Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-12-2011, n. 26312 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale della Spezia ha respinto l’opposizione che Do.Ma. e D. M., entrambi soci con poteri di rappresentanza esterna della s.n.c. Trasporti Dolciami di Dolciami Arturo e Giuseppe & C., avevano proposto avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Provincia della Spezia aveva irrogato a uno di loro (indicando l’altro come coobbligato solidale) la sanzione pecuniaria di L. 3.000.000, per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti accompagnando gli stessi con il prescritto formulario di identificazione del rifiuto trasportato in cui era indicato in modo inesatto il destinatario nonchè il luogo di destinazione del rifiuto".

Do.Ma. e D.M. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi, poi illustrati anche con memoria. La Provincia della Spezia si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso Do.Ma. e D. M. deducono che il Tribunale ha mancato di provvedere sulla ragione di opposizione con la quale avevano eccepito la nullità dell’ordinanza ingiunzione oggetto della loro impugnazione: lamentano di essere stati ritenuti responsabili della violazione in questione in quanto soci della s.n.c. Trasporti Dolciami di Dolciami Arturo e Giuseppe & C., mentre autore del presunto illecito era stato semmai l’autista che aveva effettuato il trasporto con il formulario del quale è stata ritenuta l’irregolarità.

La censura va accolta.

Effettivamente il giudice a quo non ha affrontato la questione relativa al titolo in base al quale era stata irrogata la sanzione di cui si tratta; questione che avrebbe dovuto essere risolta applicando il principio – più volte enunciato da questa Corte, con riguardo alle infrazioni attribuite ad amministratori di società di persone:

v., per tutte Cass. 10 dicembre 1998 n. 12459 – secondo cui a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione, poichè vale anche con riferimento alle società di persone (nella specie, società in accomandita semplice) il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell’illecito, salva la responsabilità solidale della società.

Ne discende che Do.Ma. e D.M., contrariamente a quanto sostiene la controricorrente, non potevano automaticamente essere chiamati a rispondere della violazione, ognuno quale coautore perchè socio di una società di persone. Occorreva invece che l’uno o l’altro o entrambi avessero tenuto una condotta, positiva od omissiva, che avesse dato luogo alla commissione dell’infrazione, sia pure in ipotesi sotto il profilo del concorso soltanto morale.

Accolto quindi il primo motivo di ricorso, restano assorbiti gli altri, che attengono a punti che in sede di rinvio soltanto eventualmente dovranno essere esaminati, secondo la soluzione che verrà data alla questione di cui prima si è detto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale della Spezia in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale della Spezia in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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