CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 7 marzo 2011, n.5348 TRAFFICO E GIURISDIZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le ragioni della decisione impugnata, quanto al diniego di esercizio della giurisdizione, sono le seguenti:

1.1. secondo la L. n. 205 del 2000, art. 7, che ha riscritto il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, l’urbanistica comprende bensì ogni uso del territorio, ma per uso è da intendere l’attività di trasformazione del territorio, non anche la viabilità;

1.2. – chi ha pagato una somma non dovuta, perchè il provvedimento amministrativo che ne ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto soggettivo alla sua ripetizione ed è irrilevante che l’atto, in particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d’ingresso nel territorio comunale, abbia concretizzato l’esercizio di un potere pubblico;

1.3. – data la natura regolamentare di quell’atto, del suo annullamento, che ha efficacia generale, da un lato tutti si possono avvantaggiare, anche chi come nel caso non l’ha impugnato, dall’altro il diritto alla restituzione non si atteggia come diritto patrimoniale consequenziale.

2. La cassazione della decisione è chiesta per il motivo di violazione delle norme sulla giurisdizione (art. 362 c.p.c., comma 1, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost.; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34 e 35, e L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, come modificati dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7.

3. Il ricorso non è fondato.

4. – Il Comune osserva che la Corte, a sezioni unite, con la sentenza 9 marzo 2009 n. 5269, ha considerato rientrare nella materia dell’urbanistica, come disciplina dell’uso del territorio, la modalità di regolamentazione del traffico nell’ambito del territorio comunale, costituita dall’istituzione di una zona a traffico limitato.

Il richiamo non è decisivo.

5. – L’istituzione di una zona a traffico limitato, che nel quadro della regolamentazione del traffico nei centri abitati, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, prevede possa essere istituita dal comune, si presta bensì ad essere considerata esercizio di un potere pubblico afferente all’uso del territorio, secondo quanto "le sezioni unite hanno già affermato.

6. – Ciò non di meno, non ogni controversia suscettibile di nascere dalle previsioni della delibera che la istituisce può essere considerata avere riguardo a tale aspetto e cosi rientrare nella materia della urbanistica e nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ne costituisce certa dimostrazione il dato, che, come nel caso di ogni altra violazione della disciplina comunale del traffico, la giurisdizione sulle sanzioni amministrative comminabili per la violazione delle prescrizioni della relativa delibera rientra nella giurisdizione del giudico ordinario (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205), cui spetta il sindacato incidentale di legittimità a fini di disapplicazione (Sez. Un. 9 gennaio 2007 n. (Ndr: testo originale non comprensibile)). Allo stesso regime – quanto alla giurisdizione – non può non essere riportata una controversia che, come quella all’esame, abbia ad oggetto il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui l’utente s’è assoggettato, diritto vantato sul presupposto dell’illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico limitato.

7. Come si trae, infatti, dalla sentenza 28 luglio 2004 n. 204 della Corte costituzionale, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su una determinata materia si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in gualche modo la riguardi, ma solo quelle che originano da atti che sono espressione di potere pubblico.

8. – Ora, quante volte l’onere pecuniario imposto al privato lo sia staio in modo illegittimo, a fronte del diritto del privato alla sua restituzione, la posizione della pubblica amministrazione è di obbligo e non di potere e dunque, mancato l’adempimento spontaneo, non si tratta già di accertare la legittimità dell’atto con cui la restituzione è rifiutata, ma di accertare se l’obbligazione esistesse o no.

9. – Situazione diversa da quella che si è prospettata nel caso venuto all’esame di questa Corte nel caso deciso con la sentenza 5269 del 2009: lì, oggetto della controversia era stata la collocazione di un parcometro, che i ricorrenti avevano sostenuto fosse di pregiudizio per la loro limitrofa proprietà, ma quella collocazione era stata prevista da una successiva delibera d’attuazione della disciplina di traffico e, dunque, era stata oggetto di un ulteriore atto d’esercizio del potere pubblico di regolamentazione della circolazione.

10. – Attiene al merito e non alla giurisdizione il profilo, pur trattato nel ricorso, dell’incidenza del già pronunziato annullamento della delibera di istituzione della zona a traffico limitato.

11. Il ricorso è rigettato.

E’ dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

La causa è rimessa davanti al giudice di pace di Bacoli.

Non vi sono spese processuali da liquidare.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette la causa davanti al giudice ai pace di Bacoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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