Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificata N.D., I., L. e P. evocavano in giudizio P.S. davanti al giudice di pace di Ruvo di Puglia chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati al proprio fondo dall’incendio propagatosi sul fondo confinante condotto in affitto dal convenuto.
Alla prima udienza si costituiva il convenuto, deducendo l’infondatezza della domanda. La difesa degli attori, adducendo che i fatti descritti dal convenuto erano diversi da quelli allegati dagli attori, chiese termine per meglio contro dedurre, per articolare i mezzi istruttori e produrre documenti. Il giudice di pace rinviava per il prosieguo facendo salvi i diritti di difesa. Nella nuova udienza gli attori articolavano le proprie richieste istruttorie, producevano documenti mentre il convenuto chiedeva termine per l’indicazione di propri mezzi di prova. Ammesse le prove richieste dagli attori, ritenuta la decadenza del convenuto, venivano assunte le prove testimoniali. In esito al giudizio il Giudice di pace condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 1.500 oltre interessi legali. Proponeva appello il P.. In esito al giudizio, il Tribunale di Trani dichiarava l’estinzione del giudizio nei confronti degli eredi di N.L. e rigettava l’appello nei confronti delle altre parti con sentenza depositata in data 10.5.2006. Avverso la detta sentenza il P. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono gli epigrafati controricorrenti con controricorso illustrato da memoria. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze: 1) violazione o falsa ed erronea applicazione dell’art. 320 c.p.c., comma 3, per aver gli attori nel procedimento davanti al giudice di pace depositato la documentazione (CTP del geometra R.) e richiesto le prove orali in un’udienza successiva alla prima, che non era stata fissata per gli incombenti di cui all’art. 320 c.p.c., comma 4. 2) violazione dell’art. 320 c.p.c., commi 1, 2 e 3, per avere il giudice di pace differito la prima udienza con conseguente violazione del diritto di difesa.
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 320 c.p.c., comma 4, per non avere il giudice di pace concesso al convenuto il chiesto rinvio.
Le prime due ragioni di censura, che vanno trattate congiuntamente in considerazione dell’intima connessione che le lega, sono fondate.
Come questa Corte ha chiarito da tempo, nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione; il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile produrre documenti nè richiedere i mezzi di prova da assumere.
Ed invero, risultando nella prima udienza concentrata tutta l’attività processuale delle parti, consentendosi il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all’attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta alla prima udienza, rimane definitivamente preclusa, analogamente a quanto avviene nel processo avanti al tribunale ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 18498/06).
Nè tale preclusione è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse (Cass. 3339/2001, 2480/2002, 11946/2003, 12476/2004);
sicchè anche l’omissione, da parte del giudice, dell’invito a precisare definitivamente i fatti non può evitare il verificarsi della preclusione in discorso (Cass. n. 12454/08).
Ne deriva che le prime due ragioni di censura debbano essere accolte, assorbita la terza e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata nei limiti dei motivi accolti. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata al Tribunale di Trani, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio della causa al Tribunale di Trani, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
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