicina Militare Legale di Roma – Cecchignola (che ne ha dichiarata la idoneità PS2) nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria e mancata menzione del metodo impiegato. Allega, a supporto delle dedotte censure, relazione medico legale a firma di specialista nelle seguenti branche mediche: Reumatologia – Fisiatria – Medicina Legale e delle Assicurazioni.
Le censure si incentrano, sostanzialmente, sull’asserito contrasto del giudizio (reso il 23/11/2010) rispetto alla valutazione effettuata il successivo giorno 26 dal Dipartimento di Medicina Militare Legale di Roma – Cecchignola – su richiesta dalla stessa amministrazione militare.
Per superare ogni perplessità, sintomaticamente fondata dalla obiettiva contraddittorietà tra i due giudizi, la Sezione ha disposto una verificazione con ordinanza collegiale n. 1024/2011.
L’incombente è stato assolto.
Il ricorso è fondato.
Sottoposto ad un rinnovato accertamento sanitario in data 1415 marzo febbraio 2011, il verificatore ha accertato – dopo avere somministrato alla ricorrente materiale testologico del tipo MMPI/2 -SIGMA 3 – SCID/II e ROSENZWAIG nonché sottopostola a colloqui clinici – che "non emergono attualmente elementi riferibili alla presenza di Tratti di insicurezza".
Il referto medico legale datato 15 marzo 2011 dà atto che "La candidata appare motivata nel racconto della sua vita, delle sue esperienze scolastiche e di tutte le condizioni migliorative che hanno interessato la sua vita…. Il tono dell’umore non presenta significative oscillazioni. Buona è apparsa la capacità di comprensione dei tests… e l’elaborazione degli stessi… mostrando un armonioso assetto di struttura di personalità".
La verificazione si conclude con il giudizio medico legale di compatibilità della ricorrente con l’attribuzione del coefficiente PS1.
La rinnovata visita medica, disposta in via di verificazione, nel dare conto del protocollo metodologico accuratamente seguito e della normativa applicata, ha riscontrato, dunque, l’assenza di cause di non idoneità ovvero l’insussistenza di psicopatologie a carico della candidata, tali da cagionarne la sua esclusione dalla procedura di arruolamento.
Neppure constano circostanze sopravvenute alla prima vista medica capaci di avere modificare la realtà originaria che aveva dato la stura all’impugnato giudizio.
Si vuole dire che non si hanno riscontri tecnici, medici e/o scientifici tali da insinuare il ragionevole dubbio circa la possibilità che il ricorrente abbia potuto modificare la propria condizione sanitaria tra la prima e la seconda visita medica (circostanza che avrebbe vanificata la verificazione e giustificata l’esclusione del candidato dal concorso).
Ed allora, non può che convenirsi sull’erroneità del giudizio originario siccome adottato su presupposti di fatto travisati frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la non corretta applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la scorrettezza e l’irragionevolezza della decisione finale senza che il giudice amministrativo si sia sostituito all’amministrazione nella valutazione tecnica e nel giudizio resi.
Si potrebbe opinare che i requisiti dovevano essere posseduti dalla candidata alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso ovvero al momento della valutazione sanitaria.
Sennonché, una tale evenienza avrebbe meritato attenzione se si palesassero elementi di dubbio circa la sopravvenienza di cause esterne in grado di modificare la situazione di fatto tra la prima e la seconda visita medicolegale. Così non è stato. D’altronde, la verificazione in un momento successivo è stata resa necessaria dalla presenza di elementi di incongruenza del giudizio che hanno appunto indotto il collegio a tale incombente istruttorio.
L’originaria erroneità dell’accertamento rende ragione al ricorrente che può così dimostrare la possidenza del prescritto requisito sin dalla prima visita medica (che se fosse stata correttamente effettuata avrebbe dato l’esito successivamente suffragato dalla verificazione) e, pertanto, nei termini stabiliti dal bando.
La verificazione ha dimostrato, dunque, che il primo giudizio medico era stato il frutto di una erronea istruttoria tecnica, quindi, l’ingiusto sbocco di un non corretto accertamento sanitario.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato mentre l’effetto conformativo che deriva dalla presente decisione impone all’amministrazione (norma agendi) di fare pedissequa applicazione degli esiti della verificazione nei sensi di cui al referto del 1415 marzo 2011.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Relativamente al compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio delega il proprio Presidente, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma quattro del codice del processo amministrativo su documentata istanza del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali e di giustizia che si liquidano in Euro 1.500,00.
Spese di verificazione come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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