Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni volte a favorire la piu’ razionale utilizzazione dei
dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione
dell’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l’accesso dei
cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione;
RITENUTA la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre
disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza
giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori
pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle
opere necessarie a garantire lo svolgimento dell’evento Expo 2015;
RITENUTA altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per l’efficiente informatizzazione del processo civile,
amministrativo, contabile e tributario, nonche’ misure per
l’organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la
ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli
organizzativi e il piu’ efficace impiego delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 giugno 2014;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della
giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell’interno,
dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e
forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute,
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del lavoro e
delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche
amministrazioni)
1. Sono abrogati l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, l’articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e l’articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se
prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti
dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalita’ degli uffici
giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari,
amministrativi, contabili, militari nonche’ degli avvocati dello
Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro
scadenza se prevista in data anteriore.
4. Al fine di garantire l’efficienza e l’operativita’ del sistema
di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e
993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre
2015.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
inclusi il personale delle autorita’ indipendenti e i dirigenti
medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti
di accesso al pensionamento come disciplinata dall’articolo 24, commi
10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni.
6. All’onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni per
l’anno 2014, 75,2 milioni per l’anno 2015, 113,4 milioni per l’anno
2016, 123,2 milioni per l’anno 2017 e 152,9 milioni a decorrere
dall’anno 2018, si provvede con le seguenti modalita’:
a) all’articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto
legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per
l’anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018" sono sostituite
dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l’anno 2015, a 1.988,1
milioni di euro per l’anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l’anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018";
b) all’articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 2, comma 1,
lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "a
1.028,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a
decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a 1.104 milioni
di euro per l’anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l’anno 2016, a
1.309,9 milioni di euro per l’anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018";
c) l’allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ sostituito
dall’allegato 1 al presente decreto;
d) quanto a 2,6 milioni di euro per l’anno 2014 con corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma
8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
(Incarichi direttivi ai magistrati)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il Consiglio
superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni
direttive e semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto
limite di eta’ o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del
relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro tre mesi dalla pubblicazione della
vacanza.
1-ter. In caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al
comma 1-bis, il Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del
relatore della procedura con il Presidente della Commissione
competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve formulare una
proposta.".
2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 13 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma
1, si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze
successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle
funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare
almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a
riposo.
4. Al secondo comma dell’articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n.
195, dopo le parole: "del processo amministrativo", sono aggiunti i
seguenti periodi: "Contro i provvedimenti concernenti il conferimento
o la conferma degli incarichi direttivi e semi direttivi, il
controllo del giudice amministrativo ha per oggetto i vizi di
violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. Per la tutela
giurisdizionale nei confronti dei predetti provvedimenti si segue,
per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall’articolo
119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di
ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il
ricorso, ordina l’ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un
termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma
4 dell’articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo n. 104 del 2010.".
Art. 3
(Semplificazione e flessibilita’ nel turn over)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di
cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l’anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell’anno precedente. La predetta facolta’ ad assumere e’
fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per
cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall’anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la
normativa di settore.
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del
singolo ente non superi l’80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa
al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta
facolta’ ad assumere e’ fissata nella misura del 60 per cento
nell’anno 2016, dell’80 per cento nell’anno 2017 e del 100 per cento
a decorrere dall’anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all’articolo 35, comma 3,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il
decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla base della
programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti
economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei
correlati oneri. A decorrere dall’anno 2014 e’ consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano
annualmente un monitoraggio sull’andamento delle assunzioni e dei
livelli occupazionali che si determinano per effetto delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate misure
correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico
del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle
assunzioni previste dal regime vigente.
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti
al patto di stabilita’ interno procedono ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 16, comma 9, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta’ ad assumere e’
fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del
100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le
disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2014 e’
consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
L’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e’
abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le
politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma
2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire
anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della
percentuale tra spese di personale e spese correnti.
6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini
della copertura delle quote d’obbligo.
