…per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
IL MINISTRO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque ed in particolare l’articolo 4, comma
3;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in
materia ambientale», e successive modificazioni ed in particolare
l’articolo 77, comma 5 e l’allegato 3 della Parte III;
Visto l’articolo 75, comma 3 del medesimo decreto legislativo che
dispone che, attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni, possono essere
modificati gli allegati alla parte terza dello stesso decreto
legislativo;
Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea che
forniscono criteri tecnici per l’identificazione e la designazione
dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali;
Considerato che, nell’ambito del processo di caratterizzazione
delle acque superficiali fluviali e lacustri si deve procedere alla
loro tipizzazione e all’individuazione dei corpi idrici compresi
quelli fortemente modificati ed artificiali;
Ritenuta la necessita’ di adeguare in particolare il paragrafo B.4
rubricato "Corpi idrici fortemente modificati e artificiali", sezione
B del punto 1.1 dell’allegato 3 della parte terza del medesimo
decreto legislativo e successive modificazioni, al fine di renderlo
conforme agli obblighi comunitari e per stabilire una metodologia
comune sul territorio italiano per l’identificazione dei corpi idrici
da designare fortemente modificati o artificiali ai sensi
dell’articolo 77, comma 5 del citato decreto legislativo;
Acquisite le proposte tecniche dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. n. 40072 del 28
novembre 2011 e dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR- ISE ) prot. n. 21526 del 20
settembre 2012;
Acquisita l’intesa rep. n. 56/CSR del 7 febbraio 2013 della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 maggio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota prot. 0042510 del 7 agosto 2013, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la
successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/5 del 24 settembre 2013, con
la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il proprio
nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. L’allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», cosi’ come
modificato dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131 al punto B.4 e’
integrato con il punto B.4.1, rubricato "Metodologia di
identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati
e artificiali per le acque fluviali e lacustri", riportato
nell’allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte
integrante.
2. Restano ferme le disposizioni per la designazione dei corpi
idrici fortemente modificati e artificiali di cui all’articolo 77,
comma 5, della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Le designazioni dei corpi idrici di cui ai commi precedenti sono
riviste periodicamente in relazione all’aggiornamento dei piani di
gestione e di tutela di cui agli articoli 117 e 121 del medesimo
decreto legislativo.
4. I criteri tecnici riportati nell’allegato 1 del presente decreto
possono essere modificati, con atto regolamentare da adottarsi ai
sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del
2006 qualora, a seguito della loro prima applicazione, se ne
manifesti la necessita’, anche su motivata richiesta da parte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, comunque,
per sopravvenute esigenze o per nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 27 novembre 2013
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 13, foglio n. 293
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.