Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-07-2011, n. 503 Efficacia della legge nel tempo e nello spazio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – In via preliminare deve disporsi la riunione di tutte le impugnazioni indicate nell’epigrafe che devono essere obbligatoriamente riunite a norma dell’art. 96, comma 1, c.p.a., perché dirette contro la medesima decisione. Va anche riunito il ricorso allibrato a registro generale con il n. 844/2010, sussistendo una evidente connessione oggettiva e soggettiva con l’oggetto delle cause trattate (su cui infra). Tanto premesso, il Collegio ritiene che i ricorsi emarginati si prestino a una definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativa (di seguito: "c.p.a."), in ragione della loro manifesta improcedibilità.

2. – Ed invero, la pronuncia a vario titolo avversata, insieme ad altre che hanno costituito oggetto di distinte, seppur analoghe impugnazioni, si inserisce nell’ambito di una complessa vicenda contenziosa sulla quale si è pronunciata recentemente l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2 del 9 marzo 2011. Pur vertendo principalmente detta ordinanza su una questione di conflitto di competenza a norma dell’art. 10 del D.Lgs. 373/2003, nondimeno nell’occasione l’Adunanza ha affrontato, nel merito, anche il tema dei rapporti tra i poteri esecutivi di questo Consiglio rispetto ai propri pronunciati (e, quindi, nello specifico, rispetto alle decisioni sopra richiamate) e gli effetti scaturiti dall’approvazione della L. 3 dicembre 2010, n. 202 (Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004) e dalla conseguente emanazione del decreto attuativo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 gennaio 2011, atti con i quali è stata disposta, per via normativa, la rinnovazione della procedura concorsuale diretta alla selezione di dirigenti scolastici, a suo tempo annullata da questo Consiglio per violazione del principio di perfetta collegialità nella costituzione delle sottocommissioni. Con riferimento a tale aspetto della vicenda, nel punto

8. della motivazione della succitata ordinanza n. 2/2011, il Supremo Consesso ha espressamente statuito quanto segue: "In ordine a tale ultimo aspetto, la sopravvenienza di una legge che ridisciplina proprio gli atti e l’attività amministrativa che era stata dapprima oggetto di sindacato giurisdizionale, determina, ad avviso dell’adunanza, l’effetto di scollegare la vicenda, assoggettata a nuova legge per il noto principio di legalità, dalla mera fase esecutiva del giudicato (nel senso che la sopravvenienza di una legge-provvedimento avente lo stesso contenuto di un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale rende improcedibile il relativo ricorso, tra tante, Consiglio di Stato, IV, 23 settembre 2004, n. 6219).

Il doppio intervento provvedimentale, costituito da una norma di legge e da un decreto del Ministro, che della norma primaria è attuazione, consente di ritenere che esso incida sia sulla vicenda amministrativa passata che su quella futura.

Sulla vicenda passata, i suddetti atti incidono perché integrano sopravvenienze sia di diritto che di fatto, e quindi superandola e privandola in parte dei suoi effetti; per il futuro, la rinnovazione della attività amministrativa non può più dirsi dovuta quale adempimento a seguito di pronunce demolitorie e di ottemperanza del potere giurisdizionale, ma si concretizzerà in attività che sarà, per il rispetto del principio di legalità, esecutiva della legge n. 202 del 2010 e del decreto del Ministro che di detta legge costituisce attuazione, sia pure sulla base del dato storico che la legge è stata occasionata dalle vertenze giurisdizionali.

Il decreto del Ministro, in particolare, si pone come atto-presupposto della successiva attività amministrativa concorsuale, in quanto chiude un procedimento o un sub-procedimento e consuma la discrezionalità amministrativa, ponendosi come vincolante rispetto all’ulteriore corso, alla stregua della lex specialis di una procedura concorsuale (così per esempio, Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7620 sul bando di concorso).

La legge n. 202 del 3 dicembre 2010 e il decreto del Ministro del 3 gennaio 2011 già hanno dettato regole e criteri per la rinnovazione della procedura concorsuale, che seguirà quale attività consequenziale.". (la sottolineatura è stata aggiunta).