7. All’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
le parole "Per il quinquennio 2010-2014" sono sostituite dalle
seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".
8. All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) e’ abrogato il comma 9;
b) al comma 14 e’ soppresso l’ultimo periodo.
9. E’ abrogato l’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
10. All’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: "Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "all’avvio delle procedure
concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle relative assunzioni".
Art. 4
(Mobilita’ obbligatoria e volontaria)
1. I commi da 1 a 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma
2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo
assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio
sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un
bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in
attesa dell’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei
fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e’ richiesto
l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di
destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione
che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti
vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza. Per agevolare
le procedure di mobilita’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale
finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilita’.
2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma
2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono
medesima unita’ produttiva ai sensi dell’articolo 2103 del codice
civile. Parimenti costituiscono medesima unita’ produttiva le sedi
collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla
sede in cui il dipendente e’ adibito. I dipendenti possono prestare
attivita’ lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra nell’ambito dell’unita’
produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa,
ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma,
anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza
preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
di organico.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e’
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell’allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione
di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi’,
le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento
economico spettante al personale trasferito mediante versamento
all’entrata dello Stato da parte dell’amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all’amministrazione cedente. I
criteri di utilizzo e le modalita’ di gestione-delle risorse del
fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nell’assegnazione delle risorse
vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino
rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle
amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva
permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui
ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2.3, pari a 15
milioni di euro per l’anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l’anno
2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n.
262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
decorrere dall’anno 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l’attuazione del presente articolo.".
2. E’ abrogato l’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
3. Il decreto di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e’ adottato, secondo la procedura ivi indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la
tabella di equiparazione ivi prevista e’ adottata con decreto del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato articolo 29-bis.
Art. 5
(Assegnazione di nuove mansioni)
1. All’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: "3-bis. Gli elenchi di
cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle
amministrazioni competenti.";
b) alla fine del comma 4 e’ inserito il seguente periodo: "Nei sei
mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all’articolo
33, comma 8, il personale in disponibilita’ puo’ presentare, alle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in
deroga all’articolo 2103 del codice civile, nell’ambito dei posti
vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione
economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al
fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la
ricollocazione non puo’ avvenire prima dei trenta giorni anteriori
alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33, comma 8.".
c) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: "6. Nell’ambito della
programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l’avvio
di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato
o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono
subordinate alla verificata impossibilita’ di ricollocare il
personale in disponibilita’ iscritto nell’apposito elenco. I
dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono
essere assegnati, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in
posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta
o presso quelle individuate ai sensi dell’articolo 34-bis, comma
5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresi’, avvalersi della
disposizione di cui all’articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i
dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato
o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si
avvalgono dell’articolo 23-bis il termine di cui all’articolo 33
comma 8 resta sospeso e l’onere retributivo e’ a carico
dall’amministrazione o dell’ente che utilizza il dipendente.".
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il
comma 567 e’ inserito il seguente:
"567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono
rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall’avvio. Entro 15 giorni
dalla conclusione delle suddette procedure il personale puo’
presentare istanza alla societa’ da cui e’ dipendente o
all’amministrazione controllante per una ricollocazione, in via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa’ o in
altra societa’.".
Art. 6
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)
1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole da "a soggetti, gia’ appartenenti ai ruoli delle stesse" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti gia’
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e’, altresi’, fatto divieto di conferire ai medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di
governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque
consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il
presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso
organi costituzionali.".
2. Le disposizioni dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.
95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 7
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)
1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa
pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia’
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell’articolo 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta
per cento per ciascuna associazione sindacale.
2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi
di cui al comma 1 e’ operata con arrotondamento delle eventuali
frazioni all’unita’ superiore e non opera nei casi di assegnazione di
un solo distacco.
3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai
rispettivi ordinamenti puo’ essere modificata la ripartizione dei
contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni
sindacali.
Art. 8
(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)
1. All’articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "compresi quelli di titolarita’ dell’ufficio di
gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque
denominati, negli uffici di diretta collaborazione,";
b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: "E’ escluso il
ricorso all’istituto dell’aspettativa.".
