Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 05-07-2011, n. 26142

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce con sentenza del 12.4.2010 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 3.10.2005 di condanna del ricorrente alla pena di anni due e mesi uno di reclusione per il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies per avere in concorso con altre persone rimaste ignote attribuito a sè fittiziamente la titolarità di un furgone Bedford, fermato nel corso di indagini concernenti il contrabbando di tabacchi e risultato intestato al ricorrente sin dal 1997. La Corte territoriale rilevava che la tesi difensiva per cui il ricorrente sarebbe stato del tutto ignaro delle intestazioni a suo nome volute da un certo A.G. commerciante di auto appariva del tutto inattendibile ed anche direttamente smentita dal detto A. che aveva precisato che solo nel 1998 aveva avuto la licenza di comprare autoveicoli, quindi dopo l’acquisto del veicolo che era avvenuto in un periodo in cui solo il ricorrente aveva la licenza. Il ricorrente risultava impossidente e privo di attività lavorativa e con precedenti penali anche in materia di contrabbando.

Il ricorrente era intestarlo di circa 300 vetture; quella di cui è processo era stata fermata con alla guida terze persone in attività di contrabbando. Appariva evidente che il ricorrente rendendosi disponibile alla intestazione fittizia conoscesse bene le finalità dell’utilizzazione del mezzo.

Ricorre il V. che con il primo motivo ribadisce che senza congrua motivazione era stata non accolta la sua richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento onde accertare chi avesse richiesto il trasferimento del furgone.

Con il secondo motivo si deduce che non c’era alcun certo collegamento tra l’acquisto del furgone e l’attività di contrabbando posto che l’episodio di contrabbando era stato accertato ben tre anni prima del detto episodio.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo la disposta rinnovazione parziale del dibattimento è stata ritenuta superflua perchè la tesi del ricorrente risulta smentita ampiamente dalle risultanze processuali ed in particolare dal teste A. oltre ad essere ben poco credibile. La motivazione appare congrua e logicamente coerente, le censure sono di mero fatto.

Circa il secondo motivo la Corte territoriale ha ricordato che il ricorrente risultava impossidente e privo di attività lavorativa e con precedenti penali anche in materia di contrabbando. Il ricorrente era intestatario di circa 300 vetture; quella di cui è processo era stata fermata con alla guida terze persone in attività di contrabbando. Appariva evidente, per la Corte, che il ricorrente rendendosi disponibile alla intestazione fittizia del veicolo conoscesse bene le finalità dell’utilizzazione del mezzo e quindi lo scopo di aggirare le norme sul contrabbando. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e ripropongono la tesi per cui il ricorrente sarebbe una " vittima" di altri soggetti, che appare smentita ex actis e piuttosto incredibile anche in linea meramente astratta.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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