MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 9 ottobre 2013, n. 139 Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti…

…rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e il relativo decreto legislativo
di recepimento del 3 marzo 2011, n. 28;
Vista la Direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/70/CE e 99/32/CE
e abroga la direttiva 93/12/CEE e il relativo decreto legislativo di
recepimento del 31 marzo 2011, n. 55;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012, e successive modifiche ed
integrazioni, che istituisce il sistema nazionale di certificazione
di biocarburanti e bioliquidi;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi
urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della
pesca, nonche’ in materia di fiscalita’ d’impresa;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14
novembre 2005, supplemento n. 18, recante direttive per la
regolamentazione dell’emissione dei certificati verdi alle produzioni
di energia di cui all’art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004,
n. 239;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011,
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore
utile sul mercato interno dell’energia, e modificativa della
direttiva 92/42/CE;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre
2011 di definizione del regime di sostegno per la cogenerazione ad
alto rendimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011;
Visto il decreto 6 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, recante «Attuazione dell’art. 24 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili
diversi dai fotovoltaici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012»;
Visto il decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e delle tutela
del territorio e del mare recante «Determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del
meccanismo dei certificati bianchi pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 1;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e in particolare
l’art. 34 recante disposizioni in materia di biocarburanti;
Considerato che la strategia comune europea delineata nel pacchetto
clima-energia «20-20-20», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 5 giugno 2009 prefigura uno scenario
energetico europeo piu’ sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione
delle emissioni di CO2, l’aumento del ricorso a energie rinnovabili e
la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l’obiettivo
italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto e’
pari al 17% del consumo finale di energia al 2020;
Visto il Piano d’Azione Nazionale sulle energie rinnovabili (PAN)
di cui alla direttiva 2009/28/CE, adottato dal Governo nazionale nel
giugno 2010;
Considerato che l’Unione Europea con la direttiva 28/2009 ha
stabilito un obbligo di immissione in consumo di miscele di
carburanti aventi il 10% in contenuto energetico di bioenergia per il
settore trasporti entro il 2020;
Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 21 dicembre
2007 COM (2007) 80 sui mercati guida: un’iniziativa per l’Europa, del
13 febbraio 2012 COM (2012) 60 sull’innovazione per una scelta
sostenibile: una bioeconomia per l’Europa, del 10 ottobre 2012 COM
(2012) 582 su un’industria europea piu’ forte per la crescita e la
ripresa economica;
Vista la Comunicazione della Commissione Europea dell’8 marzo 2011
COM(2011)112 relativa ad una tabella di marcia verso un’economia
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare dell’8
marzo 2013, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo
2013, con il quale e’ stato approvato il documento relativo alla
nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) che ha impresso una forte
spinta alla diffusione dei biocarburanti grazie allo sviluppo di
quelli di II e III generazione;
Rilevato che la Commissione europea ha presentato, il 17 ottobre
del 2012 una proposta di modifica della direttiva 2009/28/CE, con la
quale propone di limitare l’utilizzo di biocarburanti di I
generazione ai fini degli obblighi di miscelazione nei carburanti per
il settore trasporti al 2020;
Visto il citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in
particolare, l’art. 4 comma 6 ove e’ previsto che con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica
accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione
di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di
altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili;
Considerato che il predetto art. 4, comma 6 deve essere
interpretato secondo il proprio tenore letterale, riferito alla
realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, nonche’
alla luce delle finalita’ perseguite dal predetto decreto legislativo
n. 28/2011 riferite dall’art. 1 anche al raggiungimento degli
obiettivi in materia di quota di energia da fonti rinnovabili nei
trasporti nonche’ in relazione alle specifiche finalita’ perseguite
dallo stesso art. 4 il cui comma 1 sancisce la necessita’ che la
costruzione e l’esercizio di tutti gli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili siano disciplinati secondo speciali
procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate ed
adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola
applicazione;
Rilevato che, alla stregua delle pregresse considerazioni, il
predetto regime semplificato deve essere esteso agli impianti di
produzione di fonti energetiche provenienti da biomasse di seconda e
di terza generazione ovverossia con filiera di produzione a partire
da biomassa o prodotti di origine agricola o forestale comunque non
destinati al consumo umano o degli animali ovvero scarti
dell’industria alimentare ovvero di colture dedicate alla
valorizzazione energetica (alghe e microalghe) non in competizione
con la filiera alimentare o derivanti da altri processi;
Rilevato che nei predetti casi la produzione di bioliquidi
combustibili comporta la riduzione dell’utilizzazione dei
combustibili di origine fossile con la conseguente riduzione di CO2 e
di altri fattori inquinanti e consente una utilizzazione
eco-compatibile degli indicati prodotti;
Considerato, infine, che ove i bioliquidi combustibili ottenuti
dagli impianti di fonti rinnovabili di cui al presente decreto, siano
poi utilizzati quali fonte di energia primaria per il settore dei
trasporti e da tale momento gli stessi devono essere assoggettati
alla disciplina dei carburanti per auto-trazione, ai fini di
garantire la necessaria tutela ambientale, sanitaria e fiscale;
Visto l’art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 23 aprile 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n.
0019226, dell’8 ottobre 2013, cosi’ come attestata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con nota, n. DAGL 0006479 P-, di pari
data, con cui e’ stato comunicato il nulla osta all’ulteriore corso
del provvedimento;