2. Gli incarichi di cui all’articolo 1, comma 66, della legge n.
190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e’ adottato il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa
gia’ concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche’ sul sito dell’Avvocatura
dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla
produttivita’ dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio
presso l’ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di
assenza riconducibili all’assunzione di incarichi conferiti.
Art. 9
(Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle
avvocature degli enti pubblici)
1. Sono abrogati il comma 457 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell’articolo 21 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611. L’abrogazione del citato comma 3 ha
efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di
sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle
controparti, il dieci per cento delle somme recuperate e’ ripartito
tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle
altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle
stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con
qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti
territoriali.
2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle
spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
ai dipendenti, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato,
non sono corrisposti compensi professionali.
3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alle sentenze
depositate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 10
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e
provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei
diritti di segreteria)
1. L’articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,
e’ abrogato.
2. L’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.
734, e’ sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti
di segreteria e’ attribuito integralmente al comune o alla
provincia.".
Art. 11
(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)
1. All’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell’articolo e’ sostituito dal seguente: "1. Lo
statuto puo’ prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque
in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno
una unita’. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita’ nelle materie oggetto dell’
incarico.";
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata
degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell’anzianita’ di servizio.".
2. L’ articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e’ abrogato.
3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario
nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili
tramite assunzioni a tempo determinato e’ fissato nel dieci per
cento.
4. All’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dopo il comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Resta
fermo il divieto di effettuazione di attivita’ gestionale anche nel
caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento
economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e’
parametrato a quello dirigenziale.".
Art. 11
(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)
1. All’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell’articolo e’ sostituito dal seguente: "1. Lo
statuto puo’ prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque
in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno
una unita’. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita’ nelle materie oggetto dell’
incarico.";
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata
degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell’anzianita’ di servizio.".
2. L’ articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e’ abrogato.
3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario
nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili
tramite assunzioni a tempo determinato e’ fissato nel dieci per
cento.
4. All’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dopo il comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Resta
fermo il divieto di effettuazione di attivita’ gestionale anche nel
caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento
economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e’
parametrato a quello dirigenziale.".
Art. 12
(Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di
integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita’ di
volontariato a fini di utilita’ sociale)
1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, e’ istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo
finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla
copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli
infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di
ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita’ di
volontariato a fini di utilita’ sociale in favore di Comuni o enti
locali.
2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a
dieci milioni di euro, per l’importo di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio.".
3. Al fine di promuovere la prestazione di attivita’ di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli
altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di
utilita’ sociale in corso con le associazioni di volontariato.
L’INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la
sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
sono stabiliti modalita’ e criteri per la valorizzazione, ai fini
della certificazione dei crediti formativi, dell’attivita’ prestata
ai sensi del comma 1.
Art. 13
(Incentivi per la progettazione)
1. All’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: "6-bis. In ragione della
onnicomprensivita’ del relativo trattamento economico, al personale
con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in
base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.".
Art. 14
(Conclusione delle procedure in corso per l’abilitazione scientifica
nazionale)
1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti
alla tornata 2013 dell’abilitazione scientifica nazionale proseguono,
senza soluzione di continuita’, fino alla data del 30 settembre 2014.
2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse
ordinarie attribuite dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca alle Universita’ sedi delle procedure per il
conseguimento dell’abilitazione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. In attesa della revisione della disciplina sull’abilitazione
scientifica nazionale e’ sospesa per l’anno 2014 e in deroga a quanto
previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera d), della legge 30
dicembre 2010 n. 240, l’indizione delle procedure di cui agli
articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 222 del 2011.
4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei
professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle
risorse di cui all’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo 2015.
Art. 15
(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di
specializzazione medica)
1. All’articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 e successive modificazioni, il primo periodo e’
sostituito dal seguente: "La durata dei corsi di formazione
specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si
applica a decorrere dall’anno accademico 2014-2015".
