Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso notificato il 29/09/2009 e depositato il 20/10/2009 i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’ANAS S.p.A. ha rigettato la richiesta di n.o. avanzata dagli istanti in data 12/09/2007 in relazione al progetto di sanatoria edilizia per la costruzione sita in Trabia, c.da Piani 1, identificata in catasto al foglio 3, p.lle 1084, 1094 e 1095, siccome l’immobile in parola rientra nella fascia di rispetto autostradale.
L’immobile di cui si discute è pervenuto ai ricorrenti giusto atto di compravendita in Notar Leoluca Crescimanno del 17/09/2007, dai danti causa G.A. e C.C.. Evidenziano i ricorrenti come l’immobile risultava realizzato in conformità alla concessione edilizia n.28 del 15/5/1986. Tuttavia, riguardo ad alcune modifiche realizzate in epoca successiva la rilascio dello stesso atto concessorio (ampliamento di una veranda e realizzazione di un sottotetto), era stata presentata domanda di sanatoria ex L.724/1994 (istanza del 27/2/1995 prot.2988). Sul parere richiesto all’ANAS, per quanto di competenza,, il suddetto Ente richiedeva una integrazione documentale, riscontrata dal Sig. Giampino in data 30/11/2007. Malgrado ciò non essendo pervenuta ulteriore comunicazione, il Sig. Giampino significava (con nota del 22/5/2008) che essendo decorso il termine di 180 giorni previsto dall’art.17 L.R.4/2003, il parere doveva ritenersi assentito tacitamente. Dal ché il Comune di Trabia provvedeva a rilasciare la concessione in sanatoria n.23 dell’08/01/2009. Con il provvedimento impugnato l’ANAS, previa notifica di preavviso di rigetto (prot.CPA0040829P del 29/07/2008), ha rigettato l’istanza di nulla osta.
Resiste l’Avvocatura erariale per l’ANAS S.p.A. senza articolare scritti a difesa.
Con ordinanza 1060 del l’11/11/2009 la domanda cautelare è stata respinta.
Ciò posto, il ricorso è da respingere in quanto infondato.
Con la prima censura i ricorrenti lamentano la violazione di legge e l’eccesso di potere in ragione del termine previsto dall’art.9 L729/1961, in combinato disposto con il D.P.R.300/1992 -tabella "C"- e con gli artt.19 e 20 L.241/1990, per esprimere il relativo parere.
La censura non ha pregio, siccome il riferimento regolamentare chiaramente è ascrivibile al solo procedimento di preventivo rilascio dell’autorizzazione, in deroga rispetto ai limiti di distanza, per una costruzione ancora da realizzare: non può quindi applicarsi ai procedimento in sanatoria per una costruzione e/o ampliamento già realizzato, come in specie.
Con la seconda censura i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.17 co.6 L.R.4/2003 ai sensi della quale, per le autorità preposte ai vincoli di cui ai commi 8 e 10 aer.23 L.R.37/85, il parere deve ritenersi tacitamente assentito ove l’Amministrazione non si pronunci entro il termine di 180 giorni.
Con la terza censura lamentano la violazione dell’art.9 L.729/1961 e del D.M.1404/68 oltre l’eccesso di potere per difetto di motivazione.
Con la quarta doglianza si lamenta la violazione delle medesime norme sotto il profilo del difetto di presupposto ed errata valutazione della situazione di fatto.
Le predette doglianze, qui contestualmente scrutinate, vanno disattese in quanto infondate.
Analoga questione è stata già affrontata da questa sezione con la condivisibile sentenza N.1070/2009 dalla quale il Collegio non trae oggi motivo di discostarsi.
Ed invero il dettato letterale dell’art. 23, comma nono, della L.R. n° 37/1985 prevede la concedibilità del titolo edilizio in sanatoria per le costruzioni realizzate all’interno delle fasce di rispetto "stradali", come definite dal D.M. 1/04/1968 e "semprechè a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico".
Si osserva a tal fine che per espresso dato normativo (art. 9 della legge 24/07/1961 n° 729), le fasce di rispetto autostradali sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta non suscettibile a deroghe o sanatorie.
Sul punto conforta altresì l’orientamento giudice di seconde cure. Il Consiglio di Stato ha chiarito come le opere realizzate all’interno della fascia di rispetto autostradale prevista al di fuori del perimetro del centro abitato (fascia di sessanta metri) sono ubicate in aree assolutamente inedificabili e, pertanto, se costruite dopo l’imposizione del vincolo, rientrano nella previsione di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e non sono suscettibili di sanatoria.
A tale riguardo giova premettere che, ai sensi dell’articolo 41septies, commi 1 e 2 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo aggiunto dall’articolo 19 della l. 6 agosto 1967, n. 765) "Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell’edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l’Interno, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica".
Tale vincolo di inedificabilità è configurato come assoluto nel caso di autostrade per le aree situate al di fuori del centro abitato, perché – ai sensi del D.M. 1 aprile 1968 – è esclusa ogni possibilità di deroga alla distanza minima, fissata in sessanta metri (la fascia di rispetto è, invece, ridotta a venticinque metri all’interno del perimetro del centro abitato ed è derogabile a mente dell’articolo 9, comma 1 della legge 24 luglio 1961, n. 729). (…) Va, inoltre, osservato che il carattere assoluto del vincolo sussiste a prescindere dalla concrete caratteristiche dell’opera realizzata. Infatti il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall’articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e dal successivo d.m. 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto le distanze previste dalla norma suddetta vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (in termini, Cass. civ., 1 giugno 1995, n. 6118) o che costituiscano mere sopralevazioni (v. Cass. civ., 14 gennaio 1987, n. 193), o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti." (Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002 n° 5716; Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2002 n° 4927; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n° 968).
In altri termini, in presenza di una norma introduttiva di un vincolo di inedificabilità assoluto, non può operare, all’interno del procedimento volto all’eventuale rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, l’istituto del silenzio significativo per l’acquisizione del parere da parte dell’autorità preposta alla tutela dello specifico vincolo.
Né come già sopra evidenziato, possono venire il rilievo le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima (cfr.T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 30 aprile 2010, n. 1628; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 20 maggio 2009, n. 768;
Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2076)
Conclusivamente il ricorso è da respingere in quanto infondato.
Ritiene il Collegio di poter compensare le spese di giudizio tra le parti, tenuto anche conto della ridotta attività difensiva spiegata dall’Avvocatura erariale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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