Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il G. ha citato in giudizio l’Autocarrozzeria Nuova Levante s.n.c. per il risarcimento del danno alla persona che sostiene d’aver subito a causa di un incendio sprigionatosi da una vettura stazionata nei locali della convenuta. Questa ha chiamato in garanzia la Universo Ass.ni. Il primo giudice condannò la compagnia al diretto pagamento nei confronti dell’attore di una somma di danaro, nonchè in solido, l’Autocarrozzeria.
A seguito di gravame della compagnia, la Corte d’appello di Bari ha riformato la prima sentenza e respinto la domanda. Il ricorso per cassazione del G. è svolto in tre motivi. Non esistono le intimate società. Il ricorrente ha depositato memorie per l’udienza.
Motivi della decisione
Il primo motivo (vi si sostiene che si tratterebbe di cause scindibili, sicchè l’appello della sola compagnia non avrebbe potuto coinvolgere gli altri rapporti) è infondato in ragione del consolidato principio (che va qui ribadito) secondo cui: "con riferimento alla posizione dell’assicuratore della responsabilità civile (fuori dell’ambito dell’assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall’art. 1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell’assicurato verso l’assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l’assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell’art. 1917 c.c., comma 2. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l’azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre, solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall’attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto (Cass. S.U. n. 13968/04).
Altrettanto infondati sono il secondo ed il terzo motivo (che attengono al valore probatorio e confessorio della cartella clinica) in quanto la sentenza, nel rilevare il contrasto tra la ricostruzione del fatto contenuta nell’atto di citazione e le dichiarazioni rilasciate dall’infortunato all’atto del ricovero ospedaliero e trascritte nella cartella clinica (prodotta in giudizio anche dall’infortunato stesso) procede alla ricostruzione del fatto ed all’accertamento di merito intorno alla genesi delle lamentate lesioni (cfr. pag. 5 della sentenza), fornendone una motivazione immune da vizi logico-giuridici.
Il ricorso deve essere pertanto respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione in considerazione della mancata difesa degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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