Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari
di protezione internazionale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in
particolare gli articoli 1 e 6;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 9:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione
internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica
«annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta
dall’Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione
e’ stata riconosciuta.
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e’ richiesta
allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi
familiari la documentazione relativa all’idoneita’ dell’alloggio di
cui al comma 1, ferma restando la necessita’ di indicare un luogo di
residenza ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera c), del
regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione
internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita’ di
cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140, la disponibilita’ di un alloggio concesso a titolo gratuito,
a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o
privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione
del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del
relativo importo.";
2) dopo il comma 2-bis e’ inserito il seguente:
"2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo
straniero titolare di protezione internazionale.";
3) al comma 3, lettera c), le parole: "soggiornano per asilo
ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato"
sono sostituite dalle seguenti: "hanno chiesto la protezione
internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251";
4) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
"4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis
e’ rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello
status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli
articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo
decreto legislativo, allo straniero e’ rilasciato un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la
cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un
permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti
previsti dal presente testo unico.";
5) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
"5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per
il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo di cui al comma 1-bis, e’ effettuato a partire dalla data di
presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla
quale la protezione internazionale e’ stata riconosciuta.";
6) dopo il comma 10, e’ inserito il seguente:
"10-bis. L’espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla
protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e’ disciplinata
dall’articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.";
7) dopo il comma 13 e’ aggiunto il seguente:
"13-bis. E’ autorizzata, altresi’, la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale
allontanato da altro Stato membro dell’Unione europea e dei suoi
familiari, quando nella rubrica ‘annotazioni’ del medesimo permesso
e’ riportato che la protezione internazionale e’ stata riconosciuta
dall’Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro
richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione
riconosciuta dall’Italia.";
b) all’articolo 9-bis:
1) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei
confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro
dell’Unione europea riporta l’annotazione relativa alla titolarita’
di protezione internazionale, come definita dall’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e dei
suoi familiari l’allontanamento e’ effettuato verso lo Stato membro
che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da
parte di tale Stato della attualita’ della protezione. Nel caso
ricorrano i presupposti di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l’allontanamento puo’ essere
effettuato fuori dal territorio dell’Unione europea, sentito lo Stato
membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo
restando il rispetto del principio di cui all’articolo 19, comma 1.";
2) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se
il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica
‘annotazioni’, la titolarita’ di protezione internazionale come
definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma
riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine,
si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di
confermare se lo straniero benefici ancora della protezione
internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con
decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di
soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, e’ trasferita
all’Italia la responsabilita’ della protezione internazionale,
secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il
trasferimento, la rubrica ‘annotazioni’ del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo e’ aggiornata entro tre mesi in
conformita’ a tale trasferimento.";
3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
" 8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite
agli altri Stati membri dell’Unione europea le informazioni in merito
allo status di protezione internazionale riconosciuta dall’Italia
agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri.
8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione
internazionale ovvero dal trasferimento all’Italia della
responsabilita’ della protezione internazionale di uno straniero
titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea, si
provvede a richiedere a tale Stato membro l’inserimento ovvero la
modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo.".
Art. 2
Punto di contatto
1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, in qualita’ di punto di contatto, adotta, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta per lo
scambio di informazioni e di documentazione con i competenti uffici
degli altri Stati membri dell’Unione europea, ai fini
dell’applicazione degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
Art. 3
Disposizione finale
1. La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche’ in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende
sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo».
Art. 4
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto
nell’ambito con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 febbraio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Alfano, Ministro dell’interno
Bonino, Ministro degli affari esteri
Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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