Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Sussistono i presupposti per la definizione immeditata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità sanitaria che la commissione per gli accertamenti psicofisici per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi ha reso nei suoi riguardi con la seguente motivazione: "Alterazione acquisita cronica estesa della cute (tatuaggio) gamba destra; alterazione acquisita cronica della cute (tatuaggio) braccio destro visibile con l’uniforme". Come seguono le censure articolate in ricorso:
a)quanto al tatuaggio sulla gamba destra, la commissione ha disposto l’esclusione del ricorrente solo sulla base del mero riscontro del tatuaggio, omettendo di valutare lo stesso in base alla sua visibilità, anche alla stregua delle dovute considerazioni sul deturpamento del corpo o della contrarietà dello stesso al decoro della persona e/o allo status di carabiniere;
b)quanto al tatuaggio sull’avambraccio (incisione del nome della propria figliola), lo stesso non è visibile, non è "sgradevole o raccapricciante" né idoneo a recare offesa al decoro della divisa o al prestigio dell’Istituzione.
L’amministrazione ha depositato relazione e documenti.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio osserva che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale bensì soltanto quelli che, secondo la valutazione dell’amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente – alla stregua del giudizio di valore – sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica nonché incidenti sui profili sanitari, anche alla luce del Regolamento di disciplina militare.
Nel caso in esame consta che:
a)i tatuaggi sono collocati, uno sulla superficie laterale della gamba destra, raffigurante un gladiatore ed il Colosseo, di cm 18 x 7; l’altro, sulla superficie mediale del braccio destro, di cm 6 x 2.5, raffigurante il nome "Desire";
b)il giudizio di non idoneità è stato reso ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 (corretta fonte di riferimento in quanto normativa richiamata dall’art. 10, punto 7 del bando di concorso);
c)poiché per realizzare un tatuaggio si usano, tra l’altro, diversi tipi di sostanze chimiche, fra cui la Otoluina e la SNitroanilina ed in genere composti compresi fra le amine aromatiche di natura cancerogena (cfr relazionedocumentazione depositata dall’amministrazione: "Tali sostanze, penetrando nel derma, non hanno solo una potenziale azione cancerogenetica, ma possono stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute, e quindi portare alla eventualità di chiazze bianche permanenti quali quelle della vitiligine; inoltre, in soggetti predisposti, pur in assenza di precedenti manifestazioni cliniche evidenti, tali sostante introdotte nel derma possono provocare la comparsa di malattie dermatologiche quali la psoriasi e dermatiti eczematose; la stessa esposizione di un tatuaggio alla luce solare, può in taluni casi, alterare la pigmentazione del tatuaggio con la formazione di macchie e chiazze cutanee permanenti. Inoltre, qualora la strumentazione utilizzata non sia stata adeguatamente sterilizzata, sussiste il rischio di contrarre gravi patologie infettive ad evoluzione cronica quali, ad esempio, I’epatite C e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il tatuaggio è stato contemplato quale causa di non idoneità al servizio militare quando costituisce una alterazione acquisita e permanente della cute e degli annessi, estesa o grave, o che per sede determina rilevanti alterazioni fisiognomiche;
d)la documentazione fotografica rende ragione della estensione dei tatuaggi, che coprono l’avambraccio destro e la gamba sinistra (polpaccio);
e)la commissione ha ritenuto – secondo un giudizio di discrezionalità tecnica insindacabile sul piano della relazionabilità del fatto (tatuaggio) alla norma (art. 19, D.M. 5/12/2005) e, comunque, immune da vizi logici e/o di ragionevolezza sul piano della coerenza intrinseca alla luce di quanto esposto al precedente punto c) – l’alterazione cutanea "cronica" ed "estesa", esplicitandolo nella motivazione;
f)il giudizio di valore è immune dai rubricati vizi di eccesso di potere in quanto, come sopra anticipato, il tatuaggio consiste nella infiltrazione di sostanze chimiche nel derma; la comunità scientifica ne ravvede ripercussione nell’epidermide e nell’ipoderma; esso, pertanto, determina senza alcun dubbio in una "alterazione acquisita e cronica della cute" in quanto produttiva di una modificazione permanente dello stato anteriore del soggetto;
g)quanto alla visibilità (giudizio rilevante sotto il profilo dell’immagine e del decoro dell’Istituzione), va annotato che il tatuaggio posto sulla gamba è, come riferisce l’amministrazione, ben visibile con l’uniforme ginnica nonché "esteso" in considerazione della vasta superficie corporea interessata dal disegno cutaneo, mentre quello posto sul braccio "pur di dimensioni contenute" risulta "facilmente visibile con l’uniforme estiva, considerando gli abituali movimenti dell’arto superiore durante le comuni attività lavorative";
h)l’eventuale non indelebilità del tatuaggio, ovvero la sua presunta rimuovibiltà, è circostanza che non rileva poiché il giudizio della commissione è di natura storica, soggetto alla regola tempus regit actum ed al principio di par condicio che si impone alla procedura concorsuale come limite (anche temporale) agli accertamenti di idoneità dei candidati;
i)neppure rientra tra le incombenze della commissione appurare l’indelebilità o meno delle effigi dovendosi limitare il suo compito – per fatto di norma (art. 19 d.m. 5/12/2005) – alla sola verifica circa la natura (estesa e/o grave) dell’acquisita alterazione: e ciò, si ripete, secondo un giudizio di valore espressione di discrezionalità tecnica;
i)l’art 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 non considera la "cronicità" come il comune denominatore di ogni alterazione ma pone la stessa in alternativa alle "rilevanti alterazioni funzionali e fisiognomiche"; tanto lo si evince, in via di interpretazione logicosistematica, dalla disgiuntiva "o" inserita nel periodo nonché dalla "virgola" che segue immediatamente al soggetto della frase (Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche…); ne consegue, che l’alterazione acquisita, cronica della cute, nonché estesa (come riscontrata dalla commissione nel caso di specie), è pertinente, motivata causa di non idoneità al reclutamento;
l)non è dubbio che forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi stridano con l’immagine di sobrietà dell’Arma (cfr art. 18 del Regolamento di disciplina militare);
m)il principio di buona amministrazione ( art. 97 Cost.) si estrinseca, nell’ambito dell’Istituzione militare, anche nel rispetto di un decoroso aspetto esteriore.
In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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