Cons. Stato Sez. IV, Sent., 23-09-2011, n. 5354 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Immobiliare G. s,r.l. ha promosso il giudizio definito con la sentenza in epigrafe per ottenere la restituzione di euro 71.755,00, ritenuti non dovuti e tuttavia corrisposti in vari periodi al Comune di Arcugnano, per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione a numerosi titoli edilizi rilasciati dal 1992 in poi, per realizzare interventi di tipo residenziale nelle aree ricomprese in una vasta (21 ettari) lottizzazione convenzionata tra le stesse parti nel novembre del 1978.

Tale lottizzazione, da lungo tempo quindi scaduta per decorso del decennio di efficacia, è stata completamente urbanizzata con opere di urbanizzazione primaria realizzate a scomputo, la stessa venne classificata dal PdF in vigore all’epoca della sottoscrizione come ricompresa in z.t.o. C1, ma è riclassificata successivamente con variante del 1997 come zona di completamento C1/47.

Il giudice di primo grado, ha respinto anzitutto la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dal Comune di Arcugnano riferendosi al ricorso straordinario al capo dello Stato proposto dalla società Immobiliare G. per l’annullamento della deliberazione consiliare n.22 del 2004 in base alla quale detti oneri sono stati calcolati e che dunque rappresenterebbe il presupposto di legittimità del contestato pagamento per oneri di urbanizzazione anzidetto.

Ha poi accolto il T.a.r., in ambito di giurisdizione esclusiva, l’azione di accertamento del diritto alla ripetizione promossa dalla Società G. ritenendola, da un lato, non prescritta e dall’altro, fondata, sia per gli oneri di urbanizzazione primaria che per gli oneri di urbanizzazione secondaria.

Di conseguenza il Comune intimato è stato condannato alla restituzione delle somme richieste dalla G. s.r.l., nonché al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.

Propone appello il Comune di Arcugnano che attraverso le critiche rivolte alla sentenza di primo grado di cui chiede la riforma, espone argomenti sostanzialmente corrispondenti a quelli utilizzati per la difesa articolata dinanzi al giudice di primo grado ed incentrati sulla necessità, tenendo conto anche della vetustà delle opere di urbanizzazione primaria realizzate a scomputo dalla Immobiliare G., di coprire, in un’ottica di corrispettività, gli aumenti dei costi da affrontare per l’urbanizzazioni delle diverse zone territoriali omogenee.

Il Comune appellante ha inoltre insistito sulla richiesta di sospensione del presente giudizio avuto riguardo alla pendenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato avente ad oggetto la deliberazione consiliare n.22 del 2004.

Si è costituita in giudizio la Immobiliare G. per chiedere con il rigetto del gravame la conferma integrale della sentenza impugnata, con il previo rigetto della domanda di sospensione del presente giudizio per l’irrilevanza in giudizio, ed anche l’inapplicabilità ratione temporis, ai fini della ripetizione di somme per cui è causa, della deliberazione consiliare n.22 del 2004.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione dal collegio nell’udienza di 5 luglio 2011.

Deve anzitutto il collegio respingere la domanda di sospensione del giudizio che il Comune appellante ha avanzato in ragione del fatto che è pendente un ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento della deliberazione consiliare n.22 del 2004, che, recando disposizioni relative al computo degli oneri di urbanizzazione, sarebbe in rapporto di presupposizione con la richiesta di ripetizione di somme promossa dalla Immobiliare G..

Non ravvisa, invero, il Collegio nella specie, alcun rapporto di stringente pregiudizialità tra ricorso straordinario al Capo dello Stato ed il presente giudizio di legittimità, essendo comunque distinto l’oggetto dei rispettivi ricorsi introduttivi, e prospettandosi l’oggettiva irrilevanza in questa sede della deliberazione consiliare n.22/2004, considerato che le somme di cui viene richiesta la ripetizione, sono state corrisposte al Comune, almeno in parte, prima ancora dell’adozione della stessa e comunque, secondo l’affermazione della società appellata non contestata, prima ancora che essa divenisse efficace.

