T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 760 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si chiede l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal ricorrente in data 30 settembre 2009 con la domanda n. LT3301433061.

Nell’udienza camerale odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato improcedibile. Avendo, infatti, l’Amministrazione, nelle more del giudizio, provveduto a convocare il ricorrente per la trattazione della pratica di emersione, (come risulta dagli atti di causa oltreché dalla dichiarazione resa a verbale dal difensore del ricorrente) è venuto a mancare l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in Euro. 1.000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in E. 1.000.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *