LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge detta disposizioni in materia di citta’
metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di
adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta’,
differenziazione e adeguatezza.
2. Le citta’ metropolitane sono enti territoriali di area vasta con
le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalita’
istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio
metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della
citta’ metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al
proprio livello, ivi comprese quelle con le citta’ e le aree
metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai
sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente
montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le
specificita’ di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu’
comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro
competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai
commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione e delle relative norme di attuazione, le citta’
metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente
legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114
e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando
la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I
principi della presente legge valgono come principi di grande riforma
economica e sociale per la disciplina di citta’ e aree metropolitane
da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla
regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita’ ai rispettivi statuti.
6. Il territorio della citta’ metropolitana coincide con quello
della provincia omonima, ferma restando l’iniziativa dei comuni, ivi
compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi
dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica
delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l’adesione alla
citta’ metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta
giorni dalla richiesta nell’ambito della procedura di cui al predetto
articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con
riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove
un’intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro
novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di
mancato raggiungimento dell’intesa entro il predetto termine, il
Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli
affari regionali e del Ministro dell’interno, udito il parere del
presidente della regione, decide in via definitiva in ordine
all’approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di
legge contenente modifiche territoriali di province e di citta’
metropolitane, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della
Costituzione.
7. Sono organi della citta’ metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano;
c) la conferenza metropolitana.
8. Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede
il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli
atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il
consiglio metropolitano e’ l’organo di indirizzo e controllo, propone
alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti,
piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso
sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni
attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della
conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla
conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo
dei comuni compresi nella citta’ metropolitana e la maggioranza della
popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via
definitiva i bilanci dell’ente. La conferenza metropolitana ha poteri
propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto,
nonche’ i poteri di cui al comma 9.
9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le
sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che
rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta’
metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente
residente.
10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le
norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le
attribuzioni degli organi nonche’ l’articolazione delle loro
competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.
11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:
a) regola le modalita’ e gli strumenti di coordinamento dell’azione
complessiva di governo del territorio metropolitano;
b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti
parte della citta’ metropolitana e la citta’ metropolitana in ordine
alle modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni
metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in
comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante
convenzione che regola le modalita’ di utilizzo di risorse umane,
strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono
avvalersi di strutture della citta’ metropolitana, e viceversa, per
l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni
possono delegare il predetto esercizio a strutture della citta’
metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
c) puo’ prevedere, anche su proposta della regione e comunque
d’intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per
specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita’ territoriali,
con organismi di coordinamento collegati agli organi della citta’
metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La mancata intesa puo’ essere superata con decisione della conferenza
metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;
d) regola le modalita’ in base alle quali i comuni non compresi nel
territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta’
metropolitana.
12. Le citta’ metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo
quanto previsto dal comma 18 per la citta’ metropolitana di Reggio
Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di
entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province
omonime.
13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una
conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto
della citta’ metropolitana. La conferenza e’ costituita con un numero
di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio
metropolitano, ed e’ eletta in conformita’ alle disposizioni di cui
ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso
l’amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data
delle elezioni. La conferenza e’ presieduta dal sindaco del comune
capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014
trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.
14. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e
la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31
dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di
quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali
dall’articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito
denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il
presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio
provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge
la provincia sia commissariata, il commissariamento e’ prorogato fino
al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le
disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.
15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del
consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e
si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza
metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano
approva lo statuto.
16. Il 1º gennaio 2015 le citta’ metropolitane subentrano alle
province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita’ interno;
alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni
di sindaco metropolitano e la citta’ metropolitana opera con il
proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni
proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia
approvato lo statuto della citta’ metropolitana, si applica lo
statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della
provincia relative al presidente della provincia e alla giunta
provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni
relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio
metropolitano.