Adotta
il presente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
bioraffinerie di seconda e di terza generazione sulla base delle
seguenti definizioni:
a) bioraffinazione : attivita’ che consiste nell’integrazione di
processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o
microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti biochimici
ad alto valore aggiunto e bioenergia. Gli impianti ricadenti in unico
sito dedicati alle lavorazioni e alle trasformazioni necessarie ai
predetti processi compongono una fattispecie impiantistica denominata
bioraffineria. Nell’ambito della attivita’ di bioraffinazione
rientrano differenti tipologie di materie prime in ingresso e di
processi;
b) bioraffinerie di prima generazione: sistemi con capacita’ di
processo fissa e privi di flessibilita’ con una filiera di produzione
a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale e
anche della filiera agricola convenzionale;
c) bioraffinerie di seconda generazione: sistemi che possono
produrre diversi materiali per una pluralita’ di possibili
utilizzazioni a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o
forestale, scarti dell’industria agroalimentare e alimentare (es.
grassi animali), oli esausti;
d) bioraffinerie di terza generazione: sistemi che possono
produrre diversi materiali per una pluralita’ di possibili
utilizzazioni a partire da biomasse ottenute mediante valorizzazioni
di terreni marginali o non agricoli o in mare;
e) per biomassa a filiera corta si intende la materia prima
approvvigionata secondo modalita’ eco-sostenibili sotto il profilo
dell’emissione di CO2.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, altresi’, le
definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28.

Art. 2

Procedure di autorizzazione

1. In sede di prima applicazione del presente decreto gli operatori
che intendono realizzare ed esercire un impianto di bioraffinazione
di seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti da
filiera corta debbono allegare alla relativa richiesta il Piano di
approvvigionamento di cui all’art. 3.
2. Per gli impianti di cui al comma 1 si applicano le modalita’ di
autorizzazione di cui all’art. 5 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28.
3. Al fine dell’attuazione di quanto stabilito al comma 2 e con le
modalita’ individuate al comma 4, le Regioni e le Provincie Autonome
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
adeguano le proprie disposizioni adottate in attuazione delle linee
guida emanate ai sensi dell’art. 12, comma 10, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di consentire la
realizzazione di bioraffinerie negli ambiti territoriali di
competenza.
4. Nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, per gli impianti con
caratteristiche di processo analoghe rispetto a quelle di impianti
gia’ realizzati della stessa tipologia ed in esercizio in altro sito,
l’autorizzazione alla loro costruzione e al loro esercizio non
prevede una valutazione del processo, ma ne individua gli ingressi di
materia prima e le uscite di prodotti e altre emissioni inquinanti
per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto dei
limiti di emissione. Ai fini della dimostrazione dell’analogia del
processo, il richiedente presenta l’autorizzazione gia’ acquisita
dall’impianto similare, effettua le valutazioni ambientali e adotta
tutte le misure impiantistiche allo scopo di ottenere un impatto
ambientale nel nuovo sito equivalente a quello gia’ autorizzato.

Art. 3

Piano di approvvigionamento

1. Il piano di approvvigionamento deve riportare le seguenti
informazioni:
a) disponibilita’ territoriale presente o stimata delle biomasse
agricole e forestali da utilizzare quali materie prime;
b) modalita’ di produzione, raccolta, trasporto e stoccaggio
delle biomasse di cui alla lettera a), indicando, per ciascuna fase,
i consumi energetici e le emissioni di CO2-equivalente che
discendono;
c) indicazioni precise su come garantire il rispetto della
tracciabilita’ del processo di approvvigionamento delle materie
prime, nonche’ della sostenibilita’, nel caso di produzione di
biocarburanti, cosi’ come individuate dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale e dal presente decreto.
2. Il piano di cui al comma 1 puo’ prevedere un sistema di
approvvigionamento che si avvalga di intese di filiera nonche’ di
contratti quadro per la fornitura di materia prima dai Paesi
dell’area euro-mediterranea con i quali l’Italia ha attivato intese
nell’ambito dei programmi di cooperazione e sviluppo. Tale sistema
deve comunque garantire la tracciabilita’ e la sostenibilita’ di cui
alla lettera c).
3. Ai fini di cui all’art. 2, gli impianti di cui al presente
decreto assicurano, nel Piano di approvvigionamento di cui al comma
1, i seguenti obiettivi:
i) il raggiungimento, entro i primi due anni dalla data di
entrata in esercizio, della percentuale di utilizzo di almeno il 20
per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese
di filiera o contratti quadro previsti dal comma 2;
ii) l’elevazione di tale quota ad almeno il 40 per cento in peso
di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o
contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi tre anni dalla data
di entrata in esercizio dell’impianto;
iii) l’elevazione di tale quota ad almeno il 60 per cento in peso
di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o
contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi cinque anni dalla
data di entrata in esercizio dell’impianto.
4. Ai fini del presente decreto, le biomasse di cui al comma 1 che
possono essere utilizzate quali materie prime sono quelle elencate
nell’Allegato I che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Impianti di cogenerazione

1. Per garantire la massima efficienza energetica degli impianti di
bioraffinazione e l’ottimizzazione dell’intero ciclo produttivo,
l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di bioraffinazione
include anche, qualora richiesta dagli operatori di cui all’art. 2,
l’autorizzazione all’installazione, all’interno dello stabilimento,
di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica
alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o dai sottoprodotti
derivanti dal loro ciclo produttivo.
2. Qualora lo sfruttamento dei bioliquidi o dei sottoprodotti di
cui al comma 1 avvenga tramite impianti di cogenerazione, il calore
eventualmente utilizzato per la formazione dei prodotti della
bioraffineria e’ considerato calore utile al fine della definizione
di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011. Nel caso di
cogenerazione ad alto rendimento valgono le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011
con il relativo accesso ai titoli di efficienza energetica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare del 28
dicembre 2012.
3. Negli impianti di cogenerazione di cui al comma 1 possono essere
impiegate le biomasse, il cui utilizzo e’ stato autorizzato per
l’impianto di bioraffinazione, e i sottoprodotti da biomasse di
filiera corta di cui alla Tabella 1 A punto 2 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6
luglio 2012.

Art. 5

Aree di stoccaggio dei sottoprodotti

1. I sottoprodotti, di cui all’art. 4, prima di essere impiegati
negli impianti, debbono essere stoccati in idonee aree di deposito
individuate all’interno dello stabilimento.
2. Lo stoccaggio dei sottoprodotti deve essere funzionalmente
distinto e separato dall’area adibita al deposito delle materie prime
impiegate nell’impianto.
3. L’area di stoccaggio dei sottoprodotti deve essere adeguatamente
attrezzata al fine di assicurare tutte le cautele necessarie ad
evitare emissioni nocive per la salute umana o l’ambiente.
4. L’area di stoccaggio dei sottoprodotti e l’area di deposito
delle materie prime debbono consentire in ogni momento la massima
accessibilita’ per procedere ai relativi monitoraggi e controlli.
5. Il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti e’
verificato nell’ambito del procedimento di autorizzazione.

Art. 6

Sistema di tracciabilita’ e relativa documentazione

1. Il gestore dell’impianto deve garantire la presenza costante di
un sistema di tracciabilita’ delle materie prime e dei sottoprodotti
di cui al presente decreto impiegati nell’impianto in conformita’ a
quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia di
tracciabilita’ e sostenibilita’.

Art. 7

Livelli delle emissioni

1. Al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro della salute, adotta, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i
limiti di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale
parametro di valutazione, ai fini del controllo dei livelli delle
emissioni.
2. Nelle more dell’adozione delle linee guida di cui al comma 1,
gli impianti di bioraffinazione che sono dotati delle Best Available
Technologies (BAT) devono rispettare i limiti massimi previsti dalla
corrispondente normativa in materia di emissione. Tali limiti
costituiscono il parametro di valutazione a cui devono attenersi gli
Enti locali e le Autorita’ preposte al controllo dei livelli delle
emissioni.

Art. 8

Revisioni

1. L’Allegato 1 del presente decreto puo’ essere modificato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 9

Disciplina dello stoccaggio e dell’impiego dei liquidi combustibili
prodotti

1. I bioliquidi combustibili prodotti dagli impianti di cui al
presente decreto, non direttamente avviati alla combustione
all’interno del medesimo impianto, possono essere stoccati
all’interno dello stesso e poi utilizzati, quali componenti di
carburanti per autotrazione, nei limiti e con le modalita’ previsti
dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 ottobre 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Orlando
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 10, foglio n.
364
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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