Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
C.F.S. è chiamato a rispondere di tre furti commessi nel mese di (OMISSIS).
Il primo il (OMISSIS) in danno di un medico, aggravato dall’effrazione della porta dello studio.
Beni asportati: timbri, ricettari, materiale medico/chirurgico.
Il secondo il (OMISSIS), in concorso, aggravato dalla destrezza, in un supermercato. Beni sottratti: due pacchetti di liquirizia, un grimaldello levachiodi, tre confezioni di gel per i capelli.
Il terzo furto, in abitazione, il (OMISSIS), con sottrazione di un PC portatile, una play station portile, dei videogiochi.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, sez. Minori, con sentenza 4-3- 2010, confermava l’affermazione di responsabilità di cui a sentenza del tribunale per i minorenni di quella città in funzione di GUP, in data 8-7-2009, riducendo la pena ad anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600 di multa.
Ricorre C. per il tramite del difensore, avv. Vincenzo Nobile, con quattro motivi.
1) Violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità e vizio di motivazione. La corte territoriale, investita della doglianza di inutilizzabilità degli interrogatori resi dall’imputato in fase di indagini preliminari, l’ha ritenuta infondata, omettendo qualunque motivazione al riguardo. Le dichiarazioni rese nel procedimento relativo al furto del 14 novembre (supermercato) erano state assunte senza l’assistenza del genitore esercente la potestà, e senza la presenza del difensore, nonchè senza gli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p., l’interrogatorio reso relativamente agli altri due fatti ( (OMISSIS)), senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. a) e b).
2) Violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il ritrovamento della refurtiva in possesso di C., ad una certa distanza di tempo dalla sottrazione, non consentiva di escludere l’incauto acquisto oppure la ricettazione.
3) Violazione di norme stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità e vizio di motivazione. Trattandosi di furto di generi alimentari di irrilevante valore e di istantaneo consumo, la corte d’appello avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali non aveva riconosciuto la tenuità del fatto emettendo sentenza di non luogo a procedere per l’irrilevanza del fatto.
Si chiede quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va disatteso.
1) Con ragione la corte territoriale ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilità degli interrogatori resi dall’imputato in quanto, come l’esame degli atti conferma, in relazione al furto nel supermercato furono rese spontanee dichiarazioni ex art. 350 c.p.p., comma 7, che, recepite nell’annotazione 14-11-2007 della Polizia di Stato di Siderno, sono utilizzabili nel giudizio abbreviato in virtù di costante giurisprudenza di questa corte (Cass. 18064/2010), mentre il verbale dell’interrogatorio del 27-2-2008, relativo agli altri due fatti, reca puntualmente, nella parte prestampata, l’enunciazione degli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p..
2) La questione della qualificabilità del fatto, poi, che, per quanto non sollevata con i motivi di appello, va comunque esaminata, appare priva di fondamento alla stregua delle dichiarazioni dello stesso C., confesso in ordine ai furti.
3) La terza questione, mentre, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, non involge l’esame di norme stabilite a pena di nullità assoluta o inutilizzabilità, non è stata oggetto dei motivi di appello ed è comunque infondata in quanto i beni sottratti, esulano, in grande maggioranza, da concetto di generi alimentari di irrilevante valore e di istantaneo consumo, comprendendo, al contrario, materiale medico-chirurgico, una play station, gel per capelli, un PC portatile, dei videogiochi.
Segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.
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