I passaggi motivazionali sopra evidenziati esprimono in modo eloquente le ragioni della sopravvenuta improcedibilità delle impugnazioni in esame. Essendosi difatti irrimediabilmente prodotta nella fattispecie, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 202/2010, un’interruzione, rilevante sia per il passato sia per il futuro, del nesso di collegamento tra la vicenda oggetto delle impugnazioni straordinarie e la fase esecutiva delle decisioni avversate, allora è del tutto evidente che le suddette decisioni non potranno mai essere portate ad esecuzione in quanto ormai private, per legge, di qualunque efficacia. L’ulteriore conseguenza di detto argomentare è che gli opponenti e i ricorrenti per revocazione (sui quali v. anche infra) hanno perso qualunque interesse alla coltivazione dei gravami proposti, dal momento che, in radice, non si è determinata per il passato né potrà prospettarsi in futuro alcuna relazione di incompatibilità tra le situazioni giuridiche dagli stessi fatte valere con i ricorsi indicati nelle premesse e le impugnate decisioni di questo Consiglio.

Nemmeno residua un interesse morale alla coltivazione delle opposizioni e delle revocazioni, giacché – giova ribadirlo – l’annullamento della procedura concorsuale disposto dal C.G.A. è scaturito dall’accoglimento di un motivo diretto a far valere un’illegittimità procedurale e, quindi, il Consiglio non è in alcun modo entrato nel merito della valutazione delle prove di esame dei candidato risultati vincitori.

3. – Ad identiche conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il ricorso n. 844/2010 r.g., proposto in riassunzione avanti al C.G.A. a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 3765 del 15 giugno 2010, con il quale sono stati impugnati gli atti ministeriali con i quali, nel 2009, fu disposta la rinnovazione delle operazioni concorsuali. Si tratta, a ben vedere, di un incidente di esecuzione (in questo senso è eloquente la motivazione della succitata decisione del Consiglio di Stato, laddove, alle pag. 5, 6 e 7, si è precisato che gli atti impugnati dai ricorrenti avanti al T.A.R. per il Lazio, in quanto adottati in esecuzione di giudicati del C.G.A. e comunque volti a contestare il modo in cui l’Amministrazione scolastica ha dato attuazione ai predetti giudicati possono essere conosciuti soltanto nell’ambito dei relativi giudizi in ottemperanza) per il quale valgono le medesime considerazioni sopra svolte sul punto della sopravvenuta improcedibilità delle plurime impugnative.

4. – I superiori rilievi si presentano dirimenti ai fini del decidere e prevalgono su ogni altra eccezione, difesa o istanza. Soltanto per completezza motivazionale, va precisato che il Collegio non ha accolto le istanze di rinvio della discussione, giacché un differimento della trattazione non avrebbe potuto sortire l’effetto di eliminare l’evidente causa di improcedibilità sopra individuata e, pertanto, l’ipotetico rinvio si sarebbe unicamente risolto in una violazione del principio di ragionevole durata del processo.

Infine, per mero scrupolo qualificatorio, occorre osservare che la revocazione iscritta a r.g. con il n. 742/2010 impropriamente è stata qualificata come tale: essa piuttosto si configura come un’opposizione di terzo in quanto proposta da soggetti che non parteciparono al giudizio al cui esito fu pronunciata la decisione ora avversata. Non ha pregio dunque invocare a sostegno della pretesa legittimazione processuale dei ricorrenti in revocazione remoti precedenti di questo Consiglio, risalenti (ed invero, erronea è l’indicazione degli estremi della decisione n. 344/1991, citata come "n. 344/2001") ad un epoca anteriore all’inserimento dell’opposizione di terzo nella trama degli istituti processuali amministrativi (innesto notoriamente risalente, inizialmente e in parte, alla sentenza della Corte costituzionale 17 maggio 1995, n. 177 e poi, definitivamente sancito dagli artt. 108 e 109 c.p.a.). La carente legittimazione dei suddetti ricorrenti a proporre una revocazione non rende tuttavia inammissibile la relativa impugnazione, in quanto la stessa può essere qualificata, per l’appunto, alla stregua di un’opposizione di terzo, a norma dell’art. 32, comma 2, secondo cui "Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni".

5. – Atteso tutto quanto sopra osservato e considerato, il Collegio ritiene che ogni altra questione sia irrilevante o ininfluente ai fini del decidere.

6. – Nella natura della presente sentenza e nelle ragioni che la sorreggono si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese processuali del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi emarginati, dichiara improcedibili le impugnazioni per opposizione di terzo e per revocazione e il ricorso n. 844 del 2010.

Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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