Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 17 giugno 2009 e depositato il 24 giugno successivo, la ricorrente ha impugnato: a) la deliberazione del Consiglio Comunale di Cermenate n. 19 del 20.04.2009, di approvazione del regolamento di polizia idraulica; b) la deliberazione del Consiglio Comunale di Cermenate n. 46 del 06.10.2008, di adozione del regolamento di polizia idraulica; c) le deliberazioni del Consiglio Comunale di Cermenate n. 12 del 13.03.2009 e n. 13 del 16.03.2009 recanti controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva del nuovo Piano di Governo del Territorio; d) la nota n. 437 del 12.01.2009 della Regione Lombardia con cui si è attestato che tramite la del. C.C. del Consiglio Comunale di Cermenate n. 46/2008 fosse stato concluso l’iter di cui alla D.G.R. 7374/2008 e 7305/2001.
Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione, della legge n. 1150 del 1942, della legge n. 833 del 1978, della legge n. 183 del 1989, della legge n. 365 del 2000, della legge n. 267 del 1998, della legge n. 241 del 1990, della legge n. 447 del 1995, del D. Lgs. n. 267 del 2000, del D. M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, delle leggi regionali nn. 12 del 2005, 23 del 1997, 41 del 1997, delle D.G.R. nn. VIII/7374/2008, VIII/1566/2005, VII/7365/2001, 13950 del 1 agosto 2003 e 18100 del 1 agosto 1996, violazione e falsa applicazione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 984 del 2009, eccesso di potere per sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, travisamento di fatto, contraddittorietà, contrasto con precedente manifestazione di volontà, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, disparità di trattamento e illegittimità derivata.
La delibera consiliare n. 19 sarebbe illegittima perché approvata con il sistema di cui alla legge regionale n. 23 del 1997, non più utilizzabile successivamente all’approvazione del P.G.T. Poi il Regolamento di polizia idraulica non sarebbe uno strumento urbanistico e quindi non potrebbe essere ricompreso nel P.G.T., che comunque non avrebbe potuto essere approvato prima dell’adozione della variante allo predetto Regolamento.
Le delibere n. 12 del 2009 e n. 13 del 2009 sarebbero illegittime perché approvate prima dell’adeguamento e dell’aggiornamento delle norme contenute nel P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po), come previsto dalla normativa regionale e dalle delibere di Giunta regionale attuative della stessa.
Nemmeno il Comune sarebbe tenuto ad applicare necessariamente il criterio geometrico per delimitare la fascia di rispetto e la distanza della stessa dal terreno di proprietà dei ricorrenti, in luogo, ad esempio, del criterio temporale; essendo assente una motivazione per tale scelta, si sarebbe palesata una carenza di istruttoria e un difetto di motivazione.
Infine, vi sarebbe stata una revisione in peius della classificazione dell’area di proprietà dei ricorrenti non adeguatamente motivata.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cermenate, che dopo aver eccepito la parziale inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto, nel merito, il rigetto.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare il Comune ha segnalato le intervenute pronunce, sia del T.A.R. che del Consiglio di Stato, in relazione alla legittimità degli stessi atti impugnati con l’odierno ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato.
2. Con riferimento all’impugnazione della deliberazione n. 19 del 2009 di approvazione del regolamento di polizia idraulica – adottata in esecuzione del giudicato relativo alla precedente delibera n. 46 del 2008 – va evidenziato che secondo il giudice d’appello, che si è pronunciato sulla stessa questione, "non è contestato né contestabile che il nuovo P.G.T., di cui il Comune si è dotato con le ulteriori determinazioni (…), abbia sostituito in toto il previgente P.R.G. (ivi comprese le varianti allo stesso apportate); ne consegue che alcuna utilità all’odierno appellante potrebbe derivare dall’eventuale annullamento della più volte citata delibera nr. 19 del 2009" (Consiglio di Stato, IV, 12 gennaio 2011, n. 133).
2.1. Ciò determina l’improcedibilità del ricorso nella parte in cui si riferisce all’impugnazione della delibera n. 19 del 2009 e della presupposta delibera n. 46 del 2008.
3. Con riferimento alla parte di ricorso che si riferisce alle deliberazioni n. 12 e n. 13 del 2009, di approvazione del nuovo P.G.T., lo stesso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Laddove si sostiene l’illegittimità delle delibere di approvazione del P.G.T. (Piano di Governo del Territorio), per non aver arrestato il procedimento di approvazione della deliberazione n. 19 del 2009, va precisato che quest’ultima è stata adottata in doverosa attuazione della sentenza di questo T.A.R. n. 984 del 2009, che aveva censurato la deliberazione n. 46 del 2008, alla quale era stato riconosciuto dal Tribunale, sostanzialmente, il carattere di provvedimento di adozione e non di approvazione definitiva della variante; correttamente pertanto, in esecuzione della citata sentenza (esecuzione che è ovviamente doverosa per l’Amministrazione), il Comune ha riavviato il procedimento, conclusosi con la citata delibera n. 19 del 2009.
4. Quanto alla censura in ordine alla lesività e carenza di motivazione in ordine alle concrete scelte adottate, oltre alla estrema genericità della stessa doglianza, va richiamato "il consolidato indirizzo secondo cui le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni" (Consiglio di Stato, IV, 12 gennaio 2011, n. 133).
5. In conclusione il ricorso va dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato.
6. La complessità della questione determina la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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