T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 188 7Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso principale la Sig.ra P.B.J. impugna il provvedimento in data 2 agosto 2010 con cui la Commissione medica costituita presso la ASL di Milano l’ha dichiarata permanentemente non idonea alla guida in quanto affetta da deterioramento cognitivo di grado lievemoderato e da rallentamento motorio, nonché il successivo atto di revoca della patente di guida adottato dalla Motorizzazione civile in data 26/10/2010.

La ricorrente lamenta che l’eccessiva genericità delle formule adottate dalla Commissione medica per descrivere il suo stato di salute non consentirebbe di comprendere a quale delle ipotesi tassative di inidoneità alla guida la sua situazione sarebbe riconducibile. Essa si duole, inoltre, del contrasto fra la diagnosi compiuta dalla ASL di Milano e gli accertamenti medici a cui si era sottoposta poco tempo prima che non avevano evidenziato particolari criticità.

Con ordinanza emessa in data 21 gennaio 2011 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare sul rilievo che "il giudizio di notevole rallentamento motorio globale non appare supportato da specifiche analisi e, comunque, non appare congruente con il quadro clinico delineato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente dalla quale emerge un miglioramento della sua complessiva situazione di salute".

E’ stata così ordinata all’Amministrazione "la ripetizione della visita attraverso accertamenti clinici specificamente volti ad appurare la effettiva sussistenza di un rallentamento motorio e la ripetizione del giudizio di idoneità da compiersi mediante adeguata motivazione circa il nesso fra l’eventuale patologia riscontrata e l’inabilità alla guida".

La ASL di Milano sottoponeva, quindi, nuovamente a visita la Sig.ra B.J.P. dichiarandola, questa volta, idonea alla guida con obbligo di lenti e divieto di uso di bevande alcoliche.

A seguito del nuovo giudizio la ricorrente chiedeva alla Motorizzazione Civile di Milano la restituzione del permesso di guida. L’ente preposto accoglieva solo parzialmente l’istanza disponendo una restituzione temporanea della patente valevole fino alla definizione del ricorso innanzi al TAR.

Con successiva nota in data 15/02/2011 la Direzione Generale per la motorizzazione civile del Ministero dei Trasporti invitava l’Ufficio locale a restituire in via definitiva la patente all’interessata con la scadenza annuale stabilita dalla Commissione medica.
La patente veniva quindi restituita con annotazione manuale della data di scadenza.

Nonostante la cessazione della materia del contendere la ricorrente ha chiesto l’adozione di una pronuncia di accertamento degli atti impugnati ex art. 34 c.p.a. che possa valere ai fini di una successiva azione risarcitoria.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la ASL di Milano per resistere al ricorso.

All’udienza del 16 giugno 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. R G il ricorso è stato trattenuto in decisone.

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione processuale di carenza di legittimazione passiva formulata dalla ASL la quale ritiene non imputabili a sé i giudizi di idoneità alla guida adottati dalla Commissione medica prevista dall’art. 119 del codice della strada.

L’eccezione è fondata in quanto la predetta Commissione deve ritenersi organicamente appartenente al Ministero dei Trasporti.

Invero, come la giurisprudenza ha già osservato (TAR Veneto, 29/09/2009 n. 2451) ai sensi dell’art. 330 del d.P.R. n. 495 del 1992:

la nomina del Presidente della CML avviene con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità (comma 1);

entro il mese di febbraio di ogni anno il Presidente della Commissione medica locale invia al Ministero dei trasporti e a quello della sanità una dettagliata relazione sul funzionamento dell’organo presieduto, relativa all’anno precedente (comma 15);

– l’istituzione di ulteriori commissioni mediche locali prevista al comma 16 è subordinata all’accertamento dell’esistenza di obiettive condizioni da parte del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero della sanità;

il modello di attestato di idoneità psicofisica di cui agli articoli 115, comma 2, lett. b) del codice della strada e 307 del regolamento di esecuzione, modello "che fa parte integrante" del regolamento stesso, ha la seguente intestazione: "Ministero della sanità -La Commissione medica locale di…" (v. S.O. alla G. U. n. 303 del 28 dicembre 1992, pag. 410);

ancora, l’art. 119, comma 5 del codice della strada prevede che avverso il giudizio delle CML è ammesso nei 30 giorni, avanti al Ministro dei trasporti, ricorso in sede amministrativa, che la stessa D.G.M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti qualifica come "ricorso gerarchico".

