Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-01-2012, n. 739 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I coniugi D.P.E.S. e F.G., proprietaria la prima e comproprietari entrambi di alcuni fondi siti in comune di (OMISSIS), sui quali essi avevano costruito la propria casa di abitazione ed un locale adibito a deposito attrezzi, coltivando il terreno circostante a vigneto, frutteto e bosco ceduo, agivano innanzi al Tribunale di Sondrio nei confronti di Za.

G., Z.C., Z.S., Z.F. e D.R.T., affinchè fosse (i) accertato il loro diritto di usare, anche con mezzi meccanici per la coltivazione dei fondi, una via vicinale privata ex agris finitimis collatis, posta tra le rispettive proprietà; e (ii) costituita una servitù di passaggio su di un fondo, di proprietà del solo Za.Gi., limitrofo alla strada stessa, in modo che la larghezza di quest’ultima ne sarebbe risultata ampliata. In subordine, domandavano la costituzione sulla medesima strada di una servitù di passaggio.

Tutti i convenuti – ad eccezione di D.R.T. – si costituivano in giudizio e resistevano alle domande proposte, che il Tribunale di Sondrio rigettava.

In parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dagli attori, la Corte d’appello di Milano disponeva, a titolo di servitù, l’ampliamento della strada in corrispondenza della proprietà di Za.Gi., mediante demolizione e ricostruzione arretrata di un muretto di controripa, determinando, infine, in Euro 129,11 l’indennità spettante al proprietario del fondo servente.

In particolare, la Corte milanese escludeva che fosse stata raggiunta la prova dell’esistenza della strada vicinale privata, non essendo risultato che i fondi di proprietà delle parti appellate fossero mai stati coltivati, ed essendo irrilevante sia la circostanza che i terreni in questione fossero catastalmente classificati come vigneti e boschi cedui, sia il fatto che la via agraria proseguisse ad ovest verso una stradina, non sussistendo la prova dell’utilità per i fondi di proprietà dei convenuti e del passaggio pacifico esercitato dagli appellanti lungo il tracciato della via.

Osservava, poi, la Corte territoriale che non era contestato che gli appellanti esercitassero un passaggio iure servitutis lungo la strada, e che ricorresse la condizione delle esigenze dell’interesse dell’agricoltura, di cui all’art. 1051 c.c., risultando la coltivazione, anche se non intensiva, dei terreni di proprietà degli attori a vigneto e frutteto, sicchè l’ampliamento della servitù, in relazione alla destinazione preesistente ed attuale, costituiva una necessità per la proprietà degli attori e non una semplice comodità. Inoltre, la costruzione del nuovo fabbricato residenziale, inserito in un comprensorio di edifici con la medesima destinazione, giustificava la necessità di un ampliamento per soddisfare le esigenze connaturate all’uso civile.

Rilevava, infine, che era inammissibile, perchè nuova, la domanda di ampliamento della servitù relativamente ad altro terreno, proposta per la prima volta nelle conclusioni d’appello.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre Za.Gi., con quattro articolati motivi.

Resistono con controricorso D.P.E.S. e F.G., che propongono altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi.

C., F. e Z.S. e D.R.T. non hanno svolto attività difensiva.

Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., comma 1, in connessione con il difetto di motivazione sul punto decisivo dell’interclusione del fondo, sostenendo che prima di disporre l’ampliamento del sentiero nella parte in cui esso passa accanto alla proprietà Za., la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare che la proprietà dei D.P. e F. non aveva, nè potesse avere, altra possibilità di accesso da e per la via pubblica se non passando per il sentiero che costeggia e/o attraversa, tra le altre, la proprietà Za..

3. – Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., comma 3 in connessione con il difetto di motivazione sul punto decisivo dell’interclusione del fondo. Atteso che la proprietà dei D.P. – F. non ha un passaggio sul fondo di proprietà Za., ma, alla luce dei documenti prodotti nei precedenti gradi di giudizio, ha solo una servitù concessa da D.R.T. sui fondi di quest’ultima e delle figlie di lei, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare a) che il fondo degli attori avesse accesso alla via pubblica tramite un passaggio su fondo altrui; b) che sul fondo di proprietà Za. gravava tale diritto di servitù; c) che gli attori fossero impossibilitati a procurarsi un passaggio adatto al transito dei veicoli a trazione meccanica senza eccessivo dispendio o disagio; e d) che tale ampliamento non rappresentasse per il fondo dominante una mera comodità, ma una necessità.

Per contro, la Corte d’appello ha omesso del tutto tale trattazione, e gli attori non hanno fornito la prova, a loro carico, dell’esistenza di una servitù di passo anche sulla proprietà Za..

