Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
G.A. con ricorso 20 dicembre 2004 chiedeva al tribunale di Messina che fosse determinata la misura della indennità di avviamento da corrispondere alla VIVI Italia, indicato in complessivi Euro 51.647,46 sulla base di diciotto mesi del canone contrattuale corrisposto da VIVI Italia al ricorrente, relativo all’immobile commerciale, sito in (OMISSIS), condotto in locazione da VIVI Italia s.r.l. (del quale lo stesso G. era usufruttuario).
Rilevava il ricorrente che, con sentenza del 25 marzo – 20 aprile 2004, la Corte di appello di Messina aveva dichiarato cessato alla data del 30 aprile 1999 tale contratto.
Poichè tale decisione, tra l’altro, era stata confermata dalla Corte di Cassazione, doveva considerarsi passato in giudicato l’accertamento secondo il quale la conduttrice dell’immobile era VIVI Italia, sicchè "corretta (era) la quantificazione della indennità di avviamento commerciale con riferimento all’ultimo canone corrisposto dalla VIVI Italia".
Il tribunale di Messina, con sentenza 27-29 novembre 2005 determinava nella somma indicata dal ricorrente la indennità di avviamento spettante a VIVI Italia.
Con sentenza 26 febbraio-27 aprile 2009 la Corte di appello, di Messina rigettava l’appello proposto da VIVI Italia ritenendo corretta la quantificazione della indennità di avviamento commerciale con riferimento all’ultimo canone corrisposto da VIVI Italia.
Avverso tale decisione VIVI Italia ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
L’intimato non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione semplificata della decisione.
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. La sentenza impugnata non riportava le conclusioni formulate dall’appellante, secondo le quali VIVI Italia era del tutto estranea al rapporto riconosciuto dalla prima decisione, la quale aveva dichiarato la cessazione della locazione all’aprile 1999.
Vi era comunque un contrasto tra motivazione e dispositivo: sembrava infatti che la motivazione fosse diretta verso una delle parti processuali, mentre il dispositivo le aveva coinvolte tutte indistintamente, senza tener conto delle singole posizioni processuali.
In questo modo era stata rimessa alla discrezionalità del G. la possibilità di agire contro una qualsiasi delle parti convenute (VIVI Italia, Schillaci s.r.l. e Schillaci s.n.c. che aveva concesso in sublocazione l’immobile dal proprietario My Market, poi fallito).
VIVI Italia ottenuto in sublocazione l’immobile e corrispondeva il canone in parte in denaro ed in parte in natura: per questo motivo, la stessa VIVI Italia aveva diritto a ricevere il canone di sublocazione nella sua totalità, e per di più dalla sublocante (che tuttavia non è in causa) e non quello di locazione puro e semplice che il conduttore originario Schillaci s.n.c. aveva pattuito con il locatore originario My Market.
Sarebbe stato preciso onere del G., pertanto, accertare innanzi tutto quale dovesse essere la persona giuridica destinataria della offerta, proponendo la giusta offerta tra tutte quelle possibili "non essendo così semplice e scontato stabilire quale e di che entità sia il canone dovuto a titolo di indennità di avviamento commerciale". Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 36. I giudici di appello non avevano tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la indennità di avviamento commerciale deve essere corrisposta dal locatore al conduttore e dal sublocatore al sub conduttore (invece i giudici di appello avevano ritenuto che il conduttore potesse riconoscere direttamente al sublocatario la indennità spettante al conduttore originario, in deroga alla L. n. 392 del 1978, art. 36 quesito pp. 10/11.
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati. Deve escludersi qualsiasi nullità della sentenza per mancanza o incompletezza della trascrizione delle conclusioni delle parti.
Si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, almeno di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità occorrendo invece – perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o una effettiva omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati.
Nessuna di queste conseguenze è stata rappresentata nel caso di specie dalla ricorrente, che si è limitata a proporre una diversa interpretazione della prima decisione della Corte di appello in ordine alla individuazione delle parti contrattuali.
Con motivazione adeguata, che sfugge alle censure di violazione di legge e di vizi della motivazione, i giudici di appello hanno osservato – innanzi tutto – che era passata in giudicato la decisione della Corte di appello che aveva individuato nella VIVI Italia l’effettiva conduttrice dell’immobile.
Da tale premessa, i giudici di appello hanno tratto la -coerente – conseguenza che la indennità di avviamento commerciale doveva essere riconosciuta sulla base dell’ultimo canone di locazione dalla stessa società corrisposto al G..
In relazione a tale decisione, la ricorrente formula alcuni quesiti di diritto del tutto generici, che fanno riferimento a circostanze in contrasto con la prima sentenza della Corte messinese.
Nel ricorso si fa, tra l’altro, cenno alla pendenza di un giudizio di revocazione proposto da VIVI Italia, nei confronti del Fallimento My Market, dal quale il G. avrebbe acquistato l’immobile condotto in locazione da VIVI Italia, ed alla richiesta di sospensione di questo giudizio formulata da questa ultima al giudice di primo grado.
Richiama inoltre l’indirizzo di questa Corte, per cui nella ipotesi di sublocazione di immobile urbano ad uso non abitativo, alla cessazione della locazione e, quindi, della sublocazione, l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 34 e 69 compete al conduttore sublocatore nei confronti del locatore ed al subconduttore nei confronti del sublocatore.
La ricorrente, tuttavia, non specifica in quale modo tali richieste e circostanze sarebbero state prospettate ai giudici del merito. Donde la inammissibilità, anche sotto tale profilo, delle censure.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.
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