17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30
giugno 2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere
sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
18. La citta’ metropolitana di Reggio Calabria e’ costituita, con
le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli
organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla
decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque,
non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di
Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono
conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di
costituzione della citta’ metropolitana a quella di entrata in vigore
della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014
e’ sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di
costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1º gennaio 2015
sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli
organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e’ sostituito dal
trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi
provinciali.
19. Il sindaco metropolitano e’ di diritto il sindaco del comune
capoluogo.
20. Il consiglio metropolitano e’ composto dal sindaco
metropolitano e da:
a) ventiquattro consiglieri nelle citta’ metropolitane con
popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle citta’ metropolitane con popolazione
residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di
abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre citta’ metropolitane.
21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso
di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove
elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
22. Lo statuto della citta’ metropolitana puo’ prevedere l’elezione
diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema
elettorale che sara’ determinato con legge statale. E’ inoltre
condizione necessaria, affinche’ si possa far luogo a elezione del
sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che
entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad
articolare il territorio del comune capoluogo in piu’ comuni. A tal
fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione
territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata
secondo la procedura prevista dall’articolo 6, comma 4, del testo
unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a
referendum tra tutti i cittadini della citta’ metropolitana, da
effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere
approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E’ altresi’
necessario che la regione abbia provveduto con propria legge
all’istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi
dell’articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto
previsto dai periodi precedenti, per le sole citta’ metropolitane con
popolazione superiore a tre milioni di abitanti, e’ condizione
necessaria, affinche’ si possa far luogo ad elezione del sindaco e
del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto
della citta’ metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee,
ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia
realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di
autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della citta’
metropolitana.
23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 60, comma 1:
1) all’alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono
inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
2) il numero 12) e’ sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali
in carica, rispettivamente, in altro comune, citta’ metropolitana,
provincia o circoscrizione»;
b) all’articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere
comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
c) l’articolo 65 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Incompatibilita’ per consigliere regionale, comunale e
circoscrizionale). – 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche’
di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della
regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono
incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di
altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra
circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale e’ incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».
24. L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere
metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche
con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e’ esercitato
a titolo gratuito.
25. Il consiglio metropolitano e’ eletto dai sindaci e dai
consiglieri comunali dei comuni della citta’ metropolitana. Sono
eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri
comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la
decadenza da consigliere metropolitano.
26. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da
un numero di candidati non inferiore alla meta’ dei consiglieri da
eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto
al voto.
27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in
misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con
arrotondamento all’unita’ superiore qualora il numero dei candidati
del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a
50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale di cui al comma
29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al
sesso piu’ rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo
da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.
La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo
prescritto dal comma 26 e’ inammissibile.
28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della
legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.
29. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale
appositamente costituito presso gli uffici del consiglio
metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso
l’amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno
alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
30. Il consiglio metropolitano e’ eletto con voto diretto, libero e
segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico
collegio elettorale corrispondente al territorio della citta’
metropolitana. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio
elettorale di cui al comma 29.
31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio
elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della
dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto,
secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli
aventi diritto e’ consegnata la scheda del colore relativo al comune
in cui sono in carica.
32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base
di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva
della fascia demografica del comune di cui e’ sindaco o consigliere,
determinata ai sensi del comma 33.
33. Ai fini delle elezioni, i comuni della citta’ metropolitana
sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000
abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000
abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000
abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000
abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000
abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000
abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di
abitanti;
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.
34. L’indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche
dei comuni appartenenti alla citta’ metropolitana e’ determinato
secondo le modalita’, le operazioni e i limiti indicati nell’allegato
A annesso alla presente legge.
35. Ciascun elettore puo’ esprimere, inoltre, nell’apposita riga
della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di
consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il
cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore
e’ ponderato ai sensi del comma 34.
36. La cifra elettorale di ciascuna lista e’ costituita dalla somma
dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per
l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide
la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4
… fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi
si scelgono, tra i quozienti cosi’ ottenuti, quelli piu’ alti, in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti
rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti
compresi nella graduatoria. A parita’ di quoziente, nelle cifre
intere e decimali, il posto e’ attribuito alla lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale e, a parita’ di quest’ultima, per
sorteggio.