4. – Con il terzo motivo, articolato in due censure, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, perchè a) nel disporre l’ampliamento per le esigenze sia dell’agricoltura, sia dell’uso abitativo, non ha considerato che, come emerge dalla c.t.u. e dalle foto in atti l’ampliamento del fondo di cui alla particella 1376 se anche fosse possibile in nessun caso sarebbe funzionale al transito di autoveicoli; b) la possibilità dell’ampliamento su detto fondo non consentirebbe comunque il passaggio preteso dai F. – D.P. per la presenza di un balcone esistente sul mappale 705 ad un’altezza variabile da m. 2,03 a m. 2,15, e della porta d’ingresso del relativo fabbricato.

5. – Con il quarto parte ricorrente deduce la contraddittorietà della sentenza d’appello, perchè ha disposto l’ampliamento di una servitù senza che essa possa essere esercitata, perchè non potrà mai essere concessa su tutti i mappali su cui dovrebbe insistere.

6. – Con il primo motivo del ricorso incidentale i controricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi generali informatori in materia d’interpretazione delle domande, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Lamentano al riguardo che la Corte milanese ha omesso di pronunciare sulla domanda subordinata con riferimento ai fondi 704, 1378, 681 e 679. 7. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 112 e la falsa applicazione dell’art. 345 vecchio testo c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 Contrariamente a quanto detto nella sentenza impugnata, si sostiene, gli attori fin dall’atto introduttivo del giudizio avevano chiesto l’ampliamento della servitù anche con riferimento al mapp.705. 8. – Con il terzo motivo i controricorrenti deducono che la Corte territoriale nel disporre l’ampliamento della strada in corrispondenza del fondo 1376 "a titolo di servitù", ha mancato di precisare di aver disposto ciò a titolo di ampliamento della preesistente servitù di passaggio, da pedonale a carrabile.

9. – Il primo motivo del ricorso principale non è accoglibile.

Come dimostra l’iter motivazionale della sentenza impugnata (riassunto sopra, in parte narrativa), la Corte d’appello ha trattato la domanda (non rileva, nella limitata economia del motivo in esame, se esattamente o erroneamente, non essendo censurata l’interpretazione della pretesa) come rivolta all’applicazione dell’art. 1051 c.c., comma 3, che consente l’ampliamento del passo per la coltivazione e l’uso conveniente del fondo a favore del quale è già costituita una servitù di passaggio. Ciò ha fatto sul presupposto (criticato nel secondo motivo del ricorso principale) che il fondo di proprietà attrice già godesse, pacificamente, di una servitù di passaggio e che tanto bastasse a giustificare lo scrutinio di fondatezza della domanda secondo la causa petendi dell’ampliamento del passo stesso ai danni (anche) della proprietà Za..

In definitiva, la censura ipotizza il malgoverno di una norma – l’art. 1051 c.c., comma 1 – che in realtà esula dalla trama argomentativa svolta a sostegno della pronuncia impugnata.

10. – Il secondo motivo, invece, è fondato.

L’art. 1051 c.c., comma 3 richiede per l’ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, una triplice condizione: che preesista sul medesimo fondo su cui realizzare l’ampliamento una servitù di passaggio, che l’ampliamento stesso sia necessario per la coltivazione o per l’uso conveniente del medesimo fondo dominante, e che quest’ultimo non abbia un’uscita diretta sulla via pubblica idonea a soddisfare detta esigenza (cioè sia intercluso in senso relativo). Tali condizioni non mutano, nè si contraggono, nell’ipotesi in cui il petitum sostanziale della domanda consista nell’allargamento di una preesistente via che attraversi più fondi di distinta proprietà, atteso che ad una molteplicità di fondi serventi corrisponde una speculare pluralità di servitù (cfr. Cass. nn. 10470/01, 1495/87), ancorchè la somma dei rispettivi luoghi di esercizio componga un bene, come appunto una strada, suscettibile di un apprezzamento economico unitario in relazione all’utilitas del fondo dominante. Ne consegue che il giudice di merito è tenuto a verificare l’esistenza di tali condizioni in rapporto alla relazione tra il fondo dominante e ciascun fondo servente.

10.1. – Nello specifico, la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare il proprio accertamento su ognuno di tali punti, e non soltanto sulla necessità dell’ampliamento. Tale riscontro è mancato, invece, evidentemente sul presupposto erroneo che il diritto di passo concesso su altri fondi attraversati dalla strada valesse a radicare una servitù unica e indistinta sull’intero percorso, inclusa la parte di esso gravante sulla proprietà Za., il cui pregresso asservimento al fondo di proprietà D.P. – F. non risulta verificato nella sentenza d’appello.

11. – L’accoglimento del suddetto motivo assorbe l’esame delle restanti censure del ricorso principale e quelle del ricorso incidentale, il quale ultimo propone questioni che a loro volta erano rimaste assorbite nella decisione di secondo grado.

12. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, assorbiti i restanti motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2012

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