Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 12 novembre 2005, notificato alle tre parti del giudizio di primo grado ( S.V., P.L. e Patronato E.N.C.A.L. – sede di (OMISSIS)) oltre che al Patronato E.N.C.A.L. presso la sede di (OMISSIS), l’Avv. B.M. proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Potenza, avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza n. 783/2004, con la quale era stata respinta la domanda dallo stesso formulata e diretta a conseguire il pagamento della somma di Euro 2.481,95, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in favore di S. V. in primo grado ed in appello in una controversia contro l’I.N.A.I.L., con conseguente assorbimento dell’esame della domanda di garanzia proposta dal S. nei confronti di P.L. e del Patronato Encal – sede provinciale di (OMISSIS). Nella costituzione del Patronato E.N.C.A.L.- sede di (OMISSIS), del Patronato E.N.C.A.L. – Direzione generale di (OMISSIS) e di S. V., il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 549 del 2008 (depositata il 25 giugno 2008), dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Avv. B.M. e, per l’effetto, confermava la sentenza di prime cure, regolando le complessive spese processuali del grado. A sostegno dell’adottata decisione, il Tribunale del capoluogo lucano rilevava che il gravame era inammissibile per difetto di specificità dei motivi di impugnazione e, comunque, per la formazione del giudicato interno in ordine alla statuizione relativa all’affermata mancata responsabilità in capo al S. (costituente antecedente logico-giuridico della parte impugnata inerente la responsabilità del Patronato ENCAL sede di (OMISSIS)); inoltre, il gravame si doveva considerare inammissibile nei riguardi del Patronato ENCAL – Direzione generale di (OMISSIS) perchè tale ente era del tutto privo di legittimazione con riferimento al giudizio di appello, non essendo stato evocato nel processo di primo grado.
Avverso detta sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. B.M., basato su un unico motivo, in ordine al quale ha resistito, con controricorso, la sola E.N.C.A.L.-Direzione generale di (OMISSIS), mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.
Motivi della decisione
1. In primo luogo il collegio deve dare atto che, trattandosi di un giudizio instaurato anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, non può ritenersi rituale la nuova costituzione della controricorrente (intervenuta a seguito della rinuncia dei precedenti difensori) a mezzo del nuovo difensore Avv. Piero Lorusso poichè formalizzata con il mero deposito di una comparsa di costituzione corredata di una procura speciale a margine, nel mentre sarebbe stato necessario osservare una delle modalità prescritte dall’art. 83 c.p.c., comma 2. Infatti, l’integrazione apportata allo stesso art. 83, comma 3, dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, (con la quale è stata consentita la successiva costituzione in giudizio anche mediante il deposito di memoria di nomina del nuovo difensore) trova applicazione soltanto ai giudizi introdotti successivamente all’entrata in vigore della medesima legge (v. art. 58, comma 1), ragion per cui non si può tener conto, in questa sede, delle attività defensionali realizzate dal menzionato Avv. Lorusso (permanendo, invece, l’efficacia della precedente procura ai sensi dell’art. 85 c.p.c.).
2. Con il proposto motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, formulando, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:"dica la Corte di cassazione se la costituzione nel giudizio d’appello di un soggetto che non sia stato parte del giudizio di primo grado ed al quale sia stato meramente notificato l’atto di citazione in appello contenente l’indicazione e la vocatio in ius delle sole parti del giudizio di primo grado, comporti l’inesistenza o comunque l’invalidità del rapporto processuale tra l’appellante e tale soggetto e la conseguente nullità della sentenza con la quale il giudice dell’appello, anzichè rilevare d’ufficio il difetto o l’invalidità di detto rapporto processuale, abbia dichiarato inammissibile l’appello nei confronti di tale soggetto ed abbia condannato l’appellante al pagamento in suo favore delle spese del secondo grado di giudizio". 2.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Secondo la prospettazione del ricorrente (compendiata adeguatamente nel riportato quesito di diritto) si sarebbero dovute considerare sussistenti le condizioni per dichiarare la nullità del giudizio di secondo grado e della conseguente sentenza impugnata in questa sede per aver il Tribunale di Potenza conferito la qualità di parte all’E’.N.C.A.L.-Direzione Generale di (OMISSIS), malgrado egli, in qualità di appellante, non lo avesse indicato tra i soggetti destinatari della citazione in appello, essendosi limitato ad inserirlo fra i soli soggetti destinatari della notificazione dell’impugnazione, al fine di renderlo edotto del proposto appello, instaurato anche nei confronti del Patronato E.N.C.A.L.- sede provinciale di (OMISSIS), che aveva partecipato al giudizio di primo grado insieme agli altri contraddittori – pure evocati in appello – S.V. e P.L..
