DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 73 Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la necessita’ di intervenire in via d’urgenza per
consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuita’, delle
attivita’ volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel
territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla
vulnerabilita’ sismica della galleria Pavoncelli, necessarie a
garantire l’approvvigionamento idrico della zona interessata, la
prosecuzione delle attivita’ volte alla realizzazione del
completamento della viabilita’ Lioni-Grottaminarda, nonche’ per
consentire alla Regione Campania di proseguire nelle attivita’
avviate per l’affidamento delle gestioni degli impianti di
collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 31 marzo 2014 e del 30 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Galleria Pavoncelli

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2015». Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma si provvede con le risorse gia’ previste per la copertura
finanziaria dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 19 marzo 2010.

Art. 2

Completamento della viabilita’ Lioni – Grottaminarda

1. Al fine di consentire il completamento delle opere inerenti alla
viabilita’ dell’asse stradale Lioni – Grottaminarda, nelle competenze
del Commissario di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, subentra il Coordinatore di apposita struttura temporanea
istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
fino alla data di ultimazione dei relativi lavori, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2015.
2. Il Coordinatore della struttura temporanea di cui al comma 1,
scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e’ nominato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli oneri della struttura temporanea, che si avvale del
personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero di altro personale appartenente alla pubblica
amministrazione ed in posizione di comando presso la struttura,
eventualmente proveniente dalla stessa struttura commissariale, sono
determinati nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 a valere sulle risorse della contabilita’ speciale
3250, gia’ intestata al Commissario di cui al comma 1, anche
provenienti dalla contabilita’ speciale 1728 di cui all’articolo 86,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Coordinatore di cui
al comma 1 subentra nella titolarita’ delle predette contabilita’
speciali, per lo svolgimento delle competenze assegnate.

Art. 3

Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione
Campania

1. Nelle more del completamento, da parte della Regione Campania,
delle attivita’ avviate per l’affidamento delle gestione degli
impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli
Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni
di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuita’
nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre
effetti, fino al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 1° giugno 2012, e
successive modificazioni, nonche’ i provvedimenti presupposti,
conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del 31
luglio 2014, cessano comunque gli effetti dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse gia’ previste per la copertura finanziaria
della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del Presidente del
Consiglio dei Ministri.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Galletti, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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