Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ordinanza, deliberata il 13 settembre 2007 e depositata il 17 settembre 2007, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo del condannato S.C. avverso l’ordinanza 17 maggio 2007 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la istanza di liberazione anticipata.
Dopo aver premesso la necessità, ai fini della elargizione del beneficio, dell’accertamento della effettiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, in relazione alla osservazione della condotta intramuraria per periodi semestrali (anche frazionati), e invocando un pertinente – pur se non recente – arresto di questa Corte (Sez. Sez. 1, 4 febbraio 1999, n. 1019, Sessa, massima n. 213557), il Collegio ha così motivato il rigetto della istanza: "l’intervallo di tempo intercorso tra il periodo di presofferto e quello di attuale detenzione è così ampio (circa cinque anni) che non è possibile operare l’invocato collegamento, poichè trattasi di frazioni temporali così lontane tra di loro da non potersi prestare ragionevolmente a un efficace apprezzamento unitario circa la partecipazione all’opera di rieducazione e lo sviluppo della personalità".
2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Barbuto, mediante atto del 21 settembre 2007 col quale dichiara promiscuamente di denunciare violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore, premettendo che il condannato aveva espiato in custodia cautelare fungibile cinque mesi e venti giorni di reclusione, rileva, con citazione di pertinente arresto di legittimità, che è affatto irrilevante il lasso di tempo intercorso tra le frazioni del semestre da valutare, sempre che, la condotta medio tempore in libertà del condannato non comprometta la positiva valutazione.
3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 16 aprile 2008 (sostitutivo di precedente requisitoria del 9 gennaio 2008, recante erroneo riferimento al nome del ricorrente), rileva che il riferimento al tempo intercoso, rispetto al precedente periodo di detenzione, "non configura motivazione congrua a sostegno della decisione negativa" e che "nel provvedimento impugnato non viene neppure indicato il periodo di presofferto, quale frazione di semestre idonea a prestarsi ragionevolmente a un efficace apprezzamento della partecipazione all’opera di rieducazione".
4. – Il ricorso è, nei termini, che seguono fondato.
L’ordinanza impugnata è inficiata da carenza di motivazione, in quanto il Tribunale di sorveglianza – erroneamente ravvisando che fosse di ostacolo l’intervallo temporale tra le frazioni del semestre – ha omesso di valutare la condotta intramuraria del condannato nel periodo antecedente la condanna e in quello successivo al completamento del semestre.
Proprio in termini, peraltro, questa Corte, ribadendo (al di là dell’isolato arresto citato dal giudice a quo) il costante indirizzo (Sez. 1, 28 novembre 1996, n. 6316, Manno, massima n. 206348; Sez. 1, 29 aprile 1996, n. 2692, Ferrero, massima n. 205021; Sez. 1, 28 novembre 2002, n. 16985, Citarella, massima n. 223987 e Sez. 1, 14 ottobre 2003, n. 41956, Sgarra, massima n. 226243), ha, ancor più recentemente, affermato: "la lunghezza dell’intervallo di tempo intercorrente tra due periodi di carcerazione non è di per se ostativa ad una loro valutazione complessiva qualora la somma dei periodi raggiunga un semestre di pena e si riferisca alla medesima esecuzione, in quanto nella materia in esame deve essere escluso ogni automatismo ed occorre sempre fare riferimento alla personalità del soggetto ed a tutti quegli elementi che consentano di accertare se, malgrado la soluzione di continuo, vi sia stata una effettiva partecipazione al trattamento penitenziario, prodromica ad ulteriori eventuali processi rieducativi. Ovviamente deve trattarsi di periodi di durata tale da consentire una effettiva valutazione e non intervallati da periodi di libertà in cui risultino poste in essere condotte criminose o anche semplicemente antisociali (Sez. 1, 3 marzo 2006, n. 19594, D’Alessandro, non massimata).
Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.