37. L’ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29,
terminate le operazioni di scrutinio:
a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati
sulla base dei voti di preferenza ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative
proclamazioni.
38. A parita’ di cifra individuale ponderata, e’ proclamato eletto
il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti
della lista; in caso di ulteriore parita’, e’ proclamato eletto il
candidato piu’ giovane.
39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa
la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune
della citta’ metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella
medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale
ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere
eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta’
metropolitana.
40. Il sindaco metropolitano puo’ nominare un vicesindaco, scelto
tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a
lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il
vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui
questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla
carica per cessazione dalla titolarita’ dell’incarico di sindaco del
proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento
del nuovo sindaco metropolitano.
41. Il sindaco metropolitano puo’ altresi’ assegnare deleghe a
consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di
collegialita’, secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dallo
statuto.
42. La conferenza metropolitana e’ composta dal sindaco
metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni
appartenenti alla citta’ metropolitana.
43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della
conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5
a 11.
44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei
vincoli del patto di stabilita’ interno, alla citta’ metropolitana
sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle
attribuite alla citta’ metropolitana nell’ambito del processo di
riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97
del presente articolo, nonche’, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni
fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico
triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di
indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e
delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in
relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle
regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro
competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture
di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture
appartenenti alla competenza della comunita’ metropolitana, anche
fissando vincoli e obiettivi all’attivita’ e all’esercizio delle
funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale
di ambito metropolitano. D’intesa con i comuni interessati la citta’
metropolitana puo’ esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei
contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive;
d) mobilita’ e viabilita’, anche assicurando la compatibilita’ e la
coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito
metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale,
anche assicurando sostegno e supporto alle attivita’ economiche e di
ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta’
metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di
cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione in ambito metropolitano.
45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle
regioni nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione,
nonche’ l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 118 della
Costituzione.
46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze,
possono attribuire ulteriori funzioni alle citta’ metropolitane in
attuazione dei principi di sussidiarieta’, differenziazione e
adeguatezza di cui al primo comma dell’articolo 118 della
Costituzione.
47. Spettano alla citta’ metropolitana il patrimonio, il personale
e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta’
metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi
e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro
alla provincia. Il trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e
immobili e’ esente da oneri fiscali.
48. Al personale delle citta’ metropolitane si applicano le
disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale
trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il
trattamento economico in godimento.
49. In considerazione della necessita’ di garantire il tempestivo
adempimento degli obblighi internazionali gia’ assunti dal Governo,
nonche’ dell’interesse regionale concorrente con il preminente
interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante
societa’ dalla stessa controllate, subentra in tutte le
partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di
Milano nelle societa’ che operano direttamente o per tramite di
societa’ controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di
infrastrutture comunque connesse all’esposizione universale
denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro
per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il
trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle
partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del
31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime
di esenzione fiscale alla citta’ metropolitana.
50. Alle citta’ metropolitane si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonche’
le norme di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono
disciplinate dalla presente legge.
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie
di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e
le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo
periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al
predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle
province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle
d’Aosta.
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53
esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l’assemblea dei sindaci.
55. Il presidente della provincia rappresenta l’ente, convoca e
presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto. Il consiglio e’ l’organo di indirizzo e controllo,
propone all’assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani,
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal
presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere
dell’assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso
dall’assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un
terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della
popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via
definitiva i bilanci dell’ente. L’assemblea dei sindaci ha poteri
propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo
statuto. L’assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto
proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti
che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia
e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
56. L’assemblea dei sindaci e’ costituita dai sindaci dei comuni
appartenenti alla provincia.
57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo,
possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione di zone
omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento
collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
58. Il presidente della provincia e’ eletto dai sindaci e dai
consiglieri dei comuni della provincia.
59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della
provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data
di svolgimento delle elezioni.
61. L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature,
sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
Le candidature sono presentate presso l’ufficio elettorale
appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore
otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno
antecedente la votazione.
