T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 04-10-2011, n. 7692 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Espone il sig. M.A., in fatto, di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’E.N.A.C. – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 istruttori di volo, di cui 5 in qualità di pilota di veicolo settore trasporto, 2 in qualità di pilota di veicolo settore aviazione generale e 3 in qualità di pilota di elicottero, relativamente ai 3 posti disponibili per la qualifica di "pilota di elicottero". In data 31 ottobre 2009 l’E.N.A.C. gli ha comunicato l’esclusione dalla procedura di selezione, disposta per non aver allegato alla domanda di partecipazione la copia fotostatica di un documento di identità. Espone, ancora, di avere presentato, il successivo 4 novembre, ricorso gerarchico, che è stato respinto con provvedimento n. 81354 del 18 novembre 2009, per "omissione della allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento o altro documento di riconoscimento equipollente in base all’art. 35 del d.P.R. n. 445 del 2000".

Con il ricorso in epigrafe ha impugnato i provvedimenti nn. 75791 e 81354, adottati dall’E.N.A.C. il 28 ottobre ed il 18 novembre 2009, con i quali l’Ente ha disposto, prima, e confermato, poi, la sua esclusione dalla partecipazione al concorso pubblicato nella G.U. n. 46 del 19 giugno 2009, nonché l’eventuale graduatoria di merito e la successiva nomina dei vincitori.

Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo:

a) Illegittimità del provvedimento per errore di fatto.

Il ricorrente ha allegato alla domanda la propria carta di identità.

b) Illegittimità del provvedimento per irrilevanza del presupposto di fatto.

Quand’anche il presupposto di fatto su cui l’E.N.A.C. ha fondato l’esclusione fosse vero e, dunque, il ricorrente non avesse allegato la carta di identità alla domanda di partecipazione, l’esclusione sarebbe illegittima, avendo egli dichiarato il possesso di detta carta di identità.

c) Illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 71 n. 3 D.P.R. n. 445 del 2000, nonché dell’art. 3, lett. e, del bando di concorso.

Il ricorrente ha allegato copia del brevetto dell’epoca di validità dell’abilitazione di istruttore a doppio comando su elicottero, rilasciato il 14 novembre 1979, nonché una copia del brevetto dell’epoca di validità dell’abilitazione di istruttore di volo strumentale su elicottero rilasciato il 14 agosto 1985. Tali tesserini hanno tutti gli elementi identificativi presenti sulla carta di identità e sono quindi alla stessa equipollenti.

Aggiunge, ancora, che in ogni caso l’E.N.A.C. avrebbe dovuto chiedere la regolarizzazione del documento, ove effettivamente mancante.

d) Illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 6, comma 1, L. n. 241 del 1990.

L’E.N.A.C. avrebbe dovuto chiedere la regolarizzazione del documento, trattandosi di irregolarità formale.

Conclude il ricorrente chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di censura, l’annullamento dei provvedimenti espulsivi dalla selezione de qua, con ogni effetto in ordine alla graduatoria di merito e l’eventuale atto di nomina dei vincitori.

L’E.N.A.C. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo l’infondatezza degli spiegati mezzi di censura; non si è, invece, costituito l’intimato controinteressato..

Con ordinanze n. 1163 del 26 luglio 2010 e n. 1769 del 3 dicembre 2010 sono stati disposti incombenti istruttori.

In vista della decisione della causa alla pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie e documenti.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Preliminarmente si deve dare atto che l’E.n.a.c. ha depositato in data 1° febbraio 2011, in esecuzione dell’ordinanza n. 1769/2010, copia della graduatoria di merito dei candidati risultati vincitori alla procedura selettiva in controversia, da cui emerge che, con riferimento alla qualifica "Ispettori di volo elicottero" cui il ricorrente ha circoscritto il proprio interesse, è risultato un unico vincitore (Ferreri Bartolomeo), al quale, peraltro, il ricorso introduttivo è stato ritualmente notificato.

A quanto sopra consegue che, risultando il contraddittorio relativo alla presente controversia integro, a nessun ulteriore adempimento è tenuto il ricorrente, per cui il ricorso è procedibile.

La sottoposta fattispecie contenziosa attiene alla legittimità della esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 istruttori di volo, di cui, fra gli altri, 3 in qualità di pilota di elicottero, disposta dall’E.n.a.c. in quanto la relativa domanda di partecipazione è stata presentata priva della copia fotostatica di un documento di identità, come richiesto, a pena di esclusione, dall’art. 3, lettere e) ed f) del bando di concorso, ovvero, di altro documento di riconoscimento equipollente in base all’art. 35 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Il ricorrente con i quattro motivi di ricorso sostiene, sotto diversi angoli prospettici, l’erroneità e/o irrilevanza dei presupposti in fatto posti a base del provvedimento, e, per altro verso, l’illegittimità della disposta esclusione per violazione delle norme in materia di documentazione amministrativa e sul procedimento amministrativo.

