Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 23-09-2011, n. 34716

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 1/12/10 il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia rigettava l’istanza di F.S., detenuto di nazionalità albanese, volta all’applicazione della sanzione, alternativa alla detenzione, dell’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1992, art. 16, comma 5.

Osservava il giudice che il titolo di detenzione del F. per la residua pena da espiare (tentata estorsione aggravata, ricompresa tra quelli di cui all’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) era ostativo alla sanzione alternativa richiesta.

Ricorreva per cassazione la difesa, rilevando che il F. era detenuto (dal 29/1/08) per due titoli di reato, riconosciuti in continuazione con unica condanna: D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (anni 6 di reclusione e multa, non ostativo) e artt. 56 e 629 c.p. (anni 2 di reclusione e multa, ostativo), su cui aveva goduto dell’indulto di tre anni (e multa) e di 225 giorni di liberazione anticipata. La pena residua (inferiore ai due anni) non era pertanto riferibile al delitto ostativo, nonostante l’unicità della condanna.

Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva il rigetto dell’istanza, ricordando la giurisprudenza di legittimità che esclude, ai fini dell’espulsione dello straniero come sanzione sostitutiva, la possibilità di scindere il cumulo comprensivo del reato ostativo.

Il ricorso, infondato, va respinto.

Correttamente richiamata, infatti, nel parere del PG la giurisprudenza di questa Corte sull’argomento: "L’espulsione dello straniero, prevista come misura alternativa alla detenzione dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione), non può essere disposta in relazione a pena determinata a seguito di cumulo comprensivo anche di pena inflitta per reato ostativo alla sua concessione, non potendosi procedere alla sua scissione al fine di imputare la parte di pena espiata al predetto reato ostativo" (Cass., sez. 1, sent. n. 4623 del 20/1/10, dep. 3/2/10, rv. 245993, Sollou).

Ciò perchè l’espulsione in parola è misura amministrativa (come tale non finalizzata al recupero o al reinserimento del condannato, secondo la ratto dello scioglimento del cumulo), nella cui applicazione prevale l’esigenza di contrastare la pericolosità sociale del soggetto, che può essere desunta anche solo dall’esistenza di una condanna per reato ostativo (sintomo di per sè di tale pericolosità).

Al rigetto del ricorso segue ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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