62. Il presidente della provincia e’ eletto con voto diretto,
libero e segreto. L’elezione avviene in unica giornata presso un
unico seggio elettorale costituito presso l’ufficio elettorale di cui
al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione
sono fornite a cura dell’ufficio elettorale.
63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di
presidente della provincia. Il voto e’ ponderato ai sensi dei commi
33 e 34.
64. E’ eletto presidente della provincia il candidato che consegue
il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai
commi 33 e 34. In caso di parita’ di voti, e’ eletto il candidato
piu’ giovane.
65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di
cessazione dalla carica di sindaco.
66. Il presidente della provincia puo’ nominare un vicepresidente,
scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali
funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al
consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in
ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo’ altresi’
assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del
principio di collegialita’, secondo le modalita’ e nei limiti
stabiliti dallo statuto.
67. Il consiglio provinciale e’ composto dal presidente della
provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione
superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con
popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle
province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
69. Il consiglio provinciale e’ eletto dai sindaci e dai
consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a
consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da
consigliere provinciale.
70. L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero
di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e
non inferiore alla meta’ degli stessi, sottoscritte da almeno il 5
per cento degli aventi diritto al voto.
71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in
misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con
arrotondamento all’unita’ superiore qualora il numero dei candidati
del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a
50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la
lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu’
rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da
assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La
lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti,
contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto
dal comma 70 e’ inammissibile.
72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della
legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.
73. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale di cui al
comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del
ventesimo giorno antecedente la votazione.
74. Il consiglio provinciale e’ eletto con voto diretto, libero e
segreto, attribuito ai singoli candidati all’interno delle liste, in
un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della
provincia. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio
elettorale di cui al comma 61.
75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio
elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della
fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al
voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma
33. Agli aventi diritto e’ consegnata la scheda del colore relativo
al comune in cui sono in carica.
76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati,
che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.
77. L’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio,
determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla
base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono
la maggiore cifra individuale ponderata. A parita’ di cifra
individuale ponderata, e’ proclamato eletto il candidato appartenente
al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore
parita’, e’ proclamato eletto il candidato piu’ giovane.
78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa
la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune
della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima
lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si
considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto
sindaco o consigliere in un comune della provincia.
79. In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione
ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto
dal presidente della provincia o dal commissario, e’ indetta:
a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono
per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta
giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o
scioglimento anticipato degli organi provinciali.
80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i
consiglieri provinciali uscenti.
81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio
provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31
dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle
modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l’assemblea dei
sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette
modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si
procede quindi all’elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a
65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono
eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di
mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno
2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo
di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la
provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le
funzioni del consiglio provinciale, nonche’ la giunta provinciale,
restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione,
comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria
degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per
gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del
presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e
comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l’assemblea dei
sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente
legge entro sei mesi dall’insediamento del consiglio provinciale. In
caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la
predetta data si applica la procedura per l’esercizio del potere
sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere
provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono
esercitati a titolo gratuito.
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni
di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento,
nonche’ tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di
competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale, nonche’ costruzione e
gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione
stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto
della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e
promozione delle pari opportunita’ sul territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano
altresi’ le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di
servizi in forma associata in base alle specificita’ del territorio
medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province
autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di
altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia
caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con
gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei
limiti e secondo le modalita’ stabilite dalla legislazione statale e
regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai
sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della
Costituzione.
88. La provincia puo’ altresi’, d’intesa con i comuni, esercitare
le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive.
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le
regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni
provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione
dell’articolo 118 della Costituzione, nonche’ al fine di conseguire
le seguenti finalita’: individuazione dell’ambito territoriale
ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle
unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti
territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o
convenzioni. Sono altresi’ valorizzate forme di esercizio associato
di funzioni da parte di piu’ enti locali, nonche’ le autonomie
funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono
trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad
essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di
esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data e’ determinata
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
92 per le funzioni di competenza statale ovvero e’ stabilita dalla
regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza
regionale.