2. Per le finalita’ di cui al titolo VI del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e’ autorizzata
l’ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2014, di 40 milioni
di euro per l’anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016. Al
relativo onere si provvede, per l’anno 2014, con una quota delle
entrate di cui all’articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta
acquisita all’erario, per l’anno 2015 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307 e per l’anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del
fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
3. La procedura di cui all’articolo 4, comma 45, della legge 12
novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle
scuole di specializzazione in medicina di cui all’articolo 36, comma
1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive
modificazioni. A tal fine l’importo massimo richiesto al singolo
candidato non puo’ eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti
entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di
specializzazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di
ammissione.
Art. 16
(Nomina dei dipendenti nelle societa’ partecipate)
1. All’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole da: "di cui due dipendenti" a:
"societa’ a partecipazione indiretta." sono sostituite dalle
seguenti: "di cui due scelti d’intesa tra l’amministrazione titolare
della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e
vigilanza, per le societa’ a partecipazione diretta, ovvero scelti
d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione della
societa’ controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e
vigilanza e la stessa societa’ controllante, per le societa’ a
partecipazione indiretta.";
2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: "Ferme le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita’ del trattamento
economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano
dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della societa’
controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi
assembleari all’amministrazione, ove riassegnabili, in base alle
vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento
economico accessorio, e alla societa’ di appartenenza.";
3) il quinto periodo e’ soppresso;
b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: "Nel caso di
consigli di amministrazione composti da cinque membri, e’ assicurata
la presenza di almeno tre membri scelti d’intesa tra
l’amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di
poteri di indirizzo e vigilanza, per le societa’ a partecipazione
diretta, ovvero almeno tre membri scelti d’intesa tra
l’amministrazione titolare della partecipazione della societa’
controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la
stessa societa’ controllante, per le societa’ a partecipazione
indiretta.";
2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: "Si applica quanto
previsto al terzo periodo del comma 4.";
3) il sesto periodo e’ soppresso.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo
rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di
entrata in vigore della presente decreto.
Art. 17
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati
delle societa’ partecipate)
1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone
un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di
razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Le amministrazioni
statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun
ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato.
Decorsi tre mesi dall’abilitazione all’inserimento, e’ vietato alle
suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i
dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di
qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il
trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei
relativi organi.
2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi
strumentali all’attivita’ delle amministrazioni statali, con le
modalita’ di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema
informatico di acquisizione di dati relativi alla modalita’ di
gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai
servizi esternalizzati. Nello stesso termine e con le stesse
modalita’ di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i
relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della
responsabilita’ dirigenziale del dirigente competente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze,
di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, confluiscono, secondo le modalita’ fissate dal decreto di cui al
comma 4, le informazioni di cui all’articolo 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche’
quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell’articolo 1,
comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni
sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al
Dipartimento della funzione pubblica e’ garantito l’accesso alle
informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di
cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative
attivita’ istituzionali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell’economia e
delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni
in societa’ per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’acquisizione delle predette
informazioni puo’ avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero
con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni
pubbliche ovvero da parte delle societa’ da esse partecipate. Tali
informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono
tenute a comunicare e definite le modalita’ tecniche di attuazione
del presente comma. L’elenco delle amministrazioni adempienti e di
quelle non adempienti all’obbligo di comunicazione e’ pubblicato sul
sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.
Art. 18
(Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo
regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per
l’innovazione e l’Agenda digitale italiana)
1. A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni
staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della
sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15
settembre 2014, sono stabilite le modalita’ per il trasferimento del
contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonche’ delle
risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della
relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la
sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
2. All’articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e’ abrogato;
b) al quinto comma, le parole: ", oltre una sezione staccata," sono
soppresse.
3. E’ soppresso il magistrato delle acque per le province venete e
di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai
sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al
provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
4. All’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma
2, terzo periodo, le parole da: "presieduto" fino a "Ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del predetto Tavolo e’
individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione".
