Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti, genitori del minore D.V.G., impugnano i provvedimenti in epigrafe impugnati, con i quali il Liceo Scientifico Statale "Leonardo Da Vinci" ha individuato gli studenti ammessi a frequentare la classe prima per l’anno scolastico 2011/2012, ed ha escluso dall’elenco degli ammessi il suindicato minore.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e il Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci, per opporsi all’accoglimento del gravame.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio tenutasi in data 24 agosto 2011 per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" (d’ora innanzi anche "Liceo" o "scuola") avrebbe introdotto criteri di selezione degli studenti da iscrivere al primo anno di corso non previsti dalla normativa statale. Per questa ragione, a loro dire, gli atti con i quali sono stati individuati tali criteri dovrebbero considersi nulli.
Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato.
Ai sensi dell’art. 14, comma primo, del d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) " a decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni".
Il secondo comma della medesima disposizione stabilisce poi che "in particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni…".
Si evince chiaramente da tali disposizioni che il legislatore statale ha inteso attribuire a ciascuna istituzione scolastica la funzione di disciplinare le iscrizioni alle proprie classi; e a parere del Collegio, stante l’ampiezza della norma che non pone al riguardo alcuna limitazione, rientra in tale funzione anche quella di individuazione dei criteri di scelta degli alunni da ammettere alla scuola qualora le richieste di iscrizione siano superiori al numero dei posti disponibili, salvo ovviamente il divieto di introdurre criteri discriminatori in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento.
Il motivo in esame è quindi infondato, posto che la scuola, nell’individuare i criteri di scelta degli studenti da ammettere alle proprie classi, ha esercitato i poteri di autonomia organizzativa espressamente attribuitile dalla normativa statale.
Con il secondo motivo i ricorrenti affermano in primo luogo che qualora l’azione di accertamento della nullità dovesse considerarsi inammissibile, gli atti suindicati dovrebbero considerasi perlomeno annullabili per le medesime ragioni esposte nel primo motivo.
La doglianza è palesemente infondata in quanto, come visto, le censure dedotte con il primo motivo di ricorso sono state respinte nel merito.
Con una seconda doglianza i ricorrenti deducono che il provvedimento di rifiuto di iscrizione sarebbe stato adottato oltre il termine di cui alla circolare n. 288/2011 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e che, per tale ragione, l’alunno D.V.G. dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti iscritto alla scuola.
In proposito si osserva che la citata circolare stabilisce che gli alunni frequentanti l’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado, debbono iscriversi alle scuole secondarie di secondo grado per via informatica, tramite il sistema informativo regionale. Ciò tuttavia non li esime dalla compilazione di un modello di iscrizione cartaceo il quale, debitamente compilato e sottoscritto dalla famiglia dell’alunno, va "…acquisito dalla scuola secondaria di primo grado attraverso le normali procedure di protocollazione…". Le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie debbono effettuare le valutazioni in merito alle domande di iscrizione acquisite in via informatica entro il 25 febbraio; dopo tale data le iscrizioni non rifiutate debbono ritenersi accolte e, di conseguenza, la scuola di primo grado trasmette "…alla competente Istituzione del secondo ciclo il modello cartaceo dell’iscrizione".
Tali disposizioni hanno chiaramente carattere organizzativo in quanto dirette a disciplinare i rapporti fra scuole secondarie di primo grado (competenti a ricevere le iscrizioni su modello cartaceo alle scuole di secondo grado formulate dagli alunni dell’ultimo anno di corso, ed a trasmetterle a queste ultime una volta scaduto il suindicato termine senza che sia intervenuta una comunicazione di rifiuto di iscrizione) e scuole di secondo grado che, entro il medesimo termine, debbono valutare le domande di iscrizione e comunicare all’istituto di provenienza (anche tramite l’Anagrafe Regionale degli studenti) le iscrizioni rifiutate.
Deve pertanto ritenersi che l’intervenuta scadenza del ridetto termine senza che la scuola del secondo ciclo abbia comunicato il rifiuto di iscrizione alla scuola di provenienza comporti come unico effetto l’insorgere dell’obbligo di trasmissione del modello cartaceo; senza che ciò faccia sorgere, in capo all’alunno che non ha i requisiti per l’iscrizione, una posizione soggettiva che gli garantisca l’ammissione alla scuola di secondo grado per la quale ha presentato istanza.
