Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 14.4.2004 con cui il Tribunale di Sanremo – sez. distac. di Ventimiglia – assolveva D.M.L. dai delitti di cui agli artt. 648 e 474 c.p., per ricettazione e commercio di merce contraffatta (orologi recanti i marchi Rolex, Rado, Lacoste, Ferrari, Gucci e Jager Le Coultre, occhiali con i marchi Gucci e Cartier, e cinture Nike), perchè il fatto non sussiste.
Il Tribunale rilevava che gli oggetti in sequestro, palesemente contraffatti per la scadente qualità del materiale usato ed offerti in vendita da un ambulante extracomunitario ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello del prodotto originale, per la grossolanità della contraffazione, non poteva arrecare alcun danno alla fede pubblica nè alle ditte il cui marchio era stato contraffatto. Con il ricorso si denunciava violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) posto che, nella specie, il falso non poteva ritenersi innocuo nè grossolano alla luce di quanto affermato in materia dalla S.C. in ordine alla esigenza che l’inidoneità dell’atto a ledere la fede pubblica, in rapporto alla condotta originaria dell’agente, fosse assoluta "nel senso che, rispetto ad essa il verificarsi dell’evento deve connotarsi come impossibile e non soltanto come improbabile" sicchè, nel caso in esame, la falsità, non essendo rilevabile ictu oculi da tutti i consumatori, non poteva ritenersi grossolana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del PG. è fondato.
Va, infatti, evidenziato che il delitto di cui all’art. 474 c.p. è posto a tutela della fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi e, quindi, come interesse non solo del singolo compratore occasionale ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti oltre che delle imprese titolari dei marchi che hanno interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione (Cass. n. 45545/05; n. 44297/05). Consegue che non può ritenersi esclusa la punibilità di chi detiene per vendere prodotti con marchi contraffatti sulla base solo delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità del venditore che rendono solo probabile ma non impossibile la lesione della fede pubblica e dell’affidamento del consumatore. Per ritenere il cd. falso innocuo e grossolano, non è sufficiente, pertanto, fare riferimento alle modalità circostanziali della vendita in base alle quali, nella sentenza impugnata,è stato escluso la lesione alla fede pubblica. In particolare il Tribunale di San Remo sez. dist. di Ventimiglia ha ritenuto che "il fatto di un ambulante extracomunitario che, sulla pubblica via, offre in vendita ai passanti orologi con i marchi contraffatti e ad un prezzo, certamente di gran lunga inferiore rispetto a quello del prodotto originale, non possa arrecare alcun danno alla fede pubblica", omettendo di considerare che può configurarsi il falso grossolano e quindi il reato impossibile solo ove i requisiti intrinseci del prodotto (genericamente rapportati, nel caso in esame, solo alla qualità dei cinturini degli orologi) e le caratteristiche del marchio che con esso si immedesima siano tali da escludere, in base a criteri di valutazione ex ante, riferibili a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza, l’errore degli acquirenti. La sentenza impugnata non ha, inoltre, tenuto conto della potenzialità lesiva del marchio contraffatto in relazione all’azione di diffusione del prodotto falsificato ad un numero indeterminabile di consociati nonchè alla idoneità del marchio stesso a fare falsamente apparire un dato prodotto come proveniente da un determinato produttore. Al riguardo il Tribunale di San Remo ha fatto generico riferimento alla grossolanità della contraffazione dei marchi senza, peraltro, nulla specificare sulle modalità di tale contraffazione e sulla sua riconoscibilità ictu oculi. Consegue da quanto osservato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova per l’ulteriore giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova.
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