I dati normativi suindicati depongono quindi nel senso dell’esistenza di una relazione organica tra CML e Amministrazioni dei trasporti e della sanità.

Deve quindi disporsi l’estromissione dell’ASL dal giudizio, con compensazione delle spese.

Venendo all’esame del merito il ricorso contenente la domanda di annullamento deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La Commissione medica della ASL di Milano ha, infatti, dichiarato l’idoneità alla guida della Sig.ra P seppure con talune prescrizioni che non sono oggetto di contestazione.

All’esito della nuova visita gli uffici della Motorizzazione civile hanno rilasciato la patente di guida.

In tale situazione dall’accoglimento della domanda di annullamento non potrebbe derivare alla ricorrente alcun ulteriore vantaggio poiché, nel sistema del nuovo codice del processo amministrativo, siffatta pronuncia non è più necessaria ai fini risarcitori esaurendo la sua utilità negli effetti conformativi e ripristinatori scaturenti dal giudicato che, nel caso di specie, sono già stati anticipati dal comportamento tenuto dalla p.a. nel corso del giudizio.

Residua, tuttavia, un interesse della Sig.ra P ad ottenere una pronuncia di accertamento della illegittimità degli atti impugnati in vista di una successiva azione risarcitoria ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a.

A tal proposito, il Collegio non concorda con l’assunto secondo cui tale interesse presupporrebbe la avvenuta formulazione di una specifica domanda risarcitoria da parte del ricorrente (TAR Brescia 3/03/2011 n. 373).

Infatti, la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 34 del c.p.a. non deve essere confusa con una condanna risarcitoria limitata all’an debeatur. Si tratta, invece, di una norma volta a non privare di ogni utilità l’esperimento della azione di annullamento tutte le volte in cui, a causa di eventi sopravvenuti, dagli effetti della pronuncia costitutiva non possa più derivare alcun vantaggio per il ricorrente. In tal caso, pur venendo meno l’interesse a ricorrere sulla domanda principale, è consentito al ricorrente formulare in corso di giudizio una domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento senza che sia necessario, a tal fine, dimostrare in tutto o in parte la sussistenza degli altri presupposti per l’insorgere della responsabilità civile della p.a.

L’utilità di tale domanda è solo quella di precostituire nel futuro eventuale giudizio risarcitorio il giudicato sulla sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito. L’interesse a proporla, pertanto, sussiste per il solo fatto che sia possibile in un successivo momento esperire l’azione risarcitoria.

Premesso ciò la domanda di accertamento della illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale deve essere accolta.

Il giudizio di inidoneità alla guida della Commissione medica della ASL di Milano appare, infatti, del tutto apodittico in quanto non sorretto da specifiche analisi cliniche e, comunque, non tiene conto dei risultati delle analisi a cui la signora P si era sottoposta le quali evidenziavano un significativo miglioramento delle sue condizioni di salute.

Non a caso la medesima Commissione, alla luce di un accertamento più approfondito, ha rivisto il proprio operato, dichiarando la ricorrente idonea alla guida.

In conclusione, il Collegio deve dichiarare la cessata materia del contendere sulla domanda di annullamento ed accogliere quella di accertamento della illegittimità degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento degli atti impugnati e dichiara la loro illegittimità ai sensi dell’art. 34, terzo comma, c.p.a.

Dichiara altresì il difetto di legittimazione passiva della ASL di Milano.

Condanna il Ministero dei Trasporti alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.500 oltre IVA, c.p.a. e restituzione del contributo unificato.

Compensa le spese tra le altri parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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