Nel caso concreto, peraltro, gli organi scolastici del liceo affermano di aver comunicato all’Anagrafe Regionale degli studenti il rifiuto di iscrizione relativo all’alunno D.V.G. in data 18 febbraio 2011, e quindi entro il termine indicato dalla circolare.
La censura in esame è quindi infondata.
Con ulteriore doglianza contenuta nel secondo motivo i ricorrenti evidenziano che nell’atto di rifiuto di iscrizione da essi ricevuto viene riportato il numero 244 e che tale numero si riferirebbe agli studenti iscritti alla classe prima del Liceo. Da tale circostanza essi deducono, innanzitutto, un contrasto fra il contenuto di tale atto e le precedenti determinazioni della scuola che, in atti pregressi, aveva affermato che le istanze accoglibili potevano essere al massimo 216; in secondo luogo deducono l’illegittimità del rifiuto di iscrizione a loro opposto, atteso che comunque la scuola avrebbe alla fine deciso di ammettere tutti gli studenti che avevano presentato domanda (le domande presentate ammontavano infatti a 244).
La doglianza è del tutto infondata giacché il presupposto sulla quale essa si fonda (il fatto che la scuola avrebbe deciso di ammettere alla classe prima 244 alunni) è del tutto indimostrato, in quanto trattasi dato non ricavabile dall’atto di rifiuto dell’iscrizione rilasciato ai ricorrenti e smentito dalla documentazione depositata in atti, dalla quale risulta invece che il numero degli alunni ammessi alla scuola è inferiore a quello sopraindicato.
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano che il Liceo avrebbe disatteso i criteri di selezione che esso stesso si è dato: innanzitutto perché anziché sorteggiare gli studenti da ammettere alla scuola si è proceduto al sorteggio degli studenti da escludere; in secondo luogo perché sarebbe stata omessa la verifica del possesso del pre – requisito del consiglio orientativo "liceo scientifico".
In proposito si osserva che con delibera del Consiglio di Istituto si è stabilito che, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione dovesse superare il numero dei posti disponibili, la scuola si sarebbe attenuta, nella scelta degli studenti da ammettere, ai seguenti criteri:
a) viene considerato pre – requisito il consiglio orientativo della scuola media inferiore con l’indicazione a frequentare "il liceo scientifico";
b)…;
c)…;
d) sorteggio dei posti rimanenti.
Con riferimento al criterio di cui al punto d), il Collegio ritiene che dal tenore letterale della disposizione non si ricavi che la medesima prescriva inderogabilmente il sorteggio degli studenti da ammettere anziché di quelli da escludere. Ciò che importa è che le operazioni di sorteggio siano state svolte in conformità al principio di imparzialità e che quindi le modalità concrete di effettuazione dello stesso siano state preventivamente determinate.
Ebbene, risulta dal verbale del 18 febbraio 2011, depositato in atti, che la decisione di procedere al sorteggio degli studenti da escludere anziché di quelli da ammettere è stata effettuata dalla commissione prima di procedere alle operazioni di sorteggio; ne consegue che nessuna censura può essere mossa all’operato della scuola.
Per ciò che concerne la lamentata omissione della verifica del possesso del pre – requisito del consiglio orientativo della scuola di provenienza, il Liceo ha depositato in atti l’elenco degli ammessi alla classe prima corredato dalla documentazione afferente a tale requisito, dimostrando di aver effettuato i controlli necessari. Sicché anche questa censura risulta infondata in punto di fatto Va peraltro osservato che proprio in considerazione della documentazione depositata in giudizio i ricorrenti hanno notificato motivi aggiunti, con quali deducono che alcuni alunni sarebbero privi del consiglio orientativo "Liceo scientifico". Tale doglianza verrà esaminata nel prosieguo.
Nell’atto introduttivo di ricorso, gli interessati censurano anche il diniego opposto alla loro istanza di accesso agli atti avente ad oggetto gli elenchi degli studenti in possesso del testé citato prerequisito e degli studenti non in possesso del medesimo.
Come innanzi accennato la scuola, nel corso del giudizio, ha provveduto a depositare in atti i documenti richiesti; sicché sul punto vi è cessata la materia del contendere.