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o
regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica
prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti
servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in
ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti
disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive
competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e
l’attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto
istituzionale, con tempi, modalita’ e forme di coordinamento con
regioni e comuni, da determinare nell’ambito del processo di riordino
di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e
sussidiarieta’, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie
funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le
funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno
o piu’ enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale,
mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di
cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di
quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle
finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi
dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti,
garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso,
nonche’ quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per
essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse
finanziarie, gia’ spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119
della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti
subentranti per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque
quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto
attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle
funzioni amministrative delle province in materie di competenza
statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al comma
91 ovvero di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 92,
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative
delle province di competenza statale.
94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti
dal trasferimento dell’esercizio delle funzioni, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono
essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita’ interno e le
facolta’ di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo
restando l’obiettivo complessivo. L’attuazione della presente
disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo di cui al
comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto,
si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si
applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed
economica, con riferimento alle voci del trattamento economico
fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento,
nonche’ l’anzianita’ di servizio maturata; le corrispondenti risorse
sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento
accessorio, nonche’ la progressione economica orizzontale, secondo
quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a
costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale
trasferito, nell’ambito dei piu’ generali fondi delle risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi
di produttivita’, la retribuzione di risultato e le indennita’
accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo
decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di
entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e immobili e’
esente da oneri fiscali; l’ente che subentra nei diritti relativi
alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita
puo’ provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
c) l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento
delle risorse tiene conto anche delle passivita’; sono trasferite le
risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che
rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non
rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui
limiti dell’indebitamento, nonche’ di ogni altra disposizione di
legge che, per effetto del trasferimento, puo’ determinare
inadempimenti dell’ente subentrante, nell’ambito di variazioni
compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o
locali e livello statale, secondo modalita’ individuate con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata,
che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
97. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 92, uno o piu’ decreti legislativi, previo
parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione
statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti
territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi
enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salva la necessita’ di diversa attribuzione per esigenze di
tutela dell’unita’ giuridica ed economica della Repubblica e in
particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di
riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui
agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, gia’ spettanti alle province ai sensi
dell’articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle
funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a
11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni
trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della
successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di
gestione.
98. Al commissario di cui all’articolo 141 del testo unico, e
successive modificazioni, nonche’ ad eventuali sub-commissari si
applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo
38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
nonche’ quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia
di professionalita’ e onorabilita’ dei commissari giudiziali e
straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si
applicano, altresi’, le disposizioni del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei
commissari straordinari dell’ente provincia, sono tenuti ad avvalersi
di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri
aggiuntivi.
100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali
sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data
di entrata in vigore della presente legge.
101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citta’
metropolitana di Roma capitale e’ disciplinata dalle norme relative
alle citta’ metropolitane di cui alla presente legge.
102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n.
156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite
a Roma capitale, come definita dall’articolo 24, comma 2, della legge
5 maggio 2009, n. 42.
103. Lo statuto della citta’ metropolitana di Roma capitale, con le
modalita’ previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la citta’
metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni,
garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e’ chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche’ delle
rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso
la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta’ del Vaticano e
presso le istituzioni internazionali.
104. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell’articolo 16 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
105. All’articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 3 e’ sostituito dal seguente: «Il
consiglio e’ composto da un numero di consiglieri definito nello
statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i
propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e
assicurando la rappresentanza di ogni comune»;
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. L’unione ha potesta’ statutaria e regolamentare e ad essa si
applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni
della legge recante disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per
l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalita’
di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di
prima istituzione lo statuto dell’unione e’ approvato dai consigli
dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal
consiglio dell’unione»;
c) dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:
«5-ter. Il presidente dell’unione di comuni si avvale del
segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che cio’
comporti l’erogazione di ulteriori indennita’ e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli
incarichi per le funzioni di segretario gia’ affidati ai dipendenti
delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di
comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23
marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».