In virtù di quanto appena sopra ritenuto può addivenirsi all’esame del merito della controversia.

La questione oggetto del contendere richiede di stabilire se dalla Società Immobiliare G. fosse dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione al rilascio di vari titoli edilizi per interventi di tipo residenziale ubicati all’interno di una lottizzazione, richiesti quando quest’ultima era da tempo scaduta per decorso del decennio, ed ancorchè in essa fossero già state eseguite tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

In particolare la stessa G. aveva eseguito a scomputo in base alla convenzione di lottizzazione tutte le opere di urbanizzazione primaria (art.3), e contestualmente aveva corrisposto in natura la metà della somma all’epoca dovuta per urbanizzazione secondaria, pari a lire 278.685.000, sotto forma di realizzazione di un tratto di fognatura collocato all’esterno del perimetro della lottizzazione stessa. (art.10).

Le vere e proprie opere di urbanizzazione secondaria erano state comunque poste a carico del Comune che le avrebbe realizzate su aree cedute gratuitamente dalla società G. lottizzante (art.9).

Il primo giudice ha anzitutto negato l’obbligo della Società G. di corrispondere ulteriori somme per urbanizzazione primaria facendo leva sull’argomento che il Comune non poteva pretenderne il pagamento di oneri già corrisposti con lo scomputo, a nulla potendo rilevare che nel frattempo la lottizzazione aveva perso efficacia per decorso del decennio(art.28 L.U.).

Il collegio ritiene tale assunto del primo giudice senz’altro condivisibile nei termini generali qui sopra riportati, e al riguardo ritiene opportuno sottolineare che l’onere del contributo di urbanizzazione essendo indubbiamente annoverabile tra le prestazioni patrimoniali che il Comune può imporre in base ad apposite norme (v.art.16 t.u. n.380/2001 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) a colui che intende eseguire un intervento edilizio in una determinata zona omogenea del territorio comunale, non può, in assenza di specifica previsione, nuovamente ricadere su quest’ultimo.

Occorre quindi, nel rispetto al principio costituzionale recato dall’art.23, che l’ente competente a legiferare in materia, com’è noto la Regione, abbia comunque contemplato tale ultima possibilità, fatta salva ovviamente la verifica di conformità di tale scelta con l’anzidetta previsione costituzionale.

Nella specie l’intervento del legislatore regionale non sussiste, né, pur in assenza di ciò, potrebbero opporsi, come pretende il Comune appellante, ragioni connesse con il termine decennale di efficacia, nella fattispecie da tempo scaduto, della convenzione di lottizzazione; con la vetustà delle opere di urbanizzazione primaria a suo tempo realizzate a scomputo dalla società appellante; con la connessa necessità di eseguire opere di manutenzione di tali opere.

Si tratta di ragioni, invero, che per quanto sorrette da attendibili argomenti di matura prettamente economica, collegati, in particolare, alla necessità di "far quadrare i conti" del bilancio comunale per i costi connessi all’urbanizzazione del territorio, non possono consentire al Comune di provvedere in modo autarchico, come avvenuto con la deliberazione consiliare n.22/2004, o addirittura, prima di tale delibera, cioè de facto, con l’imposizione di un onere non previsto da legge.

In un’ottica di sistema, non può sfuggire, del resto, che la scadenza del termine di efficacia della convenzione di lottizzazione è un esito contemplato dalla normativa di settore e tuttavia il principio di corrispettività tra oneri di urbanizzazione e costi delle relative opere connesse all’edificazione, non ne tiene conto ove, volendo costruire, tali oneri siano già stati assolti.