Art. 19
(Soppressione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione)
1. L’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e’ soppressa ed i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall’Autorita’ di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti
all’Autorita’ nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che e’ ridenominata Autorita’ nazionale
anticorruzione.
3. Il Presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, entro il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri
un piano per il riordino dell’Autorita’ stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 2;
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti
per cento.
4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito
dell’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l’Autorita’ nazionale
anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di
cui all’Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto
delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto
obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di
comportamento.
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni
amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella
disponibilita’ dell’Autorita’ nazionale anticorruzione e sono
utilizzabili per le proprie attivita’ istituzionali.
7. Il Presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per l’Expo Milano
2015 ed alla Societa’ Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle
procedure d’appalto per la realizzazione dell’evento.
8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il
Presidente dell’ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie della soppressa Autorita’ di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell’approvazione
del piano di cui al comma 4.
9. Al fine di concentrare l’attivita’ dell’Autorita’ nazionale
anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della
predetta Autorita’ in materia di misurazione e valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le
funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione
della performance, sulla base delle seguenti norme generali
regolatrici della materia:
a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni
pubbliche;
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la
programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) validazione esterna dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli organismi
indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri puo’ avvalersi ai sensi dell’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle
funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.
12. Il comma 7, dell’articolo 13, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e’ abrogato.
13. All’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ abrogato;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse.
14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e’
soppresso.
15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della
corruzione di cui all’articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190,
sono trasferite all’Autorita’ nazionale anticorruzione.
16. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 20
(Associazione Formez PA)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione propone all’assemblea dell’Associazione Formez PA, di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento
dell’Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario.
A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli
organi dell’Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per
l’assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la
continuita’ nella gestione delle attivita’ dell’Associazione e la
prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il
Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di
sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali,
che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e
gli equilibri finanziari dell’Associazione e individui eventuali
nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano
e’ presentato dal Ministro medesimo all’assemblea ai fini delle
determinazioni conseguenti.
Art. 21
(Unificazione delle Scuole di formazione)
1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione
delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli
organismi esistenti, la Scuola superiore dell’economia e delle
finanze, l’Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore
dell’amministrazione dell’interno (SSAI), il Centro di formazione
della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali
ed economiche, nonche’ le sedi distaccate della Scuola nazionale
dell’amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le
funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola
nazionale dell’amministrazione e assegnate ai corrispondenti
dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse
finanziarie gia’ stanziate e destinate all’attivita’ di formazione
sono attribuite, nella misura dell’ottanta per cento, alla Scuola
nazionale dell’amministrazione e versate, nella misura del venti per
cento, all’entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola
subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di
collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere
presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale
scadenza.
2. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre
2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica," sono
soppresse;
2) dopo le parole: "dell’universita’ e della ricerca," sono
inserite le seguenti: "uno nominato dal Ministro dell’interno, uno
nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno nominato dal
Ministro degli Affari esteri e da non piu’ di cinque rappresentanti
nominati da ulteriori ministri, competenti per le rispettive aree di
attivita’.".
3. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la Scuola nazionale
dell’amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti
principi:
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le
funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad
altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorita’
indipendenti, le istituzioni universitarie e l’Istituto nazionale di
statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di
attivita’ di formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della
Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo
4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
sono trasferiti alla Scuola nazionale dell’amministrazione e agli
stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento economico,
rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con
pari anzianita’.
5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di
comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma
1, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di
appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi
distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori
ruolo, puo’ transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con
posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in
sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella
stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma
mantiene l’inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso
si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello
accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti
nell’amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate
e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse
finanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni
trasferite ai sensi del presente articolo.
Art. 22
(Razionalizzazione delle autorita’ indipendenti)
1. I componenti dell’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato, della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa,
dell’Autorita’ di regolazione dei trasporti, dell’Autorita’ per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei
dati personali, dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali, alla cessazione dall’incarico, non possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita’ indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni.
2. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l’articolo 29, e’
inserito il seguente: "Art. 29-bis. – 1. I componenti degli organi di
vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della Commissione
nazionale per le societa’ e la borsa, nei quattro anni successivi
alla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere, direttamente
o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di
impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi in violazione
del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio
sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.".
3. All’articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le seguenti: "e i
dirigenti a tempo indeterminato";
b) e’ aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro
anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di
supporto.".
4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli
organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa
stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che
assicurino la trasparenza e l’imparzialita’ delle procedure e la
specificita’ delle professionalita’ di ciascun organismo. Sono nulle
le procedure concorsuali avviate dopo l’entrata in vigore del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in
essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli
obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui ai comma 1
provvedono, nell’ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non
inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti.
6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non
previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali
in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo
periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi
finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del
personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici,
sistemi informativi ed informatici. Dall’applicazione del presente
comma devono derivare, entro l’anno 2015, risparmi complessivi pari
ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli
stessi organismi per i medesimi servizi nell’anno 2013.
8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole "e
successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: " nonche’ le
autorita’ indipendenti,";
b) all’articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole:
"le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le seguenti: "
nonche’ le autorita’ indipendenti,".
9. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’Agenzia del demanio, individua uno o piu’ edifici
contigui da adibire a sede comune dell’Autorita’ di regolazione dei
trasporti, dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, servizi e forniture, dell’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il 30 giugno
2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei predetti
edifici. Analogamente si procede, tenendo conto delle esigenze di
riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine alla
sede di Roma della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa e
a quelle dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, del
Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorita’
nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le stesse abbiano
non piu’ di due sedi comuni.
10. L’articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e’
abrogato.
11. A decorrere dal 1° ottobre 2014, la sede dell’autorita’ di cui
all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
e’ individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima data,
il comma 1, secondo periodo, dell’articolo 37 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e’ soppresso.
12. All’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l’articolo 14, comma 2, e’
abrogato.
13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l’articolo 23, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e’ soppresso.
14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, 95, come convertito dalla legge
7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, nono comma, e’ inserito, prima delle parole "I
predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le deliberazioni della
Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli.";
b) all’articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole "dalla
Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "con non meno di quattro
voti favorevoli.";
c) all’articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole "su
proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "e con non meno
di quattro voti favorevoli.";
d) all’articolo 2, ottavo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di
quattro voti favorevoli.".
15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro
annui, si fa fronte nell’ambito del bilancio della Consob che a tal
fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a
quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il
contributo a carico dei soggetti vigilati.
16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di
nomina dell’ultimo dei cinque componenti della Consob.
Art. 23
(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle
citta’ metropolitane)
1. All’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, all’ultimo periodo le parole "il consiglio
metropolitano" sono sostituite con le seguenti: "la conferenza
metropolitana";
b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, dopo le parole: "Provincia di Milano" sono
inserite le seguenti: "e le partecipazioni azionarie detenute dalla
Provincia di Monza e Brianza".
2) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: "Entro il 30
giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il
trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo
alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione
fiscale.";
3) l’ultimo periodo e’ sostituito con il seguente: "Alla data del
31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla
provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale
alla citta’ metropolitana e le partecipazioni originariamente
detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in
regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di
Brianza";
c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:
"49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante
societa’ dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute
dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza
avviene a titolo gratuito, ferma restando l’appostazione contabile
del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu’ esperti nominati
dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all’apposito
Albo dei periti, viene operata la valutazione e l’accertamento del
valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della
Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del
trasferimento alla citta’ metropolitana. Gli oneri delle attivita’ di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della
Regione Lombardia e della citta’ metropolitana. Il valore rivestito
dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni
della Regione Lombardia, come sopra accertato, e’ quanto dovuto
rispettivamente alla citta’ metropolitana e alla nuova Provincia di
Monza e Brianza. L’eventuale differenza tra il valore rivestito dalle
partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla
citta’ metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e
quello accertato al momento del subentro da parte della Regione
Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del
trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della citta’
metropolitana e della nuova Provincia, che sara’ oggetto di
regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione
Lombardia, anche mediante societa’ dalla stessa controllate, nelle
societa’ partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di
Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette
societa’ decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell’articolo
4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando quanto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto
dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle
societa’ partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma
49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle
relative partecipazioni in favore della citta’ metropolitana e della
nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49,
provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini
previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto
dal momento della ricostituzione dei nuovi organi".
