Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 4 dicembre 2008 la Corte di Cassazione, 6^ sezione, giudicando su ricorso di G.F. avverso la sentenza del 21 novembre 2006 della Corte d’Appello di Brescia, rilevava che nonostante che i reati fossero stati unificati nel vincolo della continuazione, il giudice d’appello non aveva considerato per gli altri reati (oltre a quello di lesioni aggravate di cui al capo C) dichiarato estinto per prescrizione) le attenuanti generiche, in tal modo determinando la residua pena, con la sola esclusione di quella inflitta per il reato dichiarato estinto; annullava quindi la sentenza impugnata nei confronti del G. e, per l’estensione dell’impugnazione, anche nei confronti di V.P. e M.F., limitatamente al mancato calcolo delle attenuanti generiche in relazione alla determinazione della pena, per i reati diversi da quelli di cui al capo C), rinviando ad altra Sezione della Corte territoriale.
Con sentenza del 3.11.2009, la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 5.1.1998, riduceva la pena nei confronti di M.F., G.F. e V.P. ad anni due e mesi nove di reclusione ed Euro 450 di multa, così determinata: concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 339 c.p. e ritenuto più grave il reato di cui al capo F (porto abusivo di armi) anni due e mesi sette di reclusione ed Euro 350 di multa aumentata di mesi uno ed Euro cinquanta per la continuazione interna al capo F e di ulteriori mesi uno ed Euro cinquanta per la continuazione con il capo A (resistenza a pubblico ufficiale).
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per errata interpretazione della legge penale nella rideterminazione della pena, in quanto il delitto di cui al capo A) è punito solo con la reclusione e non anche con la multa, e l’applicazione della continuazione interna per il capo F), non specificata nel primo grado di giudizio, comporta una inammissibile "reformatio in peius".
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato per la non condivisibilità delle censure articolate nei motivi che lo compongono.
Rileva il Collegio che, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti non esplica più alcuna efficacia in quanto – individuata la violazione più grave – essi vanno a comporre una sostanziale unità, disciplinata e sanzionata diversamente mediante le regole dettate all’uopo dal legislatore, con la conseguenza che si deve aumentare solo la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la "qualità" della pena prevista per i reati "satelliti" (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 15986 /2009 Rv. 243174;
Sez. U, sent.n. 4901/1992 Rv. 191129). Nel caso in cui sia stata, pertanto, riconosciuta la continuazione tra un reato più grave punito con la pena della reclusione e della multa e un reato meno grave punito con la sola pena detentiva o con la sola multa, l’aumento per la continuazione deve riguardare entrambe le pene congiuntamente previste e inflitte per il reato più grave, come emerge chiaramente dalla lettera dell’art. 81 cod. pen., secondo il quale, sia in caso di concorso formale che in caso di continuazione, l’autore dei reati è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 480/1997 Rv. 207040).
Avendo la Corte individuato come reato più grave quello di porto illegale di armi di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 12, punito con la pena della reclusione e della multa, in luogo del reato di resistenza a pubblico ufficiale punito con la sola pena della reclusione, correttamente la Corte ha, quindi, operato l’aumento per la continuazione anche sulla pena pecuniaria.
Non si ravvisa, poi, alcuna "reformatio in pejus" nel calcolo della pena, come determinato dai giudici di appello, a seguito della diversa individuazione del reato più grave in conseguenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, e quindi dell’operato aumento anche per la continuazione interna di cui al reato già satellite, trovandosi il giudice di secondo grado – a seguito della modifica del reato ritenuto più grave – in una situazione da rivedere "ex novo".
Allorchè, infatti, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato deve essere, per qualsiasi motivo, sciolto, tale scioglimento non può non determinare il ripristino per i singoli reati della pena edittale prevista per gli stessi.
Lo scioglimento della continuazione fa, poi, riacquistare ai reati satelliti la loro autonomia, il che comporta che le pene devono essere nuovamente fissate per ogni singolo reato secondo la loro astratta previsione, anche in relazione alla specie di pena.
Rideterminata la pena per il nuovo reato base secondo la sua astratta previsione, nei casi in cui – come nel caso in questione – sia prevista, per il nuovo reato base, la pena congiunta, la sanzione eterogenea va ripristinata (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 46533/2005 Rv. 232980).
Se poi – come nella fattispecie – era stato cumulativamente calcolato dal primo giudice l’aumento per la continuazione interna in riferimento al reato già satellite, a seguito del mutamento del reato base, va autonomamente determinato, nel calcolo della pena, anche l’aumento per la continuazione interna, così come correttamente effettuato dalla Corte nella sentenza impugnata.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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