Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in trattazione – notificato l’8 marzo 2010 e depositato in segreteria il 1° aprile 2010 – la sig.ra C.E. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’A.A.M.S. ha respinto la sua domanda in data 20 novembre 2009 intesa ad ottenere l’assegnazione – oltre alla conseguita gerenza provvisoria, in qualità di coadiutrice, della rivendita di tabacchi n. 1 già intestata al sig. C.F. (nei cui confronti i titoli erano stati revocati per debiti contabili) – anche l’assegnazione diretta, ex art. 28 della legge, della annessa ricevitoria del lotto n. NA/111.
A sostegno del gravame proposto, la parte ricorrente ha dedotto una pluralità di motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si è costituita a resistere in giudizio l’amministrazione dei Monopoli di Stato.
Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come condivisibilmente dedotto nel primo motivo di ricorso, il diniego opposto dall’Amministrazione intimata, fondato sul rilievo che la raccolta del gioco del lotto nel Comune di Vico Equense è inferiore ai limiti previsti dall’art. 3 del decreto direttoriale del 12 dicembre 2003, successivamente modificato nel 2007, per cui nel suddetto Comune non sarebbe prevista l’assegnazione di punti di raccolta del lotto, è illegittimo perché considera e tratta la domanda di gestione provvisoria alla stessa stregua di una domanda nuova, senza tenere conto che la domanda di gestione provvisoria e di subentro mira non già all’apertura di un nuovo punto vendita, per il quale sarebbe logico e legittimo porsi il problema della sufficienza del volume di raccolta in loco, bensì è diretta alla mera prosecuzione di un’attività già autorizzata e in corso, in ordine alla quale sarebbe al più ipotizzabile un atto di riesame e di ritiro, ma non anche una verifica ex novo dei presupposti per il rilascio del titolo.
Ed infatti, l’art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (recante la disciplina dell’organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), e successive modificazioni, concernente la gestione del personale e le figure del coadiutore e degli assistenti, prevede, al comma secondo, la figura del coadiutore, ossia di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti, ed ammette, in caso di vacanza della rivendita, la sua assegnazione al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi.
Ora, come già affermato da questa Sezione nella sentenza 4 ottobre 2010, n. 17585, relativa a un caso analogo, "nel sistema voluto dalla legge n. 1293/1957 in materia di assegnazione di rivendite di generi di monopolio e di ricevitorie lotto (in virtù dell’art. 6 della legge n. 85 del 1990 che ha esteso l’applicazione della citata legge n. 1293 anche a quest’ultima fattispecie) sono presenti delle norme di favore che privilegiano la continuità della gestione dell’esercizio in caso di vacanza, per qualsiasi motivo, del titolare…. la legge attribuisce all’amministrazione la facoltà di assegnare a trattativa privata la ricevitoria lotto rimasta vacante al coadiutore o ai parenti del vecchio concessionario con una procedura ad hoc (trattativa privata in luogo dell’asta pubblica) che rimanda a valutazioni di opportunità del rilascio della concessione diverse e ulteriori rispetto ai parametri di stretta legittimità che l’amministrazione tiene presente allorquando consente l’apertura di un nuovo punto di raccolta delle giocate (ricavi medi nel Comune – distanza da altre ricevitorie ecc.). Nella fattispecie l’amministrazione, richiamando solo le regole riguardanti l’attivazione di nuove ricevitorie, ha illegittimamente omesso di valutare l’interesse pubblico avuto di mira dal legislatore con le disposizioni relative a coadiutori e parenti dell’ex titolare della concessione, che privilegiano la continuità dell’attività della ricevitoria onde evitare interruzioni del servizio e nocumento agli interessi fiscali".
Né è ostativa la considerazione per cui al parente della ricorrente, già titolare della rivendita, il titolo sia stato revocato per debiti contabili. La revoca per debiti contabili, infatti, determina un’ipotesi di vacanza, cui è senz’altro applicabile il richiamato art. 28, e non anche un’ipotesi (atipica e non contemplata dal legislatore) di cessazione della rivendita stessa, tale per cui la richiesta di un nuovo soggetto volta all’assegnazione della ricevitoria revocata possa equivalere a concessione ex novo. Come già affermato dalla Sezione nella richiamata sentenza n. 17585 del 2010, "ai fini dell’applicazione degli artt. 25 e 28, che si riferiscono rispettivamente a parenti e coadiutori, la legge non distingue tra le varie ipotesi di vacanza nella titolarità della concessione, che possono, invero, essere dovute alle cause più disparate (decadenza, rinuncia, disdetta, morte, revoca). In tutti questi casi la concessione, che nasce da un provvedimento squisitamente personale, cessa di esistere in capo al vecchio titolare e deve essere comunque rilasciata ex novo avendo però riguardo, nell’ipotesi in cui la richiesta provenga dal parente o coadiutore che ha la disponibilità del locale, all’opportunità di far proseguire l’attività già esistente". La Sezione, nella ora richiamata sua precedente pronuncia, ha altresì avuto modo di precisare che "nella fattispecie non rileva la circolare n. 13386 del 31 luglio 2003 dell’Amministrazione autonoma che si limita a stabilire, che nei casi più gravi di revoca delle concessioni per omessi versamenti, a esprimersi sulla domanda di "riassegnazione" della ricevitoria a parenti e coadiutori al fine di una più compiuta valutazione dell’opportunità di accoglimento della stessa non sia l’ispettorato compartimentale (ora direzione regionale) bensì la Direzione generale dei Monopoli di Stato. In definitiva la circolare ha solo spostato la competenza in ordine alle decisioni finali sulle domande dei coadiutori e parenti di assegnazione a trattativa privata delle ricevitorie vacanti dagli ispettorati alla Direzione generale senza introdurre alcuna deroga all’applicazione degli articoli 25 e 28 della legge n. 1293, deroga che sarebbe stata comunque illegittima per violazione della norma primaria (si veda in termini T.A.R. Calabria, Catanzaro n. 2338/2005)".
Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dell’amministrazione resistente, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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