Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-09-2011, n. 34495

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22-2-2010 il Giudice di Pace di Jesi dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.M. e C. C., per i reati di cui agli artt. 612 e 594 c.p. rispettivamente ascritti,per essere tali reati estinti per intervenuta remissione di querela.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Ancona, rilevando in primo luogo l’incompetenza per materia del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 21 c.p.p., comma 1, e la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 612 c.p., comma 2 in rel. agli artt. 339 e 152 c.p..

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza in riferimento alla fattispecie di cui all’art. 612 c.p., comma 2 da ritenersi a carico del M..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Vanno condivise le censure articolate in diritto dal ricorrente PG. In tal senso emerge dalla sentenza di cui si tratta che il reato di minaccia era da considerare contestato in forma aggravata,avendo il M. agito con uso di un cacciavite,mentre pronunziava nei confronti della persona offesa la frase "tanto ti ammazzo".

Correttamente il PG ha evidenziato sul punto che devono ritenersi come armagli oggetti atti ad offendere,dei quali la legge vieta il porto,secondo giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, sent. n. 1 1184 del 4-7-1984) aggiungendo opportunamente che – pur essendo il capo d’imputazione privo della specifica menzione dell’aggravante – deve ritenersi operante il principio giurisprudenziale,secondo cui vale la contestazione in fatto.(Cass. Sez. 2, sent. n.47863 del 28-10-2003,e Sez. 2, n.2557 del 29.5.2009).

In conclusione pertanto emerge che la sentenza impugnata risulta viziata dalla erronea applicazione della legge penale per ciò che concerne la contestazione di minaccia a carico dell’imputato M. enunciata al capo A) della rubrica, reato che va riqualificato come minaccia aggravata, delitto perseguibile d’ufficio. Conseguentemente va pronunziato l’annullamento della sentenza limitatamente a tale fattispecie ascritta al M., senza rinvio.

Gli atti vanno trasmessi per quanto di competenza al Procuratore della Repubblica di Ancona,per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di minaccia grave, così riqualificato il fatto di cui al capo A) ascritto al M. e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Ancona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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