T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6660

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato che con il ricorso principale la ricorrente impugna il verbale prat. ed. n. 171/08 del 07/07/10 con cui il Comune di Ardea ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 6/09 del 29/01/09;

Considerato che con atto prot. n. 824/11 dell’08/02/11 il Comune di Ardea ha annullato in autotutela il verbale di accertamento d’inottemperanza del 07/07/10;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento del verbale del 07/07/10;

Considerato che con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna, poi, l’ ordinanza n. 6/09 del 29/01/09 con cui il Comune di Ardea ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nell’ampliamento – di 48 mq. e realizzato in blocchetti di cemento prefabbricato e malta – di un manufatto preesistente avente copertura con guaina e tegole, il tutto per complessivi 80 mq. circa;

Considerato che, nella predetta parte, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato, in particolare, che con la prima censura del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente deduce l’illegittimità della gravata ordinanza di demolizione perché la stessa è stata notificata oltre due anni dopo dalla sua adozione, il dirigente che ha sottoscritto l’atto non sarebbe più in servizio preso l’ente locale e la dichiarazione di conformità della copia all’originale non riporta il nome e la qualifica del funzionario che l’ha sottoscritta;

Ritenuta l’infondatezza del motivo perché la notifica, costituendo adempimento estrinseco al perfezionamento dell’atto, non incide sulla legittimità ma, al più, sull’efficacia dello stesso nei confronti dei destinatari;

Considerato, poi, che la competenza deve essere valutata in riferimento al momento in cui è stato adottato l’atto impugnato con conseguente inconfigurabilità del vizio sul punto prospettato dalla ricorrente;

Considerato che l’eventuale vizio della dichiarazione di conformità della copia all’originale non incide sulla legittimità dell’atto impugnato e sulla possibilità per l’interessata di conoscere la lesività dello stesso;

Ritenuta, altresì, infondata la seconda censura del ricorso per motivi aggiunti con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90;

Considerato, infatti, che la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto vizio procedimentale, non comporta, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso, profilo, quest’ultimo, in ordine al quale si rinvia a quanto verrà esplicitato con riferimento alle ulteriori censure;

Rilevato, poi, che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la mancata identificazione delle opere abusive, la risalenza nel tempo delle stesse e la loro assentibilità mediante d.i.a., nonchè il difetto di motivazione e d’istruttoria dell’atto impugnato che non avrebbe valutato l’entità della difformità al fine dell’applicazione della sola sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dagli artt. 33, 34 e 37 d.p.r. n. 380/01, né l’affidamento dei privati ingenerato dalla risalenza nel tempo dell’opera, dalla presenza di altre costruzioni in zona e dal fatto che i manufatti non si trovano in zona agricola;

Considerato che la censura è infondata in quanto le opere abusive risultano correttamente identificate nell’ordinanza di demolizione e nella comunicazione di accertamento dell’abuso del 20/10/08, redatta dalla polizia municipale e che integra, per relationem, la motivazione dell’atto impugnato in quanto ivi espressamente richiamata;

Considerato, poi, che l’oggetto della sanzione demolitoria è costituito dai due manufatti di circa 80 mq. separati dalla costruzione principale i quali, in quanto nuove costruzioni, avrebbero dovuto essere assentiti con permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01;

Considerato che l’incontestata mancanza del titolo abilitativo in esame giustifica la sanzione demolitoria ex art. 31 d.p.r. n. 380/01 irrogata con il provvedimento impugnato;

Considerato che la qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01, correttamente operata dall’ordinanza di demolizione, induce a ritenere inapplicabile la sanzione pecuniaria, in sostituzione di quella demolitoria, non prevista dalla norma citata;

Considerato, poi, che non sussiste il prospettato affidamento in quanto la risalenza nel tempo dei manufatti non è stata in maniera idonea comprovata dalla ricorrente ed è, anzi, smentita dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dal Comune in data 17/06/11;

Ritenuta, poi, ininfluente ai fini della valutazione dell’abuso, stante l’accertata carenza di titolo edilizio abilitativo, ogni considerazione sulla destinazione urbanistica delle aree e sull’esistenza in zona di altre costruzioni la cui eventuale abusività dovrà essere parimenti sanzionata dall’ente locale;

Ritenuta, inoltre, infondata la quarta censura in quanto la mancata indicazione dell’area da acquisire non influisce sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, non precludendo alla stessa di esplicare la sua funzione tipica, ma, al più, sulla successiva acquisizione (TAR Lazio – Roma n. 4019/11; TAR Campania – Napoli n. 922/11);

Ritenuto, infine, inaccoglibile il quinto motivo in quanto il pregiudizio per la statica dell’intero immobile, ivi prospettato come ostativo ai fini della demolizione, è smentito dal fatto che gli immobili abusivi sono separati dalla costruzione principale (si veda la relazione prot. n. 27393 del 07/06/11) e, comunque, è ininfluente in ragione dell’avvenuta qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 che non attribuisce alcuna rilevanza, ai fini dell’applicazione della sanzione ivi prevista, alla circostanza in esame;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto l’ordinanza di demolizione n. 6/09 del 29/01/09 emessa dal Comune di Ardea, è infondato e deve essere respinto;

Considerato che, in relazione alla peculiarità e all’evoluzione della vicenda in corso di giudizio, deve essere dichiarata l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento del verbale d’inottemperanza del 07/07/10;

2) respinge, per il resto, il ricorso;

3) dichiara l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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