Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 23-3-1989 C.A., G.S., G.A. e Ga.An., premesso che in data 24-11-1977 Ga.Gi. (marito e padre degli attori) aveva stipulato un contratto preliminare con B. V., il quale si era obbligato a vendergli una porzione di terreno estesa mq. 6.143,45 in (OMISSIS), indicata nella planimetria allegata a tale contratto, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il B., al fine di ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previa corresponsione del residuo prezzo.
Il B. si costituiva eccependo in limine la carenza di legittimazione attiva degli attori e la prescrizione. Nel merito, il convenuto contestava la fondatezza della domanda e chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la nullità del contratto per mancata identificazione dell’oggetto, ovvero la sua risoluzione per inadempimento della controparte o per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Con sentenza non definitiva del 21-3-1998 il giudice adito rigettava le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto.
Con successiva sentenza del 6-9-2000 il Tribunale, ritenendo che si era verificata la risoluzione tacita del preliminare, rigettava la domanda attrice e condannava gli attori a restituire al convenuto la somma di L. 2.000.000, rivalutata dal 24-11-1977 al saldo.
Avverso tale decisione proponevano appello principale C. A., G.M., G.S., G.A. e G.G., ed appello incidentale il B., il quale, in particolare, reiterava l’eccezione di nullità del contratto preliminare.
Con sentenza depositata il 12-7-2005 la Corte di Appello di Palermo, ritenuta la nullità del contratto preliminare per indeterminabilità del terreno promesso in vendita, condannava il B. a restituire agli appellanti principali la somma di Euro 1.807,60 versata in acconto, con gli interessi legali dalla domanda all’effettivo pagamento, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono C.A., G.M., G.S., G.A. e G. G., sulla base di quattro motivi.
Il B. resiste con controricorso, con il quale ha altresì proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi.
In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1) In primo luogo, deve disporsi la riunione dei due ricorsi, principale e incidentale.
2) Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano l’omessa e insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio, che a loro dire consentivano di identificare esattamente il fondo promesso in vendita, nonostante la mancanza della planimetria allegata al contratto preliminare.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di non prestare adesione alle valutazioni espresse dal C.T.U. Essa ha premesso che le parti, nel contratto preliminare, ai fini della identificazione del bene promesso in vendita, avevano fatto espresso riferimento alla planimetria allegata, la quale, quindi, era da considerare parte integrante di detto contratto. Ha aggiunto, con argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico e con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che, trattandosi di porzione di terreno da staccarsi da altra di maggiore estensione, in mancanza di detta planimetria – non prodotta dagli attori in quanto asseritamente smarrita, la mera indicazione, nel contratto stesso, dei confini e della superficie, non era sufficiente per affermare la determinatezza o determinabilità del bene; e, a riprova della impossibilità di pervenire ad una sicura individuazione della porzione di terreno promesso in vendita sulla base dei soli dati riportati nel preliminare, ha evidenziato che il convenuto aveva prodotto ben tre planimetrie in cui diversi lotti di terreno presentavano i medesimi contini di quelli indicati in tale atto. Ciò posto, la Corte territoriale ha escluso che a tale situazione di incertezza potessero rimediare le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U.; e ciò in base all’ineccepibile considerazione che quest’ultimo aveva ritenuto di identificare il lotto promesso in vendita con quello confinante con Ca., C.G. e M. e B.V., dimenticando che nel preliminare de quo veniva indicato anche altro confine (quello con gli eredi P.).
Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati con il motivo in esame, essendo l’impugnata decisione sorretta da una motivazione esaustiva e congrua. E’ evidente, al contrario, che le censure mosse dai ricorrenti, basate sull’asserita validità delle conclusioni del C.T.U., mirano sostanzialmente ad ottenere una nuova e diversa valutazione delle emergenze processuali, esulante dai limiti del sindacato di legittimità riservato a questa Corte.
3) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’errata e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c..
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Giova rammentare che, in tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell’art. 1367 c.c. – secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio – sussidiario rispetto al principale criterio di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, – condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto (Cass. 7/10/2004 n. 19994; Cass. 30-3-2007 n. 7972).
Il criterio ermeneutica invocato dai ricorrenti, pertanto, non può essere utilizzato per sopperire, attraverso un’interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, alla nullità di un contratto preliminare di compravendita di un immobile, derivante, come nel caso in esame, dalla impossibilità di individuare con certezza, in base agli elementi stabiliti dalle parti nell’atto scritto richiesto ad substantiam per la validità del negozio, il bene promesso in vendita.
4) Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione di norme e della falsa interpretazione della realtà.
Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità richiesto dall’art. 1366 c.c., non contenendo alcuna indicazione delle norme di legge asseritamente violate e risolvendosi nella mera richiesta di una valutazione alternativa della vicenda dedotta in giudizio.
5) Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese.
Il motivo è formulato in termini del tutto generici ed è, comunque, manifestamente infondato. Premesso, infatti, che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risuiti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, è evidente che i ricorrenti, essendo rimasti soccombenti nel giudizio di merito, non possono dolersi della pronuncia di compensazione delle spese di doppio grado adottata dal giudice di appello.
6) Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale, proposto in via subordinata, con il quale il B. lamenta l’omessa motivazione e l’omessa pronuncia sulle domande di risoluzione per inadempimento e per eccessiva onerosità, nonchè la violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c..
7) Con il secondo motivo il ricorrente incidentale si duole del difetto di motivazione e dell’omesso esame di fatti decisivi, nonchè della violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione alla dedotta non riferibilità al preliminare oggetto di causa delle tre ricevute (per complessive L. 1.500.000) del 30-9-1967, 21-10-1967 e 19-12-1967, esibite dalle controparti e relative alla vendita di altro terreno.
Il motivo è infondato, dovendosi ritenere che la Corte di Appello, nell’affermare che dalle ricevute prodotte da Ga.Gi. risultava l’avvenuto versamento, a titolo di acconto sul prezzo, della somma di L. 3.500.000, ha implicitamente disatteso le censure mosse dall’appellato riguardo alla riferibilità di tale importo al contratto preliminare per cui è causa.
Giova rammentare, al riguardo, che l’onere di adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, nè che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte. E’, infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. 20- 11-2009 n. 24542; Cass. 12-1-2006 n. 407; Cass. 2 agosto 2001, n. 10569).
8) Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla pronuncia di compensazione delle spese.
Il motivo non è meritevole di accoglimento, non risultando violato, nella specie, il principio secondo il quale le spese non possono essere poste nemmeno in parte a carico della parte vittoriosa, e rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite.
8) In ragione della reciproca soccombenza delle parti, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, assorbito il primo motivo dell’incidentale, rigetta gli ulteriori motivi del ricorso incidentale. Compensa le spese del presente grado.
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