Il Collegio deve dare atto della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare i primi due motivi di ricorso, in quanto, come risultato pacificamente dal deposito documentale, effettuato dalla resistente in esecuzione dell’ordinanza n. 1163/2010, il ricorrente effettivamente non ha allegato alla domanda di partecipazione copia fotostatica di un documento di identità, ma documento equipollente ai sensi dell’art. 35, d.P.R. n. 445/2000.

Peraltro, la resistente Amministrazione, giusta la più ampia motivazione di cui al secondo dei provvedimenti impugnati, aveva rilevato non solo l’omessa allegazione alla domanda di partecipazione della copia di un documento di identità ma anche di altro documento di riconoscimento a questo equipollente; in sede difensiva ha, poi, esplicitato che i documenti equipollenti allegati dal ricorrente (brevetti di abilitazione di istruttore di volo) erano scaduti e, siccome privi della integrazione prevista dalla legge, non validi, circostanza, questa, ritenuta parificabile a quella della omessa allegazione.

La tesi non convince.

L’art. 3 del bando di concorso ha previsto dettagliatamente le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, tra cui, (lett.d) l’inserimento nella stessa di talune dichiarazioni, aventi valore (lett. e) di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, cui allegare, in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, "una copia fotostatica, con firma autografa non autenticata, di un proprio documento di identità".

E’ principio ormai consolidato in giurisprudenza che alla produzione della copia del documento di identità, o documento allo stesso equipollente, si deve attribuire valore di elemento costitutivo della fattispecie descritta dall’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Infatti, nella previsione di cui al combinato disposto degli art. 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, citato d.P.R., l’allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell’interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce a una istanza o a una dichiarazione, e non rappresenta un vuoto formalismo, ma si configura, semmai, come l’elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica (ex multis, Sez. V, Sent. n. 5109 del 20102008).

Ma nel caso in controversia non si discute, a ben vedere, se il candidato abbia omesso del tutto di allegare un documento richiesto a pena di esclusione e se, in tal caso, fosse ammissibile, o meno, l’integrazione postuma di tale produzione, ma la valenza da attribuire ad un documento inequivocabilmente allegato nei termini di decadenza, ma non conforme a quanto richiesto dallo stesso bando.

L’Amministrazione ha ritenuto che nessuna integrazione documentale andasse richiesta al candidato, avendo ritenuto, in sostanza, che la presentazione di un documento scaduto, e, dunque, non più valido, equivalesse alla assenza della allegazione richiesta a pena di esclusione, e, pertanto, non suscettibile di alcuna regolarizzazione postuma.

Ritiene, in proposito, il Collegio che se il partecipante alla selezione concorsuale allega un documento di identità o altro equipollente non in corso di validità, trova applicazione l’art. 45 comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000 n. 445 che prevede come gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio. Attesa la valenza di tale dichiarazione, che ha, in sostanza, la funzione di assicurare la paternità della dichiarazione, la sua mancanza costituisce mera irregolarità; a tanto soccorre l’art. 71, comma 3, stesso d.P.R. n. 445 del 2000, laddove si prevede che " qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito ".

Sulla questione si é, peraltro, pronunciato il Consiglio di Stato con considerazioni estensibili anche alla vicenda contenziosa di cui si tratta.

Il giudice di appello ha ritenuto che ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, la domanda o la dichiarazione presentata alla p.a. può essere, anziché sottoscritta innanzi al dipendente addetto a riceverla, sottoscritta ed accompagnata da "copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore"; peraltro, la circostanza che sia stata allegata copia fotostatica di un documento scaduto non importa l’inesistenza della dichiarazione, ma semplicemente la sua irregolarità, che, in forza del successivo art. 71, impone al funzionario competente a ricevere la documentazione di darne notizia all’interessato, al fine della regolarizzazione o del completamento della dichiarazione (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 11 novembre 2004, n. 7339).

Sulla scorta di tali considerazioni deve essere affermata l’illegittimità dell’esclusione del ricorrente dal concorso de quo, ancorché il medesimo avesse allegato, come richiesto, alle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, un documento scaduto, circostanza questa che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad invitare a regolarizzare la domanda, non essendo emersi, peraltro, elementi tali da provare la falsità delle stesse dichiarazioni, che soli avrebbero inibito tale regolarizzazione.

In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto e i provvedimenti con lo stesso impugnato devono essere annullati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate giusta quanto in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.

Condanna il resistente dall’E.N.A.C. – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, sig. A., liquidate nella somma di Euro. 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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