Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 11-08-2011, n. 31887 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 28/9/10 il Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, giudice dell’esecuzione, rigettava i ricorsi proposti nell’interesse di M.G. volti alla declaratoria di non esecutività di sei sentenze definitivamente emesse nei confronti della M. senza che l’imputata avesse mai avuto notizia delle stesse e dei relativi procedimenti e alla conseguente rimessione in termini per impugnare. Il giudice osservava che in ognuno dei procedimenti l’imputata aveva dichiarato il proprio domicilio e, non essendovi stata ritrovata, le notifiche erano state ritualmente eseguite presso il difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

Ricorreva per cassazione la difesa della M., deducendo violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione:

sotto il primo profilo il giudice si era appagato della regolarità formale delle notificazioni al difensore, senza valutare (ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 c.p.p.,comma 2) se l’imputata avesse avuto effettiva conoscenza dei procedimenti e del loro esito; sotto il secondo profilo aveva omesso ogni valutazione sul punto.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni giuridiche del ricorrente, chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Il ricorso, infondato, va rigettato. Nel caso in esame, invero, il difensore presso il quale sono state eseguite le notifiche ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, era quello di fiducia dell’imputata ed è pertanto legittimo ritenere, in assenza di contrarie segnalazioni da parte del legale, che il rapporto professionale fosse tale da assicurare alla cliente ogni utile notizia riguardante il processo.

In tal senso la condivisa giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass., sez. 1^, sent. n. 19127 del 16/5/06, rv. 233920, Gdoura:

"La L. 22 aprile 2005 n. 60, oltre ad avere modificato la disciplina della restituzione in termini prevista dall’art. 175 c.p.p., ha anche introdotto, con la previsione di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, la piena equiparazione tra la notifica eseguita presso l’imputato e quella eseguita presso il difensore di fiducia. Ne consegue che, una volta acquisita agli atti la prova della conoscenza dell’esistenza del procedimento, se l’imputato effettua la scelta di nominare un difensore di fiducia, presso il quale elegge domicilio, si assume anche l’obbligo di tenere i contatti col difensore che lo rappresenta e l’eventuale interruzione di tali contatti deve essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo ed a proporre impugnazione"). Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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