Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Con ricorso alla Corte di Cassazione, proposto ai sensi dell’art. 2 della legge n.89/2001, la sig.ra I. A., patrocinata dall’odierno ricorrente, chiedeva a detta Corte la condanna del Ministero di Grazia e giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento di un equo indennizzo, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, a causa dell’inosservanza del principio della ragionevole durata del processo di cui alla Convenzione dei diritto dell’uomo, ratificata dall’Italia con la legge n. 848/1955.
La Corte adìta, con l’ordinanza epigrafata, condannava il Ministero al pagamento della somma di Euro 450, con interessi legali nei termini ivi specificati, oltre al rimborso delle spese del giudizio, generali ed accessorie. Quanto alle spese dei giudizi susseguitisi (di merito e di legittimità) ne disponeva la distrazione in favore del patrocinio ricorrente.
La sentenza passava in giudicato e veniva munita di formula esecutiva, (nonchè notificata all’amministrazione).
Al fine di dare in esecuzione alla predetta distrazione delle spese dei giudizi, il suddetto patrocinio notificava atto di diffida e messa in mora ai sensi dell’art. 90 del r.d. n. 642/1907, con assegnazione di termine per provvedere al pagamento a saldo di Euro 648,49.
Nonostante tale adempimento l’amministrazione non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta dall’Avv. M. col ricorso in esame e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento nei termini di cui sopra.
2- Alla camera di consiglio del 31 maggio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3- Sussistendo tutti i presupposti processuali per l’azione di ottemperanza proposta, il Collegio non può che rilevarne la fondatezza nel merito, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme riconosciute dal decreto in epigrafe specificato.
Occorre pertanto ordinare all’amministrazione stessa il pagamento (ovviamente al netto di quanto già eventualmente corrisposto) delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus".
4- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:
1- ordina all’amministrazione intimata di dare esecuzione al decreto in epigrafe mediante corresponsione alla parte ricorrente, della somma richiesta dal ricorso in esecuzione, entro sessanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;
2- nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato;
3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro cinquecento, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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