Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza dell’11/9/2006 la Corte d’Appello di Roma respingeva i gravami interposti dal sig. P.O., in via principale, e dai Sigg. L.A. e P.R., in via incidentale, nei confronti della la pronunzia Trib. Roma 4/11/2002 di rigetto delle riunite domande di risarcimento dei danni lamentati all’esito di sinistro avvenuto l'(OMISSIS) sulla strada (OMISSIS) tra la Fiat Uno tg (OMISSIS) di proprietà del sig. L.A. e condotta dalla moglie sig. P.R., assicurata per la r.c.a. con la compagnia Uniass Assicurazioni s.p.a., un’autovettura Fiat Uno rimasta non meglio identificata e l’autocarro di proprietà del sig. P.B. e condotto dal sig. P.O., sinistro all’esito del quale decedeva la trasportata sig. L.I..
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il sig. P. O. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso la società Ina Assitalia s.p.a.
(incorporante la società Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.), quale impresa designata per il F.G.V.S., che ha presentato anche memoria; nonchè con separato controricorso i sigg. L. e P., che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, e con ulteriore separato controricorso la società Duomo UniOne Assicurazioni s.p.a. (già Uniass Assicurazioni s.p.a. e quindi UniOne Assicurazioni s.p.a.), che spiega del pari ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ina Assitalia s.p.a., che spiega ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo.
Motivi della decisione
Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.
Con unico motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con unico motivo i ricorrenti in via incidentale L. e P. denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697, 2054, 2051 e 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 1 motivo la ricorrente in via incidentale Duomo UniOne Assicurazioni s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2043, 2051 e 2054 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia "omessa statuizione" su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con unico motivo la ricorrente in via incidentale Ina Assitalia s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., art. 2947 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 22, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
I ricorsi, principale ed incidentali, vanno dichiarati inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 366-bis e 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
I motivi recano infatti quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;
Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.
Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi difensive.
Tanto più che nel caso essi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).
Nè può d’altro canto sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – e non anche come nella specie in termini di violazione di legge -, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non recano la prescritta "chiara indicazione" – secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte – delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo, e anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. Cass., 23/11/2010, n. 23669; Cass., 29/4/2010, n. 10277; Cass., 16/12/2009, n. 26364 Cass., 26/10/2009, n. 22578).
All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, assorbito l’incidentale condizionato. Compensa tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.