Rileva, innanzitutto, il collegio che costituisce principio pacifico che la qualità di parte legittimata a proporre appello (o ricorso per cassazione), come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (v., per riferimenti, Cass. 16 giugno 2006, n. 13954, e Cass. 7 aprile 1995, n. 4063). Orbene, nel caso di specie, dagli atti del giudizio (esaminabili anche in questa sede sulla scorta della natura processuale del vizio denunciato) si evince che il ricorrente aveva instaurato il contraddittorio anche nei confronti dell’E.N.C.A.L – Direzione generale di (OMISSIS), malgrado essa non fosse stata parte nel giudizio di primo grado. La circostanza che la stessa non sia stata specificamente indicata nella citazione in appello tra i convenuti appellati (ancorchè nelle conclusioni rassegnate in primo grado si ponga riferimento alla richiesta di condanna del patronato E.N.CAL, in persona del legale rappresentante, senza ulteriori precisazioni) non ha fatto venir meno l’interesse dell’odierna controricorrente a costituirsi nel giudizio di secondo grado perchè risultata concretamente destinataria della notificazione dell’atto di impugnazione. Pertanto, nè l’omessa indicazione del requisito di cui all’art. 163 c.p.c., comma 1, n. 2 (da correlarsi all’art. 164 c.p.c.) nella citazione in appello, nè la mancata specificazione del titolo per il quale si era inteso estendere il contraddittorio anche nei confronti dell’E.N.C.A.L- Direzione generale di (OMISSIS), potevano escludere la volontà che l’appellante avesse inteso coinvolgere nel giudizio di appello anche quest’ultimo ente, malgrado non avesse partecipato al giudizio di prima istanza. Perciò, pur potendosi ravvisare la nullità "in parte qua" della citazione in appello, essa si sarebbe dovuta considerare sanata in virtù della costituzione della stessa E.N.C.A.L- Direzione generale di (OMISSIS). Di conseguenza, il giudice di secondo grado, avendo ravvisato un "eccesso di contraddittorio" in appello per esservi stato evocato un soggetto estraneo al giudizio di primo grado, non poteva che pervenire – sulla scorta del principio generale precedentemente richiamato – alla declaratoria di inammissibilità delle domande comunque da intendersi spiegate anche nei riguardi di tale soggetto non legittimato. Al riguardo deve, peraltro, evidenziarsi come, in generale, la giurisprudenza di questa Corte (v.
Cass. 8 gennaio 1982, n. 74) abbia puntualizzato che, qualora il rapporto processuale sia regolarmente instaurato tra tutti i soggetti che devono necessariamente prendervi parte, l’intervento in esso di un ulteriore soggetto, che non avrebbe dovuto parteciparvi (ma che, nella specie, lo ha fatto in dipendenza dell’estensione del contraddittorio nei suoi confronti in virtù dell’avvenuta notificazione dell’atto di appello), non determina di per sè la nullità del giudizio, in quanto, in tale ipotesi, essendo il rapporto già validamente costituito, si ha non un difetto, ma un eccesso di contraddittorio, cioè una situazione opposta a quella in presenza della quale la sentenza deve considerarsi "inutiliter data". 3. Per tutte le esposte ragioni il ricorso del B. deve essere respinto e lo stesso ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell’unica controricorrente, che si liquidano come in dispositivo (e senza tener conto – come già evidenziato – delle attività dell’Avv. Piero Lorusso, quale nuovo difensore non ritualmente costituito), mentre non occorre adottare alcuna statuizione con riferimento agli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente E.N.C.A.L. – Direzione generale di Roma, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
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