Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
P.R. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 25 giugno 2008, nei confronti della Nuova Cisa Cartotecnica industriale srl.
Tra le parti si è svolta una controversia di lavoro giunta in Cassazione. Questa Corte, con sentenza n. 17924/2002 depositata il 14.12.2002, annullò, su ricorso del P., la sentenza di appello e fissò il principio di diritto da applicare, rinviando per un nuovo giudizio di merito alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Il P. depositò ricorso in riassunzione nella cancelleria del giudice di rinvio il 15.12.2003. Notificò quindi il ricorso e il relativo decreto di fissazione dell’udienza, alla convenuta in riassunzione nel domicilio eletto presso il procuratore costituito nei precedenti gradi del giudizio e non alla parte personalmente come impone l’art. 392 c.p.c..
La società si costituì eccependo: 1) la tardività del ricorso, 2) la irritualità della notifica al procuratore.
Quanto alla tardività il ricorrente fece rilevare che il 14.12.2003 era domenica e quindi era in termini il deposito effettuato il lunedì 15.12.2003.
La Corte riconobbe che il ricorso era tempestivo, ma rilevò, sulla base della eccezione della società, la irritualità della notifica al procuratore e non alla parte; ai sensi dell’art. 392 c.p.c., dispose che il ricorrente provvedesse alla rinotificazione entro un certo termine. All’udienza successiva rilevò che non era stato depositato l’atto notificato e fissò ancora un’udienza per provvedere al deposito dell’atto notifica. In tale ultima udienza rilevò che la notifica era stata si effettuata, ma non nel termine fissato e dichiarò estinto il giudizio con la sentenza ora impugnata.
Il ricorrente ricorre per cassazione per violazione degli artt. 392, 156 e 160 c.p.c., anche in relazione all’art. 164 c.p.c., comma 3, applicabile al giudizio di appello in virtù dell’art. 359 c.p.c. La società si difende con controricorso.
La questione da risolvere consiste nello stabilire se è stato violato l’art. 156 c.p.c..
E’ pacifico che la società si costituì, sollevò due eccezioni procedurali e si difese nel merito (la memoria di costituzione è riportata nel ricorso per cassazione e la controricorrente non ha mosso obiezioni su tale riproduzione).
Pur non essendo stato rispettato l’art. 392 c.p.c., quindi il ricorso ha raggiunto "lo scopo a cui è destinato". Di conseguenza, secondo quanto disposto dall’art. 156 c.p.c., comma 3, non vi è nullità e la Corte avrebbe dovuto dare atto della sanatoria.
Cass. n. 8358 del 26/07/1991 ha affermato: nelle controversie soggette al rito del lavoro, la notificazione del ricorso riassuntivo del giudizio di rinvio, tempestivamente depositato nel termine previsto dall’art. 392 c.p.c. (con il decreto di fissazione dell’udienza di discussione) al domicilio eletto dalla controparte presso il procuratore del precedente giudizio di appello, anzichè ad essa personalmente ai sensi dell’art. 392 c.p.c., comma 2, non è inesistente ma inficiata da nullità, sanabile "ex tunc" per effetto della costituzione della parte intimata o, in mancanza, per effetto della rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (v. anche, in una situazione diversa, ma analoga sul piano dei principi ispiratori, Cass. 6325 del 2010).
Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che deciderà nel merito la controversia, anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
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