Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 14.7.2006, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola, fra l’altro, non convalidò l’arresto in flagranza del delitto di riciclaggio di M.A., C. A. e S.A. (così riqualificato dal P.M. il fermo operato dalla polizia giudiziaria per il delitto di ricettazione), colti nell’atto di tagliare e smontare due autovetture di provenienza delittuosa, sull’assunto che non fosse configurabile il delitto di riciclaggio ma quello di ricettazione, non risultando poste in essere operazioni modificative dei codici di identificazione, sicchè non sussisteva la flagranza di reato, essendo la ricettazione delitto a consumazione istantanea.
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola deducendo la violazione della legge processuale e penale in quanto lo smontaggio completo di autovetture compendio di delitto e la vendita delle singole parti, difficilmente identificabili quanto alla loro provenienza, integrerebbe gli estremi del delitto di riciclaggio siccome idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del bene.
Ai fini dell’integrazione del delitto di riciclaggio non sarebbe infatti necessaria anche l’alterazione dei codici identificativi perchè non tutte le parti del veicolo ne sono munite e la loro vendita separata può essere considerata altrettanto e forse maggiormente idonea ad occultare la provenienza illecita del bene, quanto l’alterazione dei dati identificativi, comunque rilevabile in caso di controllo.
Il ricorso è fondato.
Il delitto di cui all’art. 648 bis c.p., nel testo modificato della L. 9 agosto 1993, n. 328, art. 4, stabilisce che è punito a titolo di riciclaggio "fuori dai casi di concorso nel reato chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa".
La condotta incriminata dall’art. 648 bis c.p. può indifferentemente consistere, in relazione ai beni provenienti da delitto non colposo, nella sostituzione, nel trasferimento o anche nel compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
La sostituzione, come condotta qualificante il riciclaggio era già prevista nel testo originario della norma; il trasferimento e il compimento di altre operazioni atte ad ostacolare la provenienza delittuosa dei beni sono invece modalità attuative introdotte con la riforma del 1993; l’idoneità ad ostacolare la provenienza delittuosa dei beni, in particolare, è elemento del tipo penale la cui collocazione topografica, all’interno della norma, ne fa il vettore del contenuto di offensività più pregnante della norma stessa. Al punto che tale modalità delle condotta avrebbe la capacità di assorbire in sè, rendendone superflua la previsione, anche le species della "sostituzione" e del "trasferimento". Si tratta dunque di una "condotta di chiusura" volta a punire le forme di riciclaggio non riconducibili alla sostituzione o al trasferimento.
Delitto a forma libera e non vincolata, il riciclaggio ben può essere integrato, dunque, stando alla lettera della norma, da qualsiasi operazione compiuta in modo da rendere difficoltosa la ricostruzione del c.d. paper trail dei beni di provenienza delittuosa, inclusa la "ripulitura materiale" non sostitutiva dei beni stessi.
Rispetto al caso di specie si deve anzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza pressochè costante di questa Corte, integra il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. la sostituzione della targa, l’alterazione dei numeri di telaio e del motore o la predisposizione di falsi documenti di circolazione relativamente ad un autoveicolo di provenienza delittuosa (Cass. Sez. 2^, sent. n. 9026 del 11.6.1997 dep. 3.10.1997 rv 208747: "La sostituzione della targa di un’autovettura – che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato – ovvero la manomissione del suo numero del telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p. (come modificato dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, art. 4); con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.").
Dalla giurisprudenza sopra richiamata è necessario partire per risolvere la questione che, con il ricorso, è stata sottoposta all’esame di questo Collegio.
Infatti, se le operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa possono consistere sia in quelle che incidono sulla cosa o ne alterano i dati esteriori, sia in quelle che lo trasformano o lo modificano parzialmente, allora anche lo smontaggio di un veicolo in singoli pezzi è riconducibile a tale categoria di operazioni.
Tale operazione è infatti simile a quelle di taglio di pietre preziose o lo smontaggio e la fusione di gioielli altrimenti riconoscibili, che all’evidenza integrerebbero il delitto di riciclaggio, ricorrendone gli altri presupposti richiesti dalla norma incriminatrice, essendo oggettivamente e soggettivamente finalizzate ad occultare la provenienza delittuosa dei suddetti beni.
A tale proposito va ricordato che questa Corte ha affermato che "la disposizione di cui all’art. 648 bis c.p. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale." (Cass. Sez. 2^ sent. n. 47088 del 14.10.2003 dep. 9.12.2003 rv 227731).
Non è quindi necessario, per integrare il delitto di riciclaggio di un autoveicolo di provenienza delittuosa, che siano alterati i dati identificativi dello stesso quali il telaio, il numero di targa o quello del motore, potendosi ottenere il risultato di occultarne la provenienza delittuosa anche smontando il veicolo e vendendo o riutilizzando i singoli pezzi.
Smontaggio e riutilizzo integrano infatti proprio l’elemento specializzante della più grave fattispecie di riciclaggio (rispetto a quella di ricettazione) consistente, come detto, nell’ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa dei beni. Perciò lo smontaggio e la vendita di un autoveicolo, se caratterizzati dalla consapevolezza e volontà di far perdere le tracce dell’origine illecita del bene, non possono essere sviliti alla stregua di un postfatto non punibile della ricettazione, come se costituissero la mera concretizzazione di quella finalità di profitto che rende il delitto previsto dall’art. 648 c.p. a dolo specifico.
Si deve ricordare infine che il rapporto di specialità fra il delitto di ricettazione e quello di riciclaggio da valutare sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato, è stato ribadito dalle pronunzie di questa Corte:
– Cass. Sez. 2^ sent. n. 18103 del 10.1.2003 dep. 16.4.2003 rv 224394: "Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonchè tra quest’ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici – essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all’art. 648 c.p. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all’art. 648 bis c.p., lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita, quello infine di cui all’art. 648 ter c.p., che tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie".
– Cass. Sez. 4^ sent. n. 6534 del 23.3.2000 dep. 2.6.2000 rv 216733:
"premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell’altra utilità di cui l’agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita".
Poichè il provvedimento impugnato ha escluso che lo smontaggio dei veicoli sia condotta comunque idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 648 bis c.p., lo stesso deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Nola.
Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:
"lo smontaggio di un autoveicolo proveniente da delitto non colposo in singoli pezzi ai fini della loro alienazione o del loro riutilizzo è condotta idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. purchè tale condotta sia caratterizzata dalla volontà, dalla consapevolezza anche dell’idoneità di far perdere le tracce dell’origine illecita".
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Nola per nuovo esame.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.