Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco che l’intimata amministrazione ha adottato sul presupposto della inidoneità agli accertamenti sanitari.
Il sig. I. è stato escluso dal concorso in quanto nei suoi confronti è stato riscontrato "Deficit dell’acutezza visiva naturale (OD 5/10 OS 6/10). D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lett. f), punto 1".
Egli sostiene di possedere il requisito dell’acutezza visiva ed a comprova allega certificazioni mediche specialistiche da cui risulta la possidenza di un visus pari a 8/10 ad entrambi gli occhi. Ammette di avere avuto una forma transitoria di "congiuntivite purulenta" e di essersi sottoposto, in data 18/12/2010, dopo l’accertamento sanitario della commissione concorsuale, ad una ulteriore visita oculistica il cui esito riscontrava una diminuzione della capacità visiva comunque nei limiti della idoneità (7/10).
Al fine di appurare la fondatezza dei presupposti di fatto sui quali si fonda l’avversata determinazione, la Sezione, nella camera di consiglio del 18 maggio 2011, con ordinanza collegiale n. 4344/2011, ha ravvisato l’esigenza di sottoporre il ricorrente ad una verificazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento della Guardia di Finanza, mediante rinnovato accertamento sanitario, per accertare – in via dirimente e risolutiva – la correttezza del protocollo metodologico e degli esiti del giudizio sanitario.
Si è costituito il Ministero dell’Interno depositando in data 8 giugno 2011, documenti e relazione dell’amministrazione.
All’esito della verificazione, il ricorso s’appalesa fondato.
Il ricorrente è stato giudicato non idoneo al reclutamento per "Deficit dell’acutezza visiva naturale OD 5/10 -OS 6/10".
L’art.1, c. 1, lett. f) del D.M. n. 78/2008 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) indica, tra i requisiti di idoneità fisica per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, il possesso di una acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell’occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti.
La Commissione medicolegale, dopo avere preso visione delle regole tecniche da osservare per la verificazione, in particolare il D.M. n. 78 dell’11 marzo 2008, ha sottoposto il ricorrente a visita specialistica.
L’accertamento ha dato il seguente esito: visus naturale OD 8/10 – OS 8/10.
Questa la conclusione medica: "… non evidenza di esiti riferibili a chirurgia refrattiva"
L’esito della rinnovata visita medica – disposta in via di verificazione – ha appurato, dunque, l’insussistenza di patologie a carico del candidato di rilevanza tale da cagionarne la sua esclusione dalla procedura di arruolamento.
L’accertamento peritale ha anche escluso postumi di intervento di chirurgia refrattiva, ovvero correttiva di eventuale deficit nelle more della verificazione.
Ed allora, non può che convenirsi sull’erroneità del giudizio originario siccome adottato su presupposti di fatto travisati frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la non corretta applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la scorrettezza e l’irragionevolezza della decisione finale senza che il giudice amministrativo si sia sostituito all’amministrazione nella valutazione tecnica e nel giudizio resi.
La verificazione, disposta per appurare la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità, ha dimostrato che il primo giudizio medico era stato il frutto di una erronea istruttoria tecnica, quindi, l’ingiusto sbocco di un non corretto accertamento sanitario. L’originaria erroneità dell’accertamento rende ragione al ricorrente che può così dimostrare la possidenza del prescritto requisito sin dalla prima visita medica (che se fosse stata correttamente effettuata avrebbe dato l’esito successivamente suffragato dalla verificazione) e, pertanto, nei termini stabiliti dal bando.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato mentre l’effetto conformativo che deriva dalla presente decisione impone all’amministrazione (norma agendi) di fare pedissequa applicazione degli esiti della verificazione nei sensi di cui al verbale medico del 30 giugno 2011.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di verificazione sono liquidate in complessivi Euro 330,53, come da prospetto allegato al verbale di verificazione, ponendosi il relativo rimborso a carico della parte soccombente.
Il Collegio delega il magistrato relatore alla liquidazione del compenso spettante all’eventuale specialista esterno, previa espressa richiesta ed idonea documentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese di giustizia che liquida in complessivi Euro 1.500,00.
Spese di verificazione come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia notificata alla Guardia di Finanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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