Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 134 Sospensione dei termini processuali in periodo feriale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La 2i s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro il Comune di Paolisi avverso la sentenza del 4 giugno 2008, con la quale la Corte d’Appello di Napoli, ha dichiarato improcedibile l’appello da essa ricorrente proposto avverso la sentenza resa in primo grado interpartes dal Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

p.1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta "violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 1 Legge 742/1969, in relazione agli artt. 155 e 165 c.p.c., art. 347 c.p.c., comma 1, art. 348 c.p.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 3", adducendosi che l’improcedibilità sarebbe stata erroneamente dichiarata dalla Corte d’Appello per pretesa tardività del deposito dell’atto di citazione in appello. L’errore sarebbe consistito nel non avere considerato che, essendo stata la citazione notificata il 2 settembre 2003, cioè durante l’interruzione dei termini per il periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2003, era rimasto sospeso fino al 15 settembre 2003 il termine per la costituzione mediante l’iscrizione a ruolo, di cui all’art. 347 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 165 c.p.c., e, pertanto, la successiva iscrizione, avvenuta il 18 settembre 2003 era stata tempestiva. p.2. Il motivo, che, al di là della intestazione, a ricondotto all’art. 360 c.p.c., n. 4, cioè a violazione dei norme regolatrici del procedimento, è fondato.

Effettivamente la Corte territoriale ha considerato tardiva la costituzione avvenuta il 18 settembre 2003, la quale, invece, si sarebbe dovuta considerare tempestiva, essendo il termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione in appello, entro il quale doveva avvenire la costituzione (ai sensi dell’art. 347 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 165 c.p.c.), rimasto sospeso, o meglio non essendone nemmeno iniziato il decorso, nel periodo compreso fra la data della notificazione – avvenuta il 2 settembre 2003, cioè in costanza di operatività della sospensione dei termini per il periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2003 – e la scadenza della sospensione stessa, avvenuta appunto il 15 settembre 2003. Il termine de quo iniziò a decorrere soltanto il 16 settembre 2003 e, quindi, sarebbe venuto a scadenza il successivo 25. Ne consegue che la costituzione del qui ricorrente, avvenuta, per come conferma la sentenza impugnata, il 18 settembre 2003, era tempestiva.

Nè attesa la generalità della previsione di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, che si riferisce genericamente al "decorso dei termini processuali" si potrebbe pensare che, quando in costanza di operatività della sospensione di termini per il periodo feriale la parte compia un’attività, dal cui compimento deriva a suo carico l’inizio del decorso di un termine per il compimento di un atto del procedimento successivo, la sospensione dell’inizio del corso di esso, per il residuo periodo di durata della sospensione feriale, non debba operare per la ragione che la promozione del suo decorso sia avvenuta ad iniziativa della parte stessa. La norma, non distingue a seconda che il termine sia messo in modo dalla parte oppure da essa subito. p.3. La sentenza impugnata ha ignorato il rilievo della sospensione e, quindi, dev’essere, cassata con rinvio sulla base del seguente principio di diritto: "qualora venga notificato un atto di appello durante il corso della sospensione feriale dei termini nel periodo fra il 1 agosto ed il 15 settembre, il termine per a carico dell’appellante per la costituzione, previsto dal primo comma del’art. 347 c.p.c., in relazione all’art. 165 c.p.c., è da ritenere soggetto alla sospensione esso stesso e, dunque, l’inizio del suo decorso comincia a far tempo dal 16 settembre dell’anno solare".

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, provvederà, dunque, ad esaminare l’appello della s.r.l. ricorrente considerando tempestiva la sua costituzione.

Al giudice di rinvio è rimesso il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, comunque in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *