Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La P. s.r.l contesta la pretesa del Comune di Villasanta al pagamento di euro 100.123,76, a titolo di contributo di costruzione, dovuto per il rilascio della concessione edilizia n. 6/02, maggiorato delle sanzioni di legge ed interessi di mora.
2. Queste le censure dedotte:
I. violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 42, d.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione delle delibere comunali di determinazione degli oneri (C.C. n. 252/1993); violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 241/1990: il Comune avrebbe calcolato gli oneri previsti per le nuove cubature su tutto l’intervento edilizio, includendovi illegittimamente ed erroneamente anche i volumi già esistenti; eccesso di potere per difetto ed insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, contrasto con precedenti determinazioni e metodi di computo, irragionevolezza;
II. il Comune avrebbe dovuto escutere la fideiussione per il pagamento delle rate non pagate, evitando così il maturare di interessi e sanzioni, in violazione dei doveri di correttezza, diligenza, buona fede e imparzialità dell’azione amministrativa;
III. violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 28, l. n. 689/1991: il credito al pagamento del contributo di costruzione e delle sanzioni sarebbe prescritto per decorso del termine quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ovvero dal mancato pagamento della rata;
IV. difetto di motivazione.
3. L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, acquiescenza e mancata impugnazione della concessione edilizia n 6/2002.
4. All’udienza del 9 giugno 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
5. Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame delle questioni di rito sollevate dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito del ricorso che va dunque respinto.
6. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con atto del 18 aprile 2002, la P. s.r.l. si è impegnata nei confronti del Comune di Villasanta "irrevocabilmente per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo per il rilascio delle concessioni edilizie richieste a: (…) concorrere alle spese per l’urbanizzazione del territorio, con le modalità e garanzie stabilite in via generale dal Comune, nei seguenti importi: (…) complessivi euro 63.184,15 già al netto del versamento effettuato con la bolletta n. 440 del 28.2.2001 pari ad euro 76.495,95 per la P.E. n. 100/00 annullata (doc. 5 dell’amministrazione).
Con il rilascio della concessione edilizia n. 6/02 è, quindi, intervenuta l’adesione dell’amministrazione all’impegno unilateralmente assunto dall’istante.
L’obbligo di versare la somma complessiva di euro 139.680,10 a titolo di contributo per il rilascio della concessione edilizia è sorretto da un’autonoma fonte negoziale.
Quanto convenuto ha, quindi, forza di legge tra le parti, ai sensi dell’art. 1372 c.c.: l’obbligo grava, perciò, sulla ricorrente a prescindere dalla doverosità di tale impegno in base alla legge.
Invero, poiché si verte in tema di diritti disponibili, ben può la parte promittente liberamente assumere impegni patrimoniali a prescindere da un obbligo normativo o, comunque, più onerosi rispetto a quelli astrattamente previsti dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 1999, n. 1209; Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, 4015; Tar Lombardia, Milano, sent. n. 196/2010).
A fronte di un atto con cui il privato ha quantificato l’ammontare del contributo dovuto per il rilascio di un permesso di costruire ed ha assunto l’impegno con l’amministrazione a versare la somma così quantificata, non è, quindi, consentito alla parte promittente porre unilateralmente in discussione, in un momento successivo, quanto da essa stessa dichiarato e sottrarsi ad obblighi liberamente assunti (tranne che faccia valere – ma ciò non ricorre nel caso di specie – una causa di invalidità o un motivo di risoluzione dell’accordo).
7. Sono infondate anche le censure rivolte avverso il comportamento tenuto dal Comune di violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede, per avere omesso di rivolgersi al fideiussore al fine di esigere il pagamento delle rate del contributo non pagate, evitando così il maturare degli interessi e l’irrogazione delle sanzioni.
Il Collegio aderisce all’orientamento, già accolto in alcuni precedenti della Sezione, secondo cui l’amministrazione non ha un obbligo, a fronte del ritardato pagamento degli oneri concessori, di attivarsi nei confronti del garante per il recupero di quanto dovuto (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 21 luglio 2009, n. 4405; n. 4306/2009; Consiglio Stato, sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4419; sez. V, 11 novembre 2005, n. 6345; 16.7.07 n. 4025; sez. IV 13.3.08 n. 1084; sez. II, 24.5.06 n. 7683/2004; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 16 giugno 2008, n. 1936).
La fideiussione che accompagna la rateizzazione del pagamento degli oneri di urbanizzazione non ha, difatti, la finalità di agevolare l’adempimento del soggetto obbligato al pagamento, bensì costituisce una garanzia personale prestata unicamente nell’interesse dell’amministrazione, sulla quale non incombe, quindi, alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore; la garanzia sussidiaria serve a scongiurare che il Comune possa irrimediabilmente perdere una entrata di diritto pubblico, ma non alleggerisce affatto la posizione del soggetto tenuto al pagamento, né attenua i doveri di diligenza sullo stesso incombenti, né estingue di per sé l’obbligazione principale (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2005, n. 6345).
