Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 01-08-2011, n. 30524

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 3 febbraio 2011 il Tribunale di Ferrara ha chiesto a questa Corte la soluzione del conflitto di competenza insorto fra esso Tribunale ed il Tribunale di sorveglianza di Bologna in ordine alla concessione a M.B. della riabilitazione.

2. Invero il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con provvedimento del 14 ottobre 2010, aveva ritenuto la propria incompetenza funzionale, avendo ritenuto competente a decidere sulla riabilitazione il giudice dell’esecuzione, atteso che nei confronti di M.B. era stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la quale sarebbe stata da qualificare come pronuncia sui generis, che non poteva contenere dichiarazione di colpevolezza nè indicazioni di condanna.

3. Al contrario il Tribunale di Ferrara aveva ritenuto che la competenza a pronunciarsi sulla riabilitazione del M. spettasse al Tribunale di sorveglianza di Bologna, atteso che la competenza di quest’ultimo Tribunale non poteva ritenersi limitata ai casi di sentenza di condanna, ma era stata estesa anche ai casi in cui la riabilitazione fosse stata relativa a condanne pronunciate dai giudici speciali, in tal modo mostrando la volontà del legislatore di voler ricomprendere nella competenza del Tribunale di sorveglianza tutte le ipotesi di riabilitazione; d’altra parte, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ove non espressamente previsto, era da equiparare ad una vera e propria sentenza di condanna.

Motivi della decisione

1. Il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Ferrara va risolto nel senso di ritenere competente a trattare la domanda di riabilitazione proposta da M.B. il Tribunale di sorveglianza di Bologna.

2.La giurisprudenza di questa Corte è invero orientata nel senso di ritenere che, in tema di riabilitazione, la competenza a provvedere sulla relativa istanza appartiene al Tribunale di sorveglianza anche nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo la pronuncia emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. da equiparare in tutto e per tutto ad una sentenza di condanna (cfr. Cass. Sez. 1 n. 7796 del 30/01/2008 dep. 20/02/2008, imp. Aloise, Rv.239238).

3. Consegue a quanto sopra detto:

– la dichiarazione di competenza del Tribunale di sorveglianza di Bologna;

– la trasmissione degli atti a quest’ultimo Tribunale per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.

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