Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La difesa di D.G.G. propone ricorso avverso la sentenza del 30/11/2010 della Corte d’appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna della sentenza di primo grado, per il reato di evasione.
Con unico motivo di ricorso si lamenta erronea applicazione della legge penale, rivendicando l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 385 c.p., comma 4 per la condotta tenuta dall’appellante, che, vistosi scoperto fuori dall’abitazione dalle forze dell’ordine incaricate di controllarlo, si era a queste costituito, senza cercare di sfuggire alle sue responsabilità, in linea con quanto ritenuto, in fattispecie analoghe, da pronunce di questa Corte.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile. Risulta del tutto pacifico che, per l’applicazione della diminuente invocata dal ricorrente, è essenziale che la costituzione alle forze dell’ordine prevenga il controllo, ed agisce in solo in tal caso come desistenza volontaria (Sez. 6, Sentenza n. 32383 del 18/03/2008, dep. 31/07/2008, im.
Castro Rv. 240644); al contrario nella specie non v’è dubbio che l’interessato si sia limitato a far rientro nell’abitazione ove era astretto agli arresti domiciliari, incontrando sulla sua strada gli agenti che avevano appena eseguito il controllo, circostanza che, priva dei caratteri di volontarietà, costituisce al contrario presupposto dell’arresto in flagranza, e non legittima conseguentemente il richiamo alla disposizione più favorevole di cui si invoca l’applicazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata come in dispositivo, ex art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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