Salvo quanto al riguardo si dirà meglio in seguito, non è inutile inoltre osservare, che la convenzione di lottizzazione stipulata tra le due parti in causa, ha previsto un’ipotesi di assoggettamento della società appellata al pagamento di oneri di urbanizzazione futuri, ma ciò ha riguardato solo ed esclusivamente gli oneri di urbanizzazione secondaria (art.10 nella misura della metà di quelli già corrisposti) cosicchè, la richiesta di oneri ulteriori per l’urbanizzazione primaria, ancorchè essa attenga ad attività edilizia espletata dopo il decennio della efficacia della convenzione, verrebbe a trovarsi in contrasto con la volontà delle parti espressa nella convenzione stessa.

Non induce il collegio ad avviso diverso da quello del giudice di primo grado l’argomento del Comune appellante riguardante i maggiori indici edilizi di cui le aree inedificate della lottizzazione hanno beneficiato per effetto della nuova classificazione della zona d’appartenenza come zona di completamento C/47, per effetto di una variante al P.R.G. del 1997, adottata proprio per la sua avvenuta urbanizzazione e pressocchè integrale edificazione.

Senonchè in tale variante, pur favorendosi un incremento del peso insediativo, non è emersa, pur essendone la sede appropriata, alcuna esigenza di realizzare, nella stessa zona interessata, ulteriori opere di urbanizzazione, né primaria né secondaria, ritenendo con ciò evidentemente il Comune che quelle già realizzate fossero sufficienti a sostenere il maggior peso insediativo derivante dai predetti nuovi indici edilizi.

Ciò comporta, ad avviso del collegio, che ulteriori oneri di urbanizzazione primaria, ovviamente rapportati alla sola differenza di cubatura consentita dai nuovi indici, avrebbero potuto al più essere legittimamente richiesti, e proprio perché in precedenza non contemplati dalla convenzione di lottizzazione, sempre che fosse stata attendibilmente argomentata dal Comune la necessità di realizzare nella zona tali ulteriori opere di urbanizzazione.

Tale impostazione invece non emerge affatto nella deliberazione n.22 del 2004; come non emerge in essa comunque che il calcolo degli ulteriori oneri dovuti per effetto di titoli edilizi ottenuti dopo che la lottizzazione ha perso efficacia, possa riguardare quelli di urbanizzazione primaria.

Si conferma quindi che nulla era dovuto dalla Società appellata per oneri di urbanizzazione primaria.

Se, come visto, il principio che regola la materia in esame, per quanto è utili ai fini del presente giudizio, è quello secondo il quale non possono essere previsti oneri di urbanizzazione a carico di chi tali oneri ha già corrisposto, ne discende necessariamente, ad avviso del collegio, che la società G., contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non poteva essere esonerata dal versamento in relazione ai titoli edilizi rilasciati ad essa dal Comune a partire dal 1992, di quegli oneri di urbanizzazione secondaria non corrisposti all’epoca della convenzione di lottizzazione; ovviamente in proporzione alla cubatura assentita con tali titoli.

Dalla convenzione di lottizzazione, in relazione a tali oneri "futuri" emerge invero un rinvio dinamico alle norme regionali che stabilisco e aggiornano gli importi tabellari dovuti per tali oneri (art.10), con la conseguenza che correttamente essi sono stati dal Comune richiesti applicando le tabelle in vigore per la zona all’epoca del rilascio dei titoli edilizi anzidetti.

Quanto all’importo di lire 287.685.000 già corrisposto in natura (sotto forma di realizzazione di un tratto di fognatura comunale esterna alla lottizzazione e in virtù di ulteriore apposito accordo in atti) e non con opere di urbanizzazione secondaria a scomputo, non appare condivisibile la richiesta della Società appellata di ottenerne la rivalutazione.

In particolare, non appare condivisibile la tesi secondo la quale tale somma (che rappresentava l’esatta metà degli oneri di urbanizzazione secondaria previsti in convenzione) costituirebbe una anticipazione sugli oneri di urbanizzazione secondaria futuri (complessivamente pari alla metà di quelli dovuti) che sarebbero gravati sui titolari dei titoli concessori che sarebbero stati in seguito rilasciati.