106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell’articolo
32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto
dell’unione di comuni deve altresi’ rispettare i principi di
organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime
eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza
con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
107. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28-bis e’ sostituito dal seguente:
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni»;
b) il comma 31 e’ sostituito dal seguente:
«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni
di cui al presente articolo e’ fissato in 10.000 abitanti, ovvero in
3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a
comunita’ montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono
essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite
demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica
alle unioni di comuni gia’ costituite».
108. Tutte le cariche nell’unione sono esercitate a titolo
gratuito.
109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del
nuovo comune nato dalla fusione di piu’ comuni cui hanno preso parte
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli
amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni
in materia di ineleggibilita’, incandidabilita’, inconferibilita’ e
incompatibilita’ previste dalla legge per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
110. Le seguenti attivita’ possono essere svolte dalle unioni di
comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono,
con le seguenti modalita’:
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un
funzionario nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari
dell’unione e dei comuni che la compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un
funzionario nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari
dell’unione e dei comuni che la compongono;
c) le funzioni dell’organo di revisione, per le unioni formate da
comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte
da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un
collegio di revisori;
d) le funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di
controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell’unione,
sulla base di apposito regolamento approvato dall’unione stessa.
111. Il presidente dell’unione di comuni, ove previsto dallo
statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall’articolo 2
della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno
conferito all’unione la funzione fondamentale della polizia
municipale.
112. Qualora i comuni appartenenti all’unione conferiscano
all’unione la funzione della protezione civile, all’unione spettano
l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza di cui
all’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, nonche’ le connesse attivita’ di prevenzione e
approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari
delle funzioni di cui all’articolo 15, comma 3, della predetta legge
n. 225 del 1992.
113. Le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, lettera b),
del codice di procedura penale, e di cui all’articolo 5, comma 1,
della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all’esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di
appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono
riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia
municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui
l’unione esercita le funzioni stesse.
114. In caso di trasferimento di personale dal comune all’unione di
comuni, le risorse gia’ quantificate sulla base degli accordi
decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare
istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento
economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse
dell’unione.
115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si
applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti.
116. In caso di fusione di uno o piu’ comuni, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla
fusione adotta uno statuto che puo’ prevedere anche forme particolari
di collegamento tra il nuovo comune e le comunita’ che appartenevano
ai comuni oggetto della fusione.
117. L’articolo 15, comma 2, del testo unico e’ sostituito dal
seguente:
«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai
sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima
dell’istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo
conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto
che entrera’ in vigore con l’istituzione del nuovo comune e rimarra’
vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del
nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra’ prevedere
che alle comunita’ dei comuni oggetto della fusione siano assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi
ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili,
le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste
per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le
unioni di comuni.
119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i
margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in
materia a uno o piu’ dei comuni originari e nei limiti degli stessi,
anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino
ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante
da fusione e’ coadiuvato, fino all’elezione dei nuovi organi, da un
comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell’estinzione
dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri
per la finanza pubblica. Il comitato e’ comunque consultato sullo
schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli
strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il
comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per
informare sulle attivita’ programmate e su quelle in corso.
121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali
derivanti dal comma 28 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni
derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale,
che puo’ fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In
mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante
fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000
abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a
comunita’ montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le
funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato
comma 28 dell’articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un
mandato elettorale.
122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione del
comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina
dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi
esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal
comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri
organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina
dei successori.
123. Le risorse destinate, nell’anno di estinzione del comune, alle
politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita’ del
personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24
aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l’intero
importo, a decorrere dall’anno di istituzione del nuovo comune, in un
unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
124. Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti
urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla
data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli
ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li
hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di
revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina
dell’organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono
svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica,
alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione
demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata
in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del
consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di
funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore
dimensione demografica tra quelli estinti.
125. Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni
dall’istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente
previsto per l’approvazione dei bilanci e fissato con decreto del
Ministro dell’interno;
b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del testo unico, per
l’individuazione degli stanziamenti dell’anno precedente assume come
riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci
definitivamente approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi
non hanno gia’ provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle
certificazioni del patto di stabilita’ e delle dichiarazioni fiscali.
126. Ai fini di cui all’articolo 37, comma 4, del testo unico, la
popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni
dei comuni estinti.
127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla
scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle
imprese, l’indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti
dei comuni estinti.
128. L’istituzione del nuovo comune non priva i territori dei
comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in
loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali. Il
trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e immobili dai comuni
estinti al nuovo comune e’ esente da oneri fiscali.
129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere
conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni
preesistenti.
130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione
in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento
previsto dal comma 1 dell’articolo 15 del testo unico, il comune
incorporante conserva la propria personalita’, succede in tutti i
rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest’ultimo
decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di
incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle
comunita’ del comune cessato siano assicurate adeguate forme di
partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo
statuto e’ integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate
sono sentite ai fini dell’articolo 133 della Costituzione mediante
referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline
regionali e prima che i consigli comunali deliberino l’avvio della
procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di
aggregazioni di comuni mediante incorporazione e’ data facolta’ di
modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale
sono definite le ulteriori modalita’ della procedura di fusione per
incorporazione.
131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilita’
verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le
unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l’obiettivo di finanza
pubblica attribuito alla medesima regione.
132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi,
possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei
territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo
esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo
comune.
133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni
dall’istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa
vigente che prevede l’omogeneizzazione degli ambiti territoriali
ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a
consorzi, aziende e societa’ pubbliche di gestione, salve diverse
disposizioni specifiche di maggior favore.
134. Per l’anno 2014, e’ data priorita’ nell’accesso alle risorse
di cui all’articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonche’ a
quelli presentati dalle unioni di comuni.
135. All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il
consiglio comunale e’ composto, oltre che dal sindaco, da dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori e’ stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000
abitanti, il consiglio comunale e’ composto, oltre che dal sindaco,
da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e’ stabilito
in quattro»;
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135
provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli
oneri connessi con le attivita’ in materia di status degli
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte
prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della
relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa
specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.
137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti, nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del
testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e’ comunque consentito un
numero massimo di tre mandati.
139. All’articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite
dalle seguenti: «15.000 abitanti».
140. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo
recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il
comune di Campione d’Italia, secondo le modalita’ e i principi e i
criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, nonche’ nel rispetto del seguente
principio e criterio direttivo: riordino delle specialita’ presenti
nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale
separata del predetto comune e della conseguente peculiare realta’
istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria,
doganale, fiscale e finanziaria.
141. Dall’attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
142. All’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, della
legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole:
«e provinciali» sono soppresse.
143. Il comma 115 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e’ abrogato.
144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione
alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data
della sua entrata in vigore.
145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e
Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni
ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da
104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
146. Con riferimento alle citta’ metropolitane e alle province
trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del
patto di stabilita’ che tenga conto delle funzioni a esse attribuite,
i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza
pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente
ovvero alle quali subentrano.
147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli
obiettivi complessivi di economicita’ e di revisione della spesa
previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle
citta’ metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio
o di necessaria corrispondenza per l’organizzazione periferica delle
pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche
amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando
ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non
obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della
citta’ metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani
adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al
Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’interno
per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario
per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i
risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio.
Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non
presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del
Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.
148. Le disposizioni della presente legge non modificano l’assetto
territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi
organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive,
nonche’ delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
149. Al fine di procedere all’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche’ per
accompagnare e sostenere l’applicazione degli interventi di riforma
di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali
predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, appositi programmi di attivita’ contenenti modalita’
operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche
attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti
per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei
risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari
regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono
stabilite le modalita’ di monitoraggio sullo stato di attuazione
della riforma.
150. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali

Boschi, Ministro per le riforme
costituzionali e i rapporti con il
Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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