Può ora passarsi all’esame dei motivi aggiunti.
Con il primo di essi i ricorrenti lamentano che dall’elenco depositato in giudizio dal Liceo in data 22 luglio 2011 risulta che gli alunni iscritti alla classi prime sono in totale 218 anziché 216; e che quindi vi sarebbe discrasia fra quanto deliberato dal consiglio di istituto (il quale aveva stabilito di ammettere al massimo 216 alunni) e il successivo operato degli organi scolastici.
La censura è infondata in quanto, come chiarito dalla scuola, l’elenco depositato in data 22 luglio 2011, si riferisce non già alle iscrizioni vere e proprie ma alle preiscrizioni, e fotografa la situazione esistente alla data del 12 febbraio 2011, addirittura relativa ad un periodo precedente a quello di formazione della graduatoria degli ammessi (dalla quale è stato escluso l’alunno rappresentato dai ricorrenti) avvenuta in data 18 febbraio 2011.
Si tratta pertanto di un atto che non ha valenza decisiva e che non può essere assunto a parametro di riferimento per la valutazione della legittimità dell’operato della scuola.
I ricorrenti si lamentano infine che alcuni studenti avrebbero dovuto essere esclusi dall’elenco degli ammessi in quanto o privi del consiglio orientativo "Liceo scientifico" o in quanto per essi la scuola avrebbe acquisito dall’Anagrafe regionale il requisito orientativo in un momento successivo a quello di perfezionamento dell’iscrizione.
Con riferimento a quest’ultima doglianza il Collegio deve innanzitutto rilevare che dai documenti depositati in giudizio non emerge la data nella quale l’Amministrazione ha effettuato le visure presso l’Anagrafe regionale, sicché non è possibile valutare se effettivamente i consigli orientativi siano stati acquisiti dopo il perfezionamento dell’iscrizione.
In ogni caso occorre prendere atto che i ricorrenti hanno rinunciato a tale doglianza.
Invero, con istanza del 24 agosto 2011, gli stessi hanno dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso nei confronti dello studente D.M.A. – alunno per il quale non è stato prodotto l’originale del consiglio orientativo formato dalla scuola di secondaria di primo grado di provenienza, ma una stampa priva di data del consiglio orientativo risultante dal sistema informativo dell’Anagrafe regionale – affermando che la produzione di tale documento dimostrerebbe la legittimità dell’iscrizione dell’alunno.
Deve pertanto disporsi l’estromissione dal giudizio dei sig.ri D.M.G. e M.P., genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Alessandro; e deve ritenersi che la rinuncia alla coltivazione del ricorso nei confronti di tale soggetto costituisca rinuncia alla specifica doglianza nei confronti degli altri soggetti che si trovano in posizione analoga.
Per quanto concerne la lamentata carenza del possesso del consiglio informativo "Liceo scientifico" da parte di alcuni studenti, deve rilevarsi che la doglianza è in parte infondata ed in parte inammissibile.
Invero, per ciò che concerne gli alunni U.C.D., M.D.P.A.G., R.Y. (per l’alunno D.M. come si è detto vi è stata rinuncia al ricorso), la scuola ha dimostrato il possesso del pre requisito in parola, depositando in giudizio documentazione che comprova la sussistenza del consiglio orientativo "Liceo Scientifico".
Per ciò che concerne la situazione dei restanti alunni, il cui numero totale ammonta a tredici unità, deve rilevarsi che anche ammettendo che questi fossero effettivamente privi del ridetto pre requisito, la scuola avrebbe dovuto sorteggiare solo quindici studenti da escludere anziché ventotto come accaduto (in realtà di più in quanto alcuni dei posti rimanenti avrebbero dovuto essere attribuiti agli studenti che hanno superato il test orientativo). Ma anche ammettendo ciò, l’alunno V.D.V. sarebbe stato comunque escluso, posto che egli è stato l’ottavo ad essere sorteggiato.
Ne discende che, come anticipato, gli istanti non hanno interesse alla proposizione della doglianza in esame.
Per le ragioni illustrate il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di accesso agli atti.
La complessità della questione di fatto induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dispone l’estromissione dal giudizio dei sig. D.M.G. e M.P..
Respinge in parte il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile, come indicato in motivazione.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di accesso agli atti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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