Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 01-07-2011, n. 25921 Incompetenza per territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 21 dicembre 2009 la Corte d’appello di Napoli confermava la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione inflitta a Q.B. dal g.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all’art. 646 c.p. con sentenza a seguito di rito abbreviato del 28 maggio 2008, in opposizione a decreto penale.

Avverso la pronunzia della corte territoriale l’imputato ha proposto ricorso per cassazione allegando quale unico motivo – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), – l’omesso esame, da parte del g.u.p., dell’eccezione di incompetenza territoriale. In particolare, si duole del fatto che il g.u.p. ha ritenuto tardiva tale eccezione in quanto proposta in sede di giudizio abbreviato;

osserva al riguardo che l’orientamento di questa Corte, cui il giudice di primo grado e la corte d’appello si sono uniformati, non potrebbe trovare applicazione in questo caso, dal momento che – trattandosi di processo che ha avuto inizio sotto forma di opposizione a decreto penale di condanna – non vi sarebbe stato altro momento in cui sollevare l’eccezione se non all’udienza fissata a seguito dell’opposizione e prima che fosse ammesso il rito abbreviato.

Come avvertito dallo stesso ricorrente, questa Corte ha ripetutamente affermato che "la regola per cui nel giudizio abbreviato rileva solo l’inutilizzabilità patologica, e non quella cosiddetta "fisiologica", della prova, opera anche per gli atti processuali propulsivi e introduttivi del rito inficiati da nullità intermedie e per le eccezioni sulla competenza territoriale i quali, per il regime ad essi riconosciuti, rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati. Ne consegue che, una volta richiesto ed ammesso il giudizio abbreviato, l’eccezione relativa all’incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di rinunzia, non è più ammissibile" (Cass. 17 ottobre 2006, n. 4125; v., più di recente, Cass. 13 gennaio 2010, n. 10399; Cass. 15 dicembre 2010, n. 1937).

Questo principio deve essere tenuto fermo anche nel caso in cui il processo ha origine a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. Tale evenienza processuale, infatti, non è in sè ostativa all’applicazione dell’art. 183 c.p.p., lett. a), che esprime il principio di disponibilità delle le nullità relative, fra le quali è compresa quella relativa all’incompetenza territoriale del giudice. Infatti, la dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna che contenga – ai sensi si dell’art. 461 c.p.p., comma 3, – la richiesta di giudizio abbreviato, implica, per le ragioni sopra esposte, la rinunzia alle nullità di cui l’interessato ha facoltà di disporre e l’accettazione del giudizio allo stato degli atti, salva l’eventualità di una integrazione probatoria ( art. 438 c.p.p., comma 5) e col limite della deducibilità della sola inutilizzabilità patologica delle prove raccolte nella fase delle indagini preliminari.

Consegue che l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto penale di condanna è incompatibile con la scelta dell’opponente di essere giudicato con rito abbreviato.

Qualora l’opponente abbia optato per il giudizio abbreviato, non trova applicazione il secondo inciso dell’art. 181 c.p.p., comma 2 – per il quale, quando manca l’udienza preliminare, le nullità relative devono essere eccepite prima che sia dato inizio al dibattimento e subito dopo la verifica della regolare costituzione delle parti – dal momento che tale disposizione non reca alcuna deroga al principio generale della disponibilità dell’eccezione (di incompetenza territoriale) che può aversi anche mediante la scelta del rito speciale.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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