Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25932

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Catanzaro, avverso la sentenza del giudice di pace di Strangoli del 22.9.2010 che dichiarò non doversi procedere nei confronti di B.L. in ordine al reato di cui agli artt. 635 e 642 c.p., perchè estinto per remissione tacita di querela.

Deduce il ricorrente che la volontà della persona offesa di rimettere la querela non avrebbe potuto essere desunta dall’inerzia serbata dall’interessato dopo avere ricevuto la notificazione del verbale di udienza con in cui il giudice territoriale l’aveva avvertito che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata in tal senso; nè poteva ritenersi l’accettazione tacita dell’imputato, rimasto irreperibile.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, secondo il più recente e condivisibile indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell’offeso dal reato nel processo penale, trattandosi di comportamento omissivo improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell’azione penale; nè alla omessa comparizione può attribuirsi l’anzidetto valore, previamente notificando alla persona offesa l’avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come remissione tacita della querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale, non può essere integrata da un comportamento processuale. (Cassazione 12/12/2005 RIC. P.M. in proc. Longo). Con specifico riferimento al procedimento davanti al giudice dì pace le sezioni unite (Sentenza n. 46088 del 30/10/2008 P.M. in proc. Viele, hanno stabilito che nel giudizio instaurato, come nella specie, a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2)..

D’altra parte neppure sarebbe ravvisabile un’accettazione tacita del querelato, rimasto irreperibile (Cass, sez. 2 nr. 34124 del 2009).

La sentenza impugnata deve pertanto annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al giudice di pace di Strangoli.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Strangoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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