8. La società ricorrente contesta, poi, l’intervenuta prescrizione della pretesa del pagamento del contributo e delle relative sanzioni.
Anche questa censura è infondata.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il diritto di credito dell’amministrazione comunale avente ad oggetto il pagamento del contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia sia soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di rilascio della concessione edilizia (Consiglio Stato, sez. IV, 06 giugno 2008, n. 2686; sez. V, 04 agosto 2000, n. 4302).
Nel caso di specie, il "dies a quo" per la prescrizione dell’obbligo giuridico relativo al pagamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione decorre dal 18 aprile 2002, giorno del rilascio del titolo edilizio.
L’impugnata ingiunzione di pagamento è stata adottata il 10 febbraio 2009, quando il diritto di credito del Comune non era, dunque, prescritto.
8.1 Le sanzioni pecuniarie previste all’art. 42, d.P.R. n. 380/2001 per i casi di ritardato o omesso versamento del contributo di costruzione sono, invece, soggette – in mancanza di una diversa disciplina legale – al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Cass., Sez. I, sent. n. 23633 del 06112006; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 30 gennaio 2008, n. 70; T.A.R. Campania, Salerno, Sez, II, 22 aprile 2005 n. 647; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 ottobre 2001 n. 1514; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 8 maggio 2006 n. 701).
In caso di omesso pagamento del contributo, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale va individuato nella scadenza del termine di 240 giorni successivi alla data prevista per il pagamento del contributo (cfr. T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 30 aprile 2008, n. 141).
A norma dell’art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001, invero, la sanzione massima, pari al 40% del contributo dovuto trova applicazione quando l’omissione del pagamento del contributo si protrae fino a 240 giorni dalla scadenza. Decorso inutilmente tale termine il Comune può provvedere alla riscossione coattiva del complessivo credito.
Il termine di prescrizione inizia, dunque, a decorrere dal 241° giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento poiché, in caso di omesso versamento del contributo, il diritto alla riscossione della sanzione del 40% può essere fatto valere dal Comune solo da tale momento.
Nel caso in cui il privato abbia ottenuto la rateizzazione del pagamento e non abbia corrisposto l’intero contributo – e dunque non solo una singola rata – (come accade nella fattispecie oggetto del presente giudizio in cui la prima rata ha un importo pari a zero e le altre tre rate non sono state pagate) va preso a riferimento – quale termine di scadenza del pagamento – il termine di scadenza dell’ultima rata (e dunque non il termine di scadenza delle singole rate).
In tale ipotesi, invero, non viene applicata una sanzione su singole rate ma sull’intero contributo ed è solo con lo scadere del termine di pagamento dell’ultima rata che matura la sanzione sull’intero contributo.
Nel caso di specie, il termine di 240 giorni successivi alla data di scadenza del pagamento dell’ultima rata (18.10.2003) è il 14 giugno 2004: poiché l’ingiunzione di pagamento è del 10 febbraio 2009, anche il diritto al pagamento delle sanzioni pecuniarie non si è prescritto.
9. Quanto al lamentato difetto di motivazione, si richiama la giurisprudenza costante secondo cui "le controversie relative all’an ed al quantum delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori, riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardano diritti soggettivi delle parti, rispetto alle quali non è configurabile il vizio di difetto di motivazione. Ciò nella considerazione che le operazioni di corretta quantificazione dell’oblazione e degli atti concessori si esauriscono in una mera operazione materiale che, se errata, può comportare soltanto la violazione dei criteri fissati dalla normativa ovvero dall’amministrazione con norme di natura regolamentare e, quindi, la sussistenza del solo vizio di violazione di legge, potendo l’interessato, sulla base dei predetti criteri generali, contestare l’erroneità della quantificazione operata dall’amministrazione, evidenziando ad esempio l’erroneità dei calcoli ovvero dei presupposti di fatto o di diritto" (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2000 n. 4217).
Né su questi principi esplica alcuna incidenza il decorso del tempo – avendo l’amministrazione chiesto il pagamento del contributo a distanza di sette anni dal rilascio del titolo edilizio – che, in questa materia, può avere come unica conseguenza la prescrizione del diritto.
10. Quanto alla censura, sollevata per la prima volta nella memoria depositata in data 9 maggio 2011, di mancato scomputo degli interessi maturati in relazione alle somme che la ricorrente aveva corrisposto al Comune per due concessioni edilizie poi annullate ed i cui importi sono stati detratti dagli oneri dovuti per il rilascio della concessione edilizia n. 6/2002, è inammissibile essendo contenuta in una memoria non notificata all’amministrazione comunale (cfr. Cons. di St., IV, 15.9.2006, n. 5385).
11. Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Villasanta, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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