Ed invero nella convenzione di lottizzazione il versamento della somma in parola, si configura come obbligo a sé stante a carico della Società lottizzante, vale a dire come condizione per la sottoscrizione della convenzione, con effetti quindi definitivi sull’ adempimento di un onere avente ad oggetto la metà della somma all’epoca dovuta per oneri di urbanizzazione secondaria.

Non rileva quindi che i titoli edilizi alla base delle somme in contestazione siano stati successivamente rilasciati alla medesima società G., e d’altra parte, il tempo trascorso dal pagamento già effettuato, a cui la richiesta di rivalutazione è agganciata, è una vicenda sulla quale la società non può lucrare, avendo essa stessa scelto di procedere all’edificazione in alcune aree ricomprese nel perimetro della lottizzazione a distanza di quasi trent’anni dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

L’importo di lire 287.685.000 deve essere quindi essere riconosciuto alla Società appellata, quale concessionaria, tenendo conto esclusivamente del suo valore nominale.

Quanto sopra ritenuto, ovviamente, esonera il collegio dall’esame della problematica sollevata dal Comune in rapporto alla necessità di applicare un coefficiente di ammortamento alle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo, posto che nessun ulteriore onere per urbanizzazione primaria è dovuto dalla Società appellante, da un lato, e che quest’ultima non ha neppure realizzato a scomputo le opere di urbanizzazione secondaria avendo soltanto adempiuto all’obbligo di cedere gratuitamente al Comune le aree su cui tali opere sono state realizzate (art.9), dall’altro.

La società appellata ha quindi diritto alla restituzione per gli oneri di urbanizzazione secondaria, oltre che di quelli, nella misura integrale, di urbanizzazione primaria, solo nei limiti delle somme che risultassero eccedenti rispetto a quelle da quantificare secondo i criteri innanzi ritenuti legittimi dal collegio.

Poiché parte appellata, nei limiti di quanto sopra ritenuto dal collegio, ha titolo alla ripetizione delle somme versate in varie occasioni per il rilascio dei titoli edilizi dettagliati nei propri scritti difensivi sulle quali alcuna contestazione ha avanzato il Comune appellante, occorre esaminare il profilo attinente alla prescrizione della richiesta di ripetizione.

Il primo giudice, correttamente ad avviso del collegio, ha qualificato tale richiesta come "repetitio indebiti" ex art.2033 e non come risarcimento del danno, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione (Cassazione civile sez. un. 02 dicembre 2010 n. 24418) nella fattispecie sicuramente non decorso.

Tuttavia va chiarito che sulla base di tali configurazione, la coerente applicazione della seconda parte della richiamata norma comporta che il Comune è tenuto a corrispondere, oltre al debito principale, i soli interessi legali, e con decorrenza, dovendosi presumere la buona fede, dalla data della domanda,vale a dire dalla data in cui di dette somme non dovute è stata chiesta la ripetizione e non dalla data della loro corresponsione. (Cons. Stato, Sez.VI, 24 novembre 2010 n.8215; T.A.R. Lombardia Brescia sez. I, 2 novembre 2010 n. 4519).

In conclusione l’appello del Comune va accolto soltanto in parte, e conseguentemente la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ritiene non dovuti dalla società appellata anche gli oneri di urbanizzazione secondaria nella misura ed in base ai criteri di calcolo indicati in motivazione.

In riforma della sentenza impugnata, sulle somme da restituire non è, altresì, dovuta la rivalutazione monetaria, dovendo quindi il Comune restituire oltre al debito principale gli interessi legali con decorrenza ex art.2033 cod.civ, dalla data della domanda di ripetizione.

La particolarità della fattispecie e la soccombenza solo parziale di parte appellante induce in collegio alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, con conseguente condanna del Comune di Arcugnano alla restituzione delle somme per cui è causa nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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