d) al comma 79, le parole "l’elezione ai sensi dei commi da 67 a 78
del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia
o dal commissario, e’ indetta" sono sostituite dalle seguenti
"l’elezione del presidente della provincia e del consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e’ indetta e si svolge";
e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
f) il comma 82, e’ sostituito con il seguente: "82. Nel caso di cui
al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia
sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014,
assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche’ la
giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per
l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto
per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163,
comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili,
fino all’insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi
dei commi da 58 a 78". Conseguentemente, al secondo periodo del comma
14 sono aggiunte infine le seguenti parole ", secondo le modalita’
previste dal comma 82";
g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo "Gli
eventuali incarichi commissariali successivi all’entrata in vigore
della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito".
Art. 24
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)
1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l’Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L’Agenda per la
semplificazione contempla, tra l’altro, la sottoscrizione di accordi
e intese ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 e dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al
fine di coordinare le iniziative e le attivita’ delle amministrazioni
interessate e di proseguire l’attivita’ per l’attuazione condivisa
delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma,
e’ istituito, presso la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato
interistituzionale.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia’ provveduto,
adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e
delle imprese.
3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su
tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche
amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio
di attivita’ produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e
locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini
fissati con i suddetti accordi o intese.
4. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r),
della Costituzione, gli accordi conclusi in sede di Conferenza
unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimenti
dall’estero.
Art. 25
(Semplificazione per i soggetti con invalidita’)
1. All’articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "laurea in
ingegneria" sono inserite le seguenti: ", nonche’ da un
rappresentante designato delle Associazioni di persone con
invalidita’ esperto in materia. La partecipazione del rappresentante
di queste ultime e’ comunque a titolo gratuito".
2. All’articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e
successive modificazioni e integrazioni, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Qualora, all’esito della visita di cui al
precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il
conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica
stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne’ di modifica delle
prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di
validita’ della patente di guida posseduta potranno essere esperiti
secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui
all’articolo 126, commi 2, 3 e 4.".
3. All’articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "Il
comune puo’ inoltre stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Il
comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e" e’ inserita
la parola: "puo’".
4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell’articolo 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la parola "novanta" e’ sostituita dalla parola
"quarantacinque";
2) le parole "ai soli fini previsti dall’articolo 33 della
stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini previsti
dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
b) al comma 3-bis dell’articolo 2, la parola "centottanta" e’
sostituita dalla parola "novanta";
c) dopo il comma 3-ter dell’articolo 2, e’ inserito il seguente
comma: "3-quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste
dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la
Commissione medica competente, previa richiesta motivata
dell’interessato, e’ autorizzata a rilasciare un certificato
provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio
produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da
parte della Commissione medica dell’INPS .".
5. Ai minori gia’ titolari di indennita’ di frequenza, che abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta’, sono riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta’, le
prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al
raggiungimento della maggiore eta’, l’accertamento delle condizioni
sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di
settore.
6. Ai minori titolari dell’indennita’ di accompagnamento per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero
dell’indennita’ di accompagnamento per ciechi civili di cui alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382,
ovvero dell’indennita’ di comunicazione di cui all’articolo 4 della
legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche’ ai soggetti riconosciuti
dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui
all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
sono attribuite al compimento della maggiore eta’, e previa
presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni
economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori
accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri
requisiti previsti dalla normativa di settore.
7. All’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell’indennita’ di
accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse.
8. All’articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il primo periodo e’ soppresso.
9. All’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e’ aggiunto
in fine il seguente comma:
"2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita’ uguale o
superiore all’